MINISTERO BENI CULTURALI – Decreto ministeriale 23 aprile 2020
Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all’articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020
Art. 1
Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all’art. 89 del decreto-legge n. 18 del 2020
1. Una quota, pari a euro 20 milioni per l’anno 2020, del Fondo emergenze di parte corrente di cui all’art. 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 è destinata al sostegno degli organismi operanti nello spettacolo dal vivo nei settori del teatro, della danza, della musica e del circo che non sono stati destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo nell’anno 2019.
Art. 2
Assegnazione delle risorse
1. Le risorse di cui all’art. 1, comma 1, nei limiti della spesa ivi autorizzata, sono ripartite tra i soggetti di cui all’art. 1 in parti uguali e, comunque, in misura non superiore a 10.000 euro per ciascun beneficiario. A tal fine i soggetti presentano una apposita domanda ai sensi del comma 3.
2. Per accedere al contributo possono presentare domanda solo i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, in possesso dei seguenti requisiti:
a) prevedere nell’atto costitutivo o nello statuto lo svolgimento di attività di spettacolo dal vivo nei settori teatro, musica, danza o circo;
b) avere sede legale in Italia;
c) non aver ricevuto, nell’anno 2019, contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge n. 163 del 1985;
d) aver svolto, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020, un minimo di quindici rappresentazioni e aver versato contributi previdenziali per almeno quarantacinque giornate lavorative;
e) ovvero, in alternativa al requisito di cui alla lettera d), aver ospitato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020, un minimo di dieci rappresentazioni ed essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali.
3. Entro cinque giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo, la Direzione generale spettacolo pubblica un apposito avviso contenente le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, nonché per le verifiche documentali e per l’assegnazione dei contributi.
4. L’erogazione dei contributi è disposta dalla Direzione generale spettacolo entro il 30 giugno 2020.
Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. Al termine dell’istruttoria delle domande di contributo di cui all’art. 2, la Direzione generale spettacolo individua, nell’ambito del limite di spesa autorizzato ai sensi dell’art. 1, comma 1, l’ammontare delle risorse necessarie, che a tal fine vengono trasferite sui pertinenti capitoli di bilancio ovvero su un capitolo di nuova istituzione nell’ambito del centro di responsabilità 8 – Direzione generale spettacolo dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.
Art. 4
Verifiche e controlli
1. Nel caso in cui la documentazione che attesta il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 contenga elementi non veritieri, è disposta, con provvedimento del direttore generale spettacolo, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge. A tal fine l’Amministrazione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarità delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario.