MINISTERO COESIONE TERRITORIALE E MEZZOGIORNO – Decreto ministeriale 09 novembre 2017, n. 174
Regolamento concernente la misura incentivante «Resto al Sud» di cui all’articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Banca finanziatrice»: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all’esercizio dell’attivita’ bancaria di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, aderente alla Convenzione di cui al comma 14, articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91;
b) «Capo Dipartimento»: Capo Dipartimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) «Codice dell’Amministrazione digitale»: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;
d) «Contributo a fondo perduto»: contributo erogato dal Soggetto gestore pari al trentacinque per cento del Finanziamento;
e) «Contributo in conto interessi»: contributo concesso in misura pari agli interessi da corrispondere sul Finanziamento bancario;
f) «Decreto-legge n. 91/2017»: decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»;
g) «DSAN»: la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
h) «ESL»: equivalente sovvenzione lorda di un aiuto calcolato secondo la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea (2008/C 14/02), relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, ovvero secondo il metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto delle garanzie a favore delle PMI (n. 182/2010) approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010;
i) «Finanziamento»: l’insieme delle somme erogate per garantire la copertura finanziaria del cento per cento del Programma di spesa entro i limiti dell’investimento ammissibile;
j) «Finanziamento bancario»: il finanziamento a medio-lungo termine, pari al sessantacinque per cento del Finanziamento, concesso dalla Banca finanziatrice all’impresa beneficiaria per le spese oggetto della domanda di agevolazione che usufruisce del Contributo in conto interessi e della Garanzia;
k) «Fondo di Garanzia per le PMI»: fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
l) «Garanzia»: garanzia concessa a valere sul Fondo di Garanzia per le PMI a favore del Finanziamento bancario;
m) «PEC»: posta elettronica certificata;
n) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, come definite nell’allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014 di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 91/2017;
o) «Progetto imprenditoriale»: il business plan presentato in sede di domanda di accesso alle agevolazioni che rappresenta i contenuti e le caratteristiche dell’attivita’ imprenditoriale proposta;
p) «Programma di spesa»: rappresentazione quali-quantitativa degli investimenti e delle spese previste per l’attuazione del progetto imprenditoriale;
q) «Provvedimento di concessione»: provvedimento di concessione del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi;
r) «Regolamenti de minimis»: il regolamento UE n. 1407/2013 e il regolamento UE n. 717/2014;
s) «Soggetto beneficiario»: impresa costituitasi ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 91/2017 e risultata assegnataria dell’agevolazione;
t) «Soggetto gestore»: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia che svolge gli adempimenti tecnici e amministrativi sulla base di appositi accordi convenzionali sottoscritti ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102;
u) «Soggetto richiedente»: soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 91/2017, gia’ costituiti o da costituirsi nelle forme giuridiche di cui al medesimo articolo 1, comma 6;
v) «Unita’ produttiva»: struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su piu’ immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente.
Art. 2
Oggetto e finalita’
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 15, del decreto-legge n. 91/2017, attua la misura incentivante «Resto al Sud», individua i criteri di dettaglio per l’ammissibilita’ alla misura, le modalita’ di attuazione della stessa, le modalita’ di accreditamento dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 10 del presente regolamento, le modalita’ di corresponsione del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi, le modalita’ di escussione della garanzia, nonche’ la misura della garanzia relativa al prestito nella misura del 65 per cento del finanziamento, e le modalita’ di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresi’ i casi di revoca e di recupero delle agevolazioni concesse.
2. Con provvedimento del Capo Dipartimento, da adottare entro venti giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente regolamento e’ fissato il termine di apertura per la presentazione delle domande di agevolazione, sono forniti ulteriori dettagli inerenti il processo di gestione complessiva della misura, l’elenco degli oneri informativi a carico delle imprese per la fruizione delle agevolazioni previste dal presente regolamento e sono pubblicati gli schemi per la presentazione delle domande, delle richieste di erogazione, nonche’ l’articolazione dei criteri di valutazione in parametri, con indicazione dei punteggi assegnabili ai progetti imprenditoriali, incluse le soglie minime per l’accesso alle agevolazioni.
3. Gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla gestione della misura, sono svolti dal Soggetto gestore, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 91/2017.
Art. 3
Requisiti soggettivi
1. Le richieste di agevolazioni di cui al presente regolamento possono essere presentate dai soggetti di eta’ compresa tra i 18 e i 35 anni che siano in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a) siano residenti nelle regioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 91/2017, al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni se residenti all’estero, dalla comunicazione del positivo esito dell’istruttoria di cui all’articolo 9 del presente decreto;
b) non risultino gia’ titolari di attivita’ di impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 91/2017, o beneficiari, nell’ultimo triennio, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell’autoimprenditorialita’.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni purche’ risultino gia’ costituiti, al momento della presentazione della domanda e comunque successivamente alla data del 21 giugno 2017, o si costituiscano, entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni in caso di residenza all’estero, dalla data di comunicazione del positivo esito dell’istruttoria, nelle seguenti forme giuridiche:
a) impresa individuale;
b) societa’, ivi incluse le societa’ cooperative.
3. I soggetti di cui al comma 1 risultati beneficiari delle agevolazioni devono mantenere la residenza nelle regioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 91/2017 per tutta la durata del finanziamento e le PMI di cui al comma 2 del presente articolo, risultate beneficiarie delle agevolazioni, devono mantenere, per tutta la durata del finanziamento, la sede legale e operativa nelle regioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 91/2017.
4. Le societa’ di cui alla lettera b), del comma 2, del presente articolo possono essere costituite anche da soci persone fisiche che non abbiano i requisiti anagrafici di cui al comma 1, a condizione che la presenza di tali soggetti nella compagine societaria non sia superiore ad un terzo, e che gli stessi non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soggetti richiedenti. I soci di cui al periodo precedente non possono accedere alle agevolazioni di cui all’articolo 7 del presente regolamento.
5. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo si costituiscano in societa’ cooperative, le medesime societa’ possono essere destinatarie, nei limiti delle risorse disponibili, anche degli interventi di cui all’articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
6. I soggetti di cui al comma 1 risultati beneficiari delle agevolazioni non devono essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto, a pena di decadenza del provvedimento di concessione.
Art. 4
Avvio progetti imprenditoriali
I progetti imprenditoriali devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione ovvero alla data di costituzione della societa’ nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche ai sensi dell’articolo 3. A tal fine, per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile alle agevolazioni. La realizzazione dei progetti deve essere ultimata entro ventiquattro mesi dal provvedimento di concessione, salvo i casi in cui il Soggetto gestore accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili al soggetto richiedente. Per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile.
Art. 5
Procedura di accesso alle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore, www.invitalia.it, secondo le modalita’ e gli schemi pubblicati con il provvedimento di cui all’articolo 2, comma 2 del presente regolamento, e pubblicati dal Soggetto gestore in un’apposita sezione del suo sito. Le domande possono essere presentate a partire dalla data indicata dal provvedimento di cui all’articolo 2, comma 2. Le domande devono essere firmate digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal legale rappresentante della PMI o dalla persona fisica in caso di PMI costituenda, e devono essere corredate dal progetto imprenditoriale di cui al comma 3 e dalla documentazione di cui al comma 4, fatta salva la successiva trasmissione della documentazione stessa prevista dal comma 5 nel caso di PMI costituenda. Le domande presentate secondo modalita’ non conformi a quelle indicate dal presente comma non saranno prese in esame. Non e’ possibile presentare, per il medesimo progetto imprenditoriale, piu’ domande di agevolazione.
3. Il progetto imprenditoriale, da compilare utilizzando la procedura informatica di cui al comma 2, secondo le modalita’ e gli schemi ivi indicati, deve contenere:
a) dati e profilo del soggetto richiedente;
b) descrizione dell’attivita’ proposta;
c) analisi del mercato e relative strategie;
d) aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi;
e) aspetti economico-finanziari.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, congiuntamente alla domanda e al progetto imprenditoriale, devono essere trasmessi l’atto costitutivo, o documentazione equivalente in caso di ditta individuale, lo statuto, in caso di societa’, nonche’ l’attestazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’articolo 3.
5. Nel caso di persone fisiche proponenti per conto di PMI costituenda, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, del presente regolamento, la domanda di agevolazione, deve essere accompagnata dal progetto imprenditoriale, mentre l’ulteriore documentazione di cui al comma 4 deve essere trasmessa elettronicamente tramite la medesima procedura informatica di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla comunicazione di esito positivo della valutazione, di cui all’articolo 9, comma 8, ovvero centoventi giorni nel caso in cui una delle persone fisiche, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, sia residente all’estero.
6. Al termine della procedura di compilazione del progetto imprenditoriale e dell’invio telematico della domanda di agevolazione e dei relativi allegati, alla stessa verra’ assegnato un protocollo elettronico. La data di presentazione della domanda coincide con la data di invio telematico della medesima, come risultante dal predetto protocollo informatico.
7. In caso di documentazione illeggibile, errata e/o incompleta, il Soggetto gestore provvede a richiedere al soggetto richiedente, a mezzo PEC, adeguate integrazioni al fine di rendere completa la documentazione. Tali integrazioni dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo PEC, entro e non oltre dieci giorni dalla data della richiesta, a pena di decadenza.
8. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo puo’ essere comprovato con una dichiarazione sostitutiva di certificazioni di cui all’articolo 46, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e, ove richiesto, con DSAN, da rendere a mezzo PEC, utilizzando lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore. Il Soggetto gestore effettua controlli e verifiche a campione sulla veridicita’ della documentazione trasmessa.
9. I soggetti beneficiari, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita’ finanziarie individuate dall’articolo 1, comma 16 del decreto-legge n. 91/2017.
10. Il Soggetto gestore pubblica sul proprio sito istituzionale l’elenco dei soggetti, di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 91/2017 che con comunicazione si accreditano per fornire i servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale. La fornitura dei servizi di cui al presente comma avviene nel rispetto dei principi di gratuita’, trasparenza, terzieta’ e imparzialita’, con l’adesione al disciplinare appositamente predisposto dal Soggetto gestore e pubblicato sul suo sito contestualmente alla pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 2, comma 2.
Art. 6
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente regolamento le spese, di cui all’articolo 4, necessarie alle finalita’ del programma di spesa, sostenute dal soggetto beneficiario e relative all’acquisto di beni e servizi rientranti nelle seguenti categorie:
a) opere edili relative a interventi di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria connessa all’attivita’ del soggetto beneficiario nel limite massimo del trenta per cento del programma di spesa;
b) macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;
c) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della telecomunicazione (TIC) connessi alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
d) spese relative al capitale circolante inerente allo svolgimento dell’attivita’ d’impresa nella misura massima del venti per cento del programma di spesa; sono ammissibili le spese per materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti, utenze e canoni di locazione per immobili, eventuali canoni di leasing, acquisizione di garanzie assicurative funzionali all’attivita’ finanziata.
2. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente regolamento le spese:
a) relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del leaseback, fatta eccezione dei canoni di leasing maturati entro il termine di ultimazione del progetto imprenditoriale di cui all’articolo 4;
b) per l’acquisto di beni di proprieta’ di uno o piu’ soci dell’impresa richiedente le agevolazioni e, nel caso di soci persone fisiche, anche dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado;
c) riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature;
d) effettuate mediante il cosiddetto «contratto chiavi in mano»;
e) relative a commesse interne;
f) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
g) notarili, imposte, tasse;
h) relative all’acquisto di automezzi, fatta eccezione per quelli strettamente necessari al ciclo di produzione di cui al Programma di spesa o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti;
i) di importo unitario inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00);
j) relative alla progettazione, alle consulenze e all’erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle societa’, nonche’ agli organi di gestione e di controllo delle societa’ stesse.
Art. 7
Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono concesse tenuto conto di quanto disciplinato dal decreto-legge n. 91/2017 e, con riferimento agli specifici settori in cui operano i soggetti beneficiari, nel rispetto dei massimali in termini di ESL previsti dai Regolamenti de minimis. La verifica del rispetto dei massimali de minimis tiene conto anche dell’agevolazione, in termini di ESL, derivante dalla concessione della garanzia.
2. Ciascun soggetto richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di 50.000 euro. Nel caso in cui l’istanza sia presentata da piu’ soggetti richiedenti, gia’ costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, l’importo massimo del finanziamento e’ pari a 50.000 euro per ciascun soggetto richiedente fino ad un ammontare massimo complessivo di 200.000 euro. Per le attivita’ imprenditoriali nel settore della pesca e dell’acquacoltura l’importo complessivo degli aiuti de minimis non puo’ superare, per ciascuna impresa beneficiaria delle agevolazioni di cui al presente decreto, 30.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, ai sensi del regolamento UE n. 717/2014.
3. Il finanziamento, a copertura del cento per cento delle spese ammissibili, e’ cosi’ articolato:
a) trentacinque per cento come contributo a fondo perduto erogato dal Soggetto gestore;
b) sessantacinque per cento sotto forma di finanziamento bancario, concesso da istituti di credito in base alle modalita’ ed alle condizioni economiche definite dalla Convenzione di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 91/2017 assistito da un contributo in conto interessi erogato dal Soggetto gestore e dalla garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le PMI sulla base dei criteri e delle modalita’ previste dal decreto istitutivo della Sezione specializzata di cui all’articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge n. 91/2017.
4. Il finanziamento bancario di cui al comma 3, lettera b) e’ rimborsato entro otto anni dall’erogazione del finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento.
5. La garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le PMI e’ rilasciata nella misura dell’80 per cento dell’importo del finanziamento bancario. L’eventuale escussione della garanzia prestata avviene secondo le modalita’ previste dalle vigenti «Condizioni per l’ammissibilita’ e disposizioni operative» del Fondo di Garanzia per le PMI. Sulla restante quota del finanziamento bancario non coperta dal Fondo di Garanzia per le PMI, le modalita’ per il conferimento di garanzie, di cui all’articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 91/2017, sono individuate dalla Convenzione di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 91/2017.
6. La concessione del finanziamento bancario costituisce la condizione per l’adozione del provvedimento di concessione di cui all’articolo 10, comma 1, nel rispetto dei termini di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 91/2017.
7. Ai fini del calcolo dell’ammontare del contributo in conto interessi, in termini di ESL, si applica la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).
8. Ai fini del calcolo dell’ammontare delle agevolazioni relative alla garanzia, in termini di ESL, si applica il «Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto delle garanzie a favore delle PMI» (n. 182/2010) approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010, ovvero i successivi metodi di calcolo dell’elemento di aiuto per gli aiuti concessi sotto forma di garanzia eventualmente notificati dalle Autorita’ italiane e approvati dalla Commissione europea vigenti alla data di concessione della garanzia.
Art. 8
Cumulo delle agevolazioni
Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono cumulabili esclusivamente con altre agevolazioni concesse all’impresa a titolo di de minimis, nei limiti dei massimali previsti dai Regolamenti de minimis. Il Soggetto gestore provvede agli adempimenti relativi agli obblighi di interrogazione e di alimentazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui alla legge 29 luglio 2015, n. 115 e del decreto interministeriale 31 maggio 2017, fermo restando l’obbligo dei soggetti proponenti, fino alla data di cui all’articolo 14, comma 6, del predetto decreto interministeriale, di dichiarare, in sede di presentazione della domanda di agevolazione, gli aiuti eventualmente gia’ percepiti nell’esercizio finanziario in corso alla data della domanda e nei due esercizi finanziari precedenti.
Art. 9
Valutazione istruttoria
1. Le richieste di agevolazione, corredate dalla documentazione di cui all’articolo 5, comma 2, sono valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione di cui all’articolo 5 comma 1. Il Soggetto gestore termina l’istruttoria entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Nel caso di richiesta di integrazione della documentazione, ai sensi del comma 7, da parte del Soggetto gestore, sono sospesi i termini di cui al periodo precedente, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi di comunicazione dei motivi ostativi di cui all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Il procedimento di valutazione comprende la verifica della sussistenza dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni, regolata dal successivo comma 3, e l’esame di merito, regolato dal seguente comma 4.
3. La verifica dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni riguarda la sussistenza di quanto disposto dagli articoli 3 e 4 del presente regolamento relativamente alle caratteristiche dei soggetti richiedenti e alle caratteristiche dell’iniziativa oggetto della domanda.
4. L’esame di merito e’ basato sui seguenti criteri di valutazione:
a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci rispetto alla specifica attivita’ prevista dal progetto imprenditoriale anche con riguardo a titoli e certificazioni possedute;
b) capacita’ dell’iniziativa di presidiare gli aspetti del processo tecnico-produttivo e organizzativo;
c) potenzialita’ del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell’iniziativa e relative strategie di marketing;
d) sostenibilita’ tecnico-economica dell’iniziativa, con particolare riferimento all’equilibrio economico, nonche’ alla pertinenza e coerenza del programma di spesa;
e) verifica della sussistenza dei requisiti per la concedibilita’ della garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI.
5. Con il provvedimento di cui all’articolo 2, comma 2, e’ fissata l’articolazione dei suddetti criteri di valutazione in parametri, con indicazione dei punteggi assegnabili ai progetti imprenditoriali, nonche’ le soglie minime per l’accesso alle agevolazioni.
6. Nel caso in cui la documentazione prodotta non soddisfi i requisiti di accesso e/o uno o piu’ criteri di valutazione, il Soggetto gestore invia una comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. Il Soggetto gestore, in ogni fase dell’istruttoria, puo’ richiedere via PEC al soggetto richiedente, una sola volta, i chiarimenti o le integrazioni necessari rispetto ai dati e documenti forniti. I chiarimenti e le integrazioni devono essere trasmesse dal soggetto richiedente via PEC entro venti giorni dalla richiesta, pena la decadenza. Nel caso di cui ai periodi precedenti, i termini previsti per lo svolgimento delle attivita’ istruttorie da parte del Soggetto gestore sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni.
8. All’esito del procedimento istruttorio di cui ai commi 3 e 4 o della procedura di cui al comma 6, il Soggetto gestore individua i soggetti beneficiari, e comunica a mezzo PEC ai soggetti richiedenti l’esito della valutazione.
9. In caso di esito positivo della valutazione il Soggetto gestore richiede:
a) con riferimento ai soggetti richiedenti eventualmente non residenti nelle regioni di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 91/2017, la documentazione attestante l’avvenuto trasferimento della residenza in una delle regioni di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 91/2017, da far pervenire al Soggetto gestore entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di esito della valutazione, ovvero entro centoventi giorni per i soggetti che trasferiscano la residenza dall’estero, pena la decadenza della domanda;
b) con riferimento ai soggetti richiedenti eventualmente non ancora costituiti nelle forme di cui all’articolo 3 comma 2, la documentazione indicata all’articolo 5, comma 4 del presente regolamento da far pervenire al Soggetto gestore entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di esito della valutazione, pena la decadenza della domanda;
c) la documentazione attestante l’avvenuta concessione del finanziamento bancario, di cui all’articolo 7, comma 3, lettera b), al soggetto beneficiario da parte di una banca finanziatrice, da far pervenire al Soggetto gestore entro 180 giorni dalla ricezione della comunicazione di esito della valutazione, pena la decadenza della domanda.
10. Verificata la completezza della documentazione presentata, il Soggetto gestore procede all’adozione del provvedimento di concessione di cui al successivo articolo 10.
Art. 10
Provvedimento di concessione
1. Il provvedimento di concessione individua l’iniziativa ammessa e l’ammontare delle agevolazioni, regola i tempi e le modalita’ per l’attuazione dell’iniziativa e per l’erogazione delle agevolazioni, riporta gli obblighi del soggetto beneficiario, i motivi di revoca e le eventuali condizioni da rispettare per il perfezionamento del provvedimento stesso o per l’erogazione delle agevolazioni concesse. Il Soggetto gestore trasmette al soggetto beneficiario, con comunicazione via PEC all’indirizzo indicato nella domanda di agevolazione, il provvedimento di concessione.
2. Il soggetto beneficiario, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, restituisce, a pena di decadenza, il provvedimento di concessione controfirmato digitalmente e trasmesso a mezzo PEC. In caso di mancata restituzione nei termini previsti, il Soggetto gestore comunica la decadenza del provvedimento e procede al disimpegno delle agevolazioni.
Art. 11
Erogazione delle agevolazioni
1. L’erogazione del contributo a fondo perduto avviene su richiesta del soggetto beneficiario firmata digitalmente dal legale rappresentante, mediante presentazione di stati avanzamento lavori (SAL) in numero non superiore a due. Le richieste dovranno essere inviate utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore, www.invitalia.it, secondo le modalita’ e gli schemi pubblicati con il provvedimento di cui all’articolo 2, comma 2; tali schemi sono, inoltre, resi disponibili dal Soggetto gestore, in un’apposita sezione del suo sito. Il mancato utilizzo dei predetti schemi nonche’ l’invio della richiesta con modalita’ diverse da quelle indicate, costituiscono motivo di improcedibilita’ della richiesta.
2. La prima richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto puo’ avvenire soltanto successivamente all’avvenuta erogazione del finanziamento bancario da parte della banca finanziatrice. La richiesta, inoltre, deve riguardare almeno il cinquanta per cento del programma di spesa, ed avviene mediante la presentazione di documenti di spesa di pari valore anche non quietanzati e di una dichiarazione attestante la presenza dei beni presso l’unita’ produttiva.
3. Costituisce parte integrante della richiesta di erogazione di cui al comma 2 la documentazione attestante almeno:
a) la disponibilita’ dei locali idonei all’attivita’;
b) l’avanzamento contabile del programma d’investimento;
c) la dichiarazione, mediante autodichiarazione, dell’inesistenza di procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a carico dell’impresa medesima;
d) l’avvenuta erogazione del finanziamento bancario.
4. Successivamente all’esito positivo della verifica della documentazione di cui al comma 3, il Soggetto gestore, entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione, procede all’erogazione al soggetto beneficiario del contributo a fondo perduto in maniera proporzionale al valore della spesa ammissibile presentata.
5. La richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto relativa al SAL a saldo deve essere presentata entro tre mesi dalla data di ultimazione del programma di spesa. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la revoca dell’agevolazione.
6. Costituisce parte integrante della richiesta di erogazione del SAL a saldo, oltre alla documentazione richiamata al comma 3, la documentazione attestante la prova dei pagamenti di tutte le spese relative al programma di spesa nonche’ l’autocertificazione attestante il possesso di licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni e l’espletamento degli adempimenti previsti per il regolare svolgimento dell’attivita’. Il Soggetto gestore potra’, inoltre, richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, se pertinente e necessaria ai fini istruttori.
7. L’erogazione del saldo del contributo a fondo perduto e’ in ogni caso subordinata all’esito positivo della verifica della documentazione di cui al comma precedente e del sopralluogo di verifica degli investimenti realizzati e delle spese sostenute di cui al programma di spesa.
8. Successivamente all’esito positivo della verifica della documentazione di cui al comma 6 e del sopralluogo di cui al comma 7, il Soggetto gestore, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione, procede all’erogazione del contributo a fondo perduto in maniera proporzionale al valore della spesa presentata.
9. L’erogazione del contributo in conto interessi avverra’ in corrispondenza della scadenza delle singole rate previste dal piano di ammortamento del finanziamento bancario concesso dalla banca finanziatrice al soggetto beneficiario. Il Soggetto gestore, verificate tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, procede all’erogazione del contributo in conto interessi maturato, nei trenta giorni precedenti la scadenza della singola rata. L’importo e’ erogato alla banca finanziatrice, sulla base di apposito mandato irrevocabile all’incasso conferito dal soggetto beneficiario, le cui modalita’ operative saranno definite nella Convenzione di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 91/2017.
10. Qualora, a seguito della presentazione di una richiesta di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli gia’ presentati dal soggetto beneficiario, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione prodotta, il Soggetto gestore puo’ richiederli via PEC al soggetto beneficiario, assegnando un termine per la loro presentazione, non superiore a trenta giorni. In tal caso i termini per l’erogazione decorrono dalla data di ricevimento della documentazione e/o delle precisazioni e chiarimenti richiesti.
11. In caso di parziale realizzazione del programma di spesa, la quota di agevolazioni e’ commisurata alle spese sostenute e ritenute ammissibili ed e’ subordinata alla verifica da parte del Soggetto gestore dell’organicita’ e della funzionalita’ dell’intervento realizzato.
Art. 12
Variazioni
1. Non sono consentite variazioni relative alla localizzazione dell’unita’ produttiva ed all’attivita’ imprenditoriale che comportino modifiche sostanziali al progetto imprenditoriale approvato ed individuato nel provvedimento di concessione, pena la revoca delle agevolazioni. Per modifica sostanziale si intende la modifica di un elemento che e’ stato oggetto di specifica valutazione in sede di istruttoria, oppure che rileva ai fini della coerenza complessiva del progetto o sugli aspetti indicati nel provvedimento di concessione.
2. Eventuali variazioni riguardanti i componenti del soggetto beneficiario, limitatamente a quelle riguardanti i soggetti privi dei requisiti di cui all’articolo 3, nonche’ eventuali variazioni che non comportino modifiche sostanziali al progetto imprenditoriale ammesso, devono in ogni caso essere comunicate a mezzo PEC dal soggetto beneficiario con adeguata motivazione al Soggetto gestore, che ha trenta giorni dalla ricezione della comunicazione per verificarne l’ammissibilita’.
Art. 13
Revoche
1. Il Soggetto gestore dispone la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse qualora:
a) sia verificata l’assenza di uno o piu’ requisiti del soggetto beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso soggetto beneficiario e non sanabili;
b) I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, successivamente all’ottenimento del provvedimento di concessione risultino titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto prima della completa restituzione del finanziamento bancario;
c) I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, successivamente all’ottenimento del provvedimento di concessione, trasferiscano la residenza al di fuori delle regioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 91/2017, prima della completa restituzione del finanziamento bancario;
d) il soggetto beneficiario non porti a conclusione il programma di spesa ammesso alle agevolazioni, entro il prescritto termine di ventiquattro mesi dalla data del provvedimento di concessione, salvo i casi in cui il Soggetto gestore accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili al soggetto beneficiario;
e) il soggetto beneficiario trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell’agevolazione prima che siano decorsi cinque anni dal completamento del programma di spesa e comunque prima della completa restituzione del finanziamento bancario;
f) il soggetto beneficiario cessi volontariamente, alieni o conceda in locazione o trasferisca l’attivita’, prima che siano trascorsi cinque anni dal completamento del programma di spesa e comunque prima della completa restituzione del finanziamento bancario;
g) fallimento, messa in liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali con finalita’ liquidatorie del soggetto beneficiario prima che siano decorsi cinque anni dal completamento del programma di spesa e comunque prima della completa restituzione del finanziamento bancario;
h) il soggetto beneficiario non consenta i controlli del Soggetto gestore sulla realizzazione del programma di spesa di cui all’articolo 11, comma 7 ed all’articolo 14 del presente regolamento;
i) il soggetto beneficiario apporti variazioni relative alla localizzazione dell’unita’ produttiva ed all’attivita’ imprenditoriale che comportino modifiche sostanziali al progetto imprenditoriale approvato ed individuato nel provvedimento di concessione;
j) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni e agli obblighi a carico del soggetto beneficiario, come specificati dal presente regolamento ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all’ordinamento europeo.
2. La revoca totale delle agevolazioni comporta la decadenza del provvedimento di concessione. In tal caso il soggetto beneficiario non ha diritto a ricevere le quote di contributi eventualmente non ancora erogate ed e’ tenuto alla restituzione dei contributi eventualmente ricevuti.
3. In caso di revoca parziale, il Soggetto gestore procede alla rideterminazione dell’importo delle agevolazioni spettanti e i maggiori importi di cui il soggetto beneficiario abbia eventualmente goduto sono detratti dalle eventuali erogazioni successive ovvero sono recuperati.
4. La revoca, totale o parziale, e’ disposta dal Soggetto gestore che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell’interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione.
5. Il Soggetto gestore provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni. Gli importi dovuti per effetto di revoca totale o parziale delle agevolazioni sono versati sul conto corrente intestato a Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell’articolo 1, comma 17, del decreto-legge n. 91/2017.
Art. 14
Vigilanza, controlli e ispezioni
1. In ogni fase del procedimento, il Soggetto gestore, puo’ effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonche’ lo stato di attuazione degli interventi finanziati.
2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dal soggetto beneficiario nei limiti e nelle modalita’ di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il soggetto beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.
Art. 15
Attivita’ di monitoraggio della misura
1. L’Agenzia per la Coesione territoriale, nell’ambito delle proprie competenze, garantisce il monitoraggio delle agevolazioni concesse ai soggetti beneficiari. Il Soggetto gestore fornisce i dati sull’andamento della misura all’Agenzia per la Coesione territoriale.
2. I risultati dell’attivita’ di monitoraggio sono trasmessi dall’Agenzia per la Coesione territoriale alla Presidenza del Consiglio con cadenza semestrale anche al fine di valutare l’opportunita’ di rifinanziamento della misura.
Art. 16
Entrata in vigore
Il presente regolamento sara’ trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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