MINISTERO del FINANZE – Decreto ministeriale del 26 settembre 2025
Misura e modalità di versamento all’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni del contributo dovuto per l’anno 2025 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione e del contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneità per la sessione d’esame 2025
Art. 1
Contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione per l’anno 2025 all’IVASS
1. La misura del contributo di vigilanza dovuto per l’anno 2025 all’IVASS, ai sensi dell’articolo 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro di cui all’articolo 109 e all’elenco annesso al registro di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies del medesimo decreto legislativo n. 209 del 2005, è determinata come segue:
a) Sezione A – agenti di assicurazione:
persone fisiche euro 55,00;
persone giuridiche euro 325,00.
b) Sezione B – broker:
persone fisiche euro 55,00;
persone giuridiche euro 325,00.
c) Sezione C:
produttori diretti euro 21,00.
d) Sezione D – banche, intermediari finanziari, SIM e Poste italiane:
banche con raccolta premi pari o superiore a 100 milioni di euro e Poste italiane euro 10.000,00;
banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro euro 9.900,00;
banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari finanziari e SIM euro 6.300,00.
e) Sezione F – intermediari a titolo accessorio
persone fisiche euro 55,00
persone giuridiche euro 325,00.
f) intermediari europei iscritti nell’elenco annesso al registro unico degli intermediari:
persone fisiche euro 15,00;
persone giuridiche euro 80,00.
2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel registro unico degli intermediari e nell’elenco annesso al registro alla data del 30 maggio 2025.
Art. 2
Contributo dovuto all’IVASS da coloro che intendono svolgere la prova di idoneità di cui all’articolo 110, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005 relativo alla sessione d’esame 2025
La misura del contributo dovuto all’IVASS da coloro che intendono svolgere la prova di idoneità, di cui all’articolo 110, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005, per la sessione d’esame 2025, è stabilito nella misura di settanta euro.
Art. 3
Versamento dei contributi
I contributi di cui agli articoli 1 e 2 sono versati sulla base di apposito provvedimento dell’IVASS concernente le modalità ed i termini di versamento.
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