MINISTERO degli AFFARI ESTERI – Decreto ministeriale del 7 maggio 2024
Aggiornamento della lista dei Paesi di origine sicuri prevista dall’articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
Art. 1
Paesi di origine sicuri
1. Ai sensi dell’art. 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono considerati Paesi di origine sicuri: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Camerun, Capo Verde, Colombia, Costa d’Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Nigeria, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia.
2. Nell’ambito dell’esame delle domande di protezione internazionale, la situazione particolare del richiedente è valutata alla luce delle informazioni contenute nelle schede sul Paese di origine indicate nell’istruttoria.
Art. 2
Aggiornamento periodico
1. L’elenco di cui all’art. 1 è aggiornato periodicamente conformemente all’art. 2-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008.
Art. 3
Notifica
1. L’elenco di cui all’art. 1 è notificato alla Commissione europea. Sono, altresì, comunicate alla Commissione europea le modifiche apportate all’elenco di cui all’art. 1 a seguito dell’aggiornamento periodico di cui all’art. 2.
Art. 4
Norma transitoria e abrogazioni
1. Ai fini dell’esame delle domande di protezione internazionale, l’inclusione di Bangladesh, Camerun, Colombia, Egitto, Perù e Sri Lanka, nell’elenco di cui all’art. 1 non ha effetto sulle domande presentate da cittadini di detti Paesi prima dell’adozione del presente decreto.
2. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto cessa di trovare applicazione il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 17 marzo 2023, adottato di concerto con il Ministro dell’interno e il Ministro della giustizia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 72 del 25 marzo 2023.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.