MINISTERO BENI CULTURALI – Decreto ministeriale 06 luglio 2018
Richiesta per l’idoneità provvisoria al credito d’imposta per il cinema
Art. 1
(Domanda d’idoneità provvisoria)
1. La richiesta d’idoneità provvisoria al credito d’imposta, prevista all’articolo 7, comma 5 del decreto ministeriale 15 marzo 2018, deve essere presentata mediante la piattaforma informatica on-line DGCOL disponibile sul sito www.cinema.beniculturali.it, e firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente.
2. La richiesta di cui al comma 1 deve contenere gli elementi previsti nei moduli previsti in DGCOL, fra i quali:
a. gli elementi per la valutazione dell’eleggibilità culturale;
b. gli elementi per la verifica dei requisiti dei soggetti beneficiari previsti all’articolo 2, comma 2, del citato D.M. 15 marzo 2018;
c. gli elementi per la verifica dei requisiti delle opere oggetto di beneficio previsti all’articolo 2, comma 4, del medesimo D.M. 15 marzo 2018;
d. il costo complessivo e il costo eleggibile di produzione dell’opera;
e. l’ammontare del credito d’imposta teorico spettante;
f. l’impegno a presentare richiesta preventiva di credito d’imposta nei termini stabiliti da citato decreto.
Art. 2
(Idoneità provvisoria)
1. L’idoneità provvisoria ha validità di sei mesi ed è rilasciata unicamente al fine di consentire l’accesso ai fondi gestiti da Regioni, altri enti locali, enti ed organismi sovranazionali ovvero da altri soggetti pubblici anche internazionali che prevedano una copertura minima del piano finanziario certificabile.
2. L’idoneità provvisoria può essere rilasciata esclusivamente in relazione alle opere di cui ai Capi III e IV del citato dispositivo, aventi la nazionalità italiana.
3. L’ottenimento dell’idoneità provvisoria non sostituisce e non anticipa gli effetti di nessun provvedimento della DG Cinema previsto nei medesimi Capi III e IV, fatto salvo il riconoscimento dell’eleggibilità culturale.