MINISTERO CULTURA – Decreto ministeriale 18 maggio 2021
Tax credit – Apertura sessione 2021 – Distribuzione, investitori esterni, sale cinematografiche
Articolo 1
Apertura sessione 2021 altri tax credit
1. A decorrere dalla data indicata nel successivo articolo 2, è aperta la sessione 2021 di presentazione delle seguenti richieste di credito d’imposta:
a. richieste per la distribuzione nazionale di opere che non hanno usufruito della deroga all’obbligo di diffusione al pubblico in sala cinematografica (art. 35 del D.M. “Altri tax credit 2021”, codice settore TCDN2), per la distribuzione nazionale di opere che hanno usufruito della deroga sopra citata (Capo II del D.M. “Altri tax credit 2021”, codice settore TCDN) e per la distribuzione internazionale (Capo II del D.M. “Altri tax credit 2021”, codice settore TCDI);
b. richieste per gli investimenti per le sale cinematografiche relativi alla realizzazione di nuove sale o al ripristino di sale chiuse o dismesse, o per la ristrutturazione di sale esistenti tramite aumento del numero di schermi (Capo III del D.M. “Altri tax credit 2021”, codice settore TCS), e per gli investimenti per le sale cinematografiche relativi all’adeguamento strutturale e al rinnovo degli impianti (Capo III del D.M. “Altri tax credit 2021”, codice settore TCASRI);
c. richieste per il potenziamento dell’offerta cinematografica per la programmazione realizzata nel 2020 (art. 34, comma 4 del D.M. “Altri tax credit 2021”, codice settore TCP2);
d. richieste preventive per gli investitori esterni relative a contratti stipulati e registrati in data compresa tra il 1° luglio 2018 e il 31 dicembre 2020 (art. 37 del D.M. “Altri tax credit 2021”, codice settore TCIE).
2. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le date di presentazione delle richieste preventive per l’attrazione in Italia di investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo, previste dal Capo V del D.M. “Altri tax credit 2021”.
Articolo 2
Calendario di presentazione delle domande
1. Le richieste di accesso ai crediti d’imposta, di cui all’art. 1 del presente decreto, possono essere presentate in base al seguente calendario:
a) a partire dalle ore 10.00 del 24 maggio 2021, richieste per la distribuzione nazionale (sia per le opere che hanno avuto la deroga all’uscita in sala che per le opere senza deroga) e internazionale;
b) a partire dalle ore 10.00 del 25 maggio 2021 richieste preventive per gli investitori esterni relative a contratti stipulati e registrati in data compresa tra il 1° luglio 2018 e il 31 dicembre 2020;
c) a partire dalle ore 10.00 del 26 maggio 2021 per le richieste per gli investimenti nelle sale cinematografiche;
d) a partire dalle ore 10.00 del 31 maggio 2021 per le richieste per il potenziamento dell’offerta cinematografica relative alla programmazione dell’anno 2020.
Articolo 3
Richieste per la distribuzione cinematografica
1. Con riferimento alle richieste di credito di imposta per la distribuzione nazionale cinematografica, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), è possibile presentare la richiesta ai sensi del Capo II del D.M. “altri tax credit 2021” per le opere che hanno usufruito della deroga all’uscita in sala e dell’art. 35 del D.M. “altri tax credit 2021” per le opere che non hanno usufruito della deroga all’uscita in sala. Con riferimento alle richieste di credito d’imposta per la distribuzione internazionale, le richieste possono essere presentate ai sensi del Capo II del D.M. “altri tax credit 2021”.
Articolo 4
Richieste per gli investimenti nelle sale cinematografiche
1. Con riferimento alle richieste di crediti di imposta per gli investimenti nelle sale cinematografiche, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), è possibile presentare la richiesta, ai sensi del Capo III del D.M. “altri tax credit 2021”, in relazione a inizio lavori effettuati a partire dal 1° dicembre 2019.
2. In relazione a quanto previsto dall’art. 11, comma 1 del D.M. “altri tax credit 2021”, le richieste relative a lavori il cui termine è antecedente di oltre novanta giorni alla data di apertura della sessione 2021, possono essere presentate entro 30 giorni dall’apertura della medesima sessione, fatta salva la previsione di cui all’art. 7, comma 2, del presente decreto.
Articolo 5
Richieste per il potenziamento dell’offerta cinematografica
1. Con riferimento alle richieste di crediti di imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), è possibile presentare la richiesta in relazione alla programmazione effettuata nell’anno 2020, in base a quanto previsto dall’art. 34, comma 4 del D.M. “Altri tax credit 2021” e secondo le specifiche contenute nella piattaforma DGCOL.
2. Tenuto conto della finalità di cui in premessa, nella presente fase di emergenza e al fine di velocizzare i tempi di istruttoria delle domande, la presentazione delle richieste è consentita in relazione a crediti d’imposta d’importo superiore a euro 300,00 per domanda.
3. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le date di presentazione delle richieste relative alla programmazione dell’anno 2021, di cui all’art. 36 del D.M. “Altri tax credit 2021”.
Articolo 6
Richieste per gli investitori esterni
1. Con riferimento alle richieste di credito di imposta per gli investitori esterni, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), è possibile presentare la richiesta ai sensi dell’art. 37 del D.M. “altri tax credit 2021” esclusivamente per i contratti di associazione in partecipazione stipulati e registrati in data compresa tra il 1° luglio 2018 e il 31 dicembre 2020 per le opere cinematografiche che hanno già presentato domanda di credito d’imposta produzione e che hanno inserito l’investitore esterno in assetto produttivo e compilato la relativa scheda all’interno della propria domanda (o tramite l’invio della domanda NIV, prevista dal punto 10 del vademecum “Procedure”);
2. Le domande di cui al comma 1 sono istruite in base all’ordine della data di richiesta di rilascio di nulla-osta di proiezione in pubblico del film, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, ovvero della data di richiesta della classificazione di cui al decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203.
Articolo 7
Disposizioni comuni
1. Ai sensi del comma 5, dell’art. 31 del D.M. “altri tax credit”, la DGCA può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità dei benefici.
2. Ai sensi del comma 3, dell’art. 32 del D.M. “altri tax credit”, nel momento in cui l’ammontare complessivo delle richieste di credito d’imposta pervenute, è pari alle risorse disponibili per ciascun credito d’imposta, la DGCA disattiva il sistema di presentazione delle richieste, dandone avviso sul proprio sito istituzionale.
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