MINISTERO degli AFFARI ESTERI – Decreto ministeriale del 17 marzo 2023

Aggiornamento periodico della lista dei Paesi di origine sicuri per i richiedenti protezione internazionale (G.U. 25 marzo 2023, n. 72)

Art. 1

Paesi di origine sicuri

1. Ai sensi dell’art. 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono considerati Paesi di origine sicuri: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d’Avorio, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Nigeria, Senegal, Serbia e Tunisia.

2. Nell’ambito dell’esame delle domande di protezione internazionale, la situazione particolare del richiedente è valutata alla luce delle informazioni contenute nelle schede sul Paese di origine indicate nell’istruttoria.

Art. 2

Aggiornamento periodico

1. L’elenco di cui all’art. 1 è aggiornato periodicamente conformemente all’art. 2-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008.

Art. 3

Notifica

1. L’elenco di cui all’art. 1 è notificato alla Commissione europea. Sono, altresì, comunicate alla Commissione europea le modifiche apportate all’elenco di cui all’art. 1 a seguito dell’aggiornamento periodico di cui all’art. 2.

Art. 4

Norma transitoria e abrogazioni

1. Ai fini dell’esame delle domande di protezione internazionale, l’inclusione della Costa d’Avorio, del Gambia, della Georgia e della Nigeria nell’elenco di cui all’art. 1 non ha effetto sulle domande presentate da cittadini di detti Paesi prima dell’adozione del presente decreto.

2. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto cessa di trovare applicazione il decreto ministeriale n. 1202/606 del 4 ottobre 2019.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.