MINISTERO BENI CULTURALI – Decreto ministeriale 19 giugno 2019

Tax credit sale cinematografiche – Decreto di riconoscimento del credito per la programmazione anno 2018

Articolo 1

Alle imprese di esercizio cinematografico italiane, inserite nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente decreto, è riconosciuto il credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica di cui all’art. 18 della legge 220/2016 in relazione alla programmazione relativa all’anno 2018.

Gli importi del credito d’imposta riconosciuti, indicati nella tabelle allegate, sono suddivisi in base al piano di utilizzo specificato dalle imprese richiedenti all’interno della domanda, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettere a) e b) del D.M..

Articolo 2

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale della DG Cinema (www.cinema.beniculturali.it) e costituisce comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta, ai sensi dell’art. 18, comma 2 del D.M..

Il credito d’imposta, matura ed è utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo alla pubblicazione del presente decreto sul sito internet istituzionale della DG Cinema, ai sensi dell’art. 18, comma 3 del D.M..

Articolo 3

Ai sensi del comma 5, dell’art. 32 del decreto citato, la DG Cinema può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità dei benefici.

Ai sensi del comma 6, dell’art. 32 del decreto citato, le amministrazioni competenti, nell’ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di controllo di attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali da parte dei beneficiari, possono disporre appositi controlli, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni.

Ai sensi del comma 7, dell’art. 32 del decreto citato, soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente alla DG Cinema l’eventuale perdita, successivamente all’accoglimento dell’istanza di agevolazione ovvero nelle more della comunicazione da parte della DG Cinema del credito spettante definitivo, dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti dal decreto citato.

Ai sensi del comma 8, dell’art. 32 del decreto citato, in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse dichiarazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta per il riconoscimento dei crediti d’imposta, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, maggiorata di interessi e sanzioni secondo legge, è disposta, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 220 del 2016, l’esclusione dalle agevolazioni previste dalla medesima legge, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un’impresa esclusa.

Ai sensi del comma 10, dell’art. 32 del decreto citato, gli uffici dell’Amministrazione finanziaria e la SIAE procedono, anche attraverso l’accesso contestuale allo svolgimento dello spettacolo e sulla base di criteri stabiliti annualmente, al controllo degli esercenti, al fine della rilevazione periodica dei dati relativi agli incassi da bigliettazione e al numero dei titoli di accesso rilasciati.

Allegato

(omissis)