MINISTERO degli AFFARI ESTERI – Decreto ministeriale del 19 maggio 2026

Modifiche al decreto 13 aprile 2022, recante «Condizioni e modalità di intervento del Fondo rotativo per operazioni di venture capital»

Art. 1

Modifiche al decreto 13 aprile 2022

1. Al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 13 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 167 del 19 luglio 2022, recante «Condizioni e modalità di intervento del Fondo rotativo per operazioni di venture capital», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: «Condizioni e modalità di intervento della sezione venture capital e investimenti partecipativi del fondo di cui all’art. 2, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394»;

b) all’art. 1, comma 1:

1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) “Comitato”: il Comitato agevolazioni di cui all’art. 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;»;

2) la lettera e), è sostituita dalla seguente:

«e) “Fondo”: la “Sezione venture capital e investimenti partecipativi”, istituita dall’art. 1, comma 474, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell’ambito del fondo di cui all’art. 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;»;

c) all’art. 4:

1) al comma 1, le parole «dall’art. 8» sono sostituite dalle seguenti: «dall’art. 8 del presente decreto e dall’art. 18-quater, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58»;

2) al comma 3, secondo periodo, le parole «all’art. 8» sono sostituite dalle seguenti: «dall’art. 8 del presente decreto e dall’art. 18-quater, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58»;

3) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per sostenere la realizzazione di progetti di crescita nei Paesi africani, il Fondo può disporre, a condizioni di mercato, interventi che hanno, cumulativamente, le seguenti caratteristiche:

a) non prevedono il coinvestimento di Simest o di Finest o, se lo prevedono, possono derogare al limite di cui al primo periodo del comma 3 del presente articolo. La presente lettera si applica tenuto anche conto delle disponibilità di capitale di Simest e Finest, delle strategie di investimento delle stesse e della concentrazione degli interventi per controparte, area geografica o settore;

b) non sono soggetti a limiti di importo, fermo restando il limite delle disponibilità determinate conformemente all’art. 18-quater, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

c) sono diretti a supportare, anche in via indiretta o con il coinvolgimento della filiera italiana, società di capitali, prioritariamente piccole imprese a media capitalizzazione come definite dalla raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione del 21 maggio 2025 o imprese di dimensione superiore;

d) sono realizzati in uno o più settori strategici di cui al decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, e prioritariamente nei seguenti: agricoltura e sicurezza alimentare, approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche, tutela dell’ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici, ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture, finalizzati allo sviluppo delle filiere produttive locali o al rafforzamento dell’occupazione o della capacità imprenditoriale o della sicurezza energetica e alimentare.»;

d) all’art. 6, i commi 1, 2, 3 e 4, primo e terzo periodo, sono abrogati;

e) all’art. 7, comma 1, le parole «dall’art. 8» sono sostituite dalle seguenti: «dall’art. 8 del presente decreto e dall’art. 18-quater, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58».

Art. 2

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.