MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Circolare 17 giugno 2013, n. 23
D.M. 20 febbraio 2013. Attuazione dell’articolo 1, comma 10 lett. c) e comma 14, della legge 24 dicembre 2012. n. 228 (Legge di stabilità 2013) – Primi chiarimenti operativi in ordine alla distribuzione territoriale delle sedi e alla fase sperimentale.
La legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), all’articolo 1, commi da 9 a 14, ha modificato la normativa in materia di istituti di patronato e di assistenza sociale rinviando alcuni aspetti attuativi a successivi provvedimenti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
In particolare, al fine di conseguire il più adeguato ed efficace esercizio delle attività, nonché di garantire ai fruitori dei servizi di patronato ottimali condizioni generali di erogazione e un più uniforme livello di prestazioni sul territorio nazionale, il comma 10 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2013 ha elevato la soglia minima di presenza sul territorio nazionale sia dei soggetti promotori sia dei patronati, prevedendo altresì alla lettera c) del predetto comma 10. l’individuazione di un criterio di adeguata distribuzione sul territorio nazionale, da definire con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Inoltre, nell’ottica di incentivare la qualità e l’ampiezza dei servizi resi dai patronati nonché di premiare le strutture che garantiscono all’utenza la più ampia gamma di servizi, l’articolo 1 comma 14 della legge di stabilità, in attesa della progressiva valorizzazione ai fini del finanziamento delle prestazioni già individuate nelle tabelle allegate al D.M. 10 ottobre 2008, n. 193, ha previsto una fase sperimentale nella quale, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono riconosciuti 0,25 punti per ogni intervento individuato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, non finanziato, avviato con modalità telematiche e verificato dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative.
Nello specifico, con il D.M. 20 febbraio 2013 è stato determinato il criterio di adeguata distribuzione sul territorio nazionale delle sedi di Patronato e sono stati individuati gli interventi da valorizzare ai fini dell’attuazione della fase sperimentale, come previsto rispettivamente dal comma 10 lett. c) e dal successivo comma 14 secondo periodo del citato articolo 1.
In relazione al criterio di adeguata distribuzione sul territorio nazionale, l’articolo 1 del provvedimento in oggetto stabilisce che gli Istituti di patronato devono essere presenti con proprie sedi in almeno la metà delle province di ciascuna delle 5 ripartizioni geografiche (Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud e Isole) precisate nella classificazione NUTS (NOTA 1) di cui al regolamento CE n.105 del 2007 ; nel dettaglio, tali aree geografiche corrispondono alle seguenti aggregazioni di regioni:
NORD-OVEST | NORD-EST | CENTRO | SUD | ISOLE |
Liguria | Emilia-Romagna | Lazio | Abruzzo | Sardegna |
Lombardia | Friuli-Venezia Giulia | Marche | Basilicata | Sicilia |
Piemonte | Trentino-Alto Adige | Toscana | Calabria | |
Valle d’Aosta | Veneto | Umbria | Campania | |
Molise | ||||
Puglia |
Il criterio specificato, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 1, commi da 11 a 13, della legge di stabilità 2013, trova applicazione a regime a decorrere dal 1° gennaio 2015; gli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti in via definitiva ed operanti alla data del 1 ° gennaio 2013 adeguano la propria struttura organizzativa entro il 31 dicembre 2015.
Inoltre, al comma 2 dello stesso articolo 1 è prevista una disciplina transitoria applicabile per il 2014, in base alla quale gli istituti di patronato devono essere presenti in almeno un terzo delle province di ciascuna delle 5 aree geografiche evidenziate; gli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti in via definitiva ed operanti alla data del 1° gennaio 2013 adeguano la propria struttura organizzativa entro il 31 dicembre 2014.
In considerazione del nuovo criterio introdotto e in linea con i chiarimenti forniti da questa Direzione Generale con la circolare n.10 del 6 marzo 2013, il quadro delle decorrenze per l’adeguamento della struttura organizzativa degli istituti di patronato è il seguente:
a) fino al 31 dicembre 2013, i requisiti di minima presenza territoriale di un istituto di patronato rimangono invariati;
b) dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2014, gli istituti di patronato devono garantire la presenza con proprie sedi in almeno metà delle regioni e delle province del territorio nazionale e in almeno un terzo delle province di ciascuna delle 5 aree geografiche (Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud e Isole) individuate nel D.M. 20 febbraio 2013;
c) a far data dal 1° gennaio 2015, gli istituti di patronato devono garantire la presenza con proprie sedi in almeno i due terzi delle regioni e delle province del territorio nazionale e in almeno la metà delle province di ciascuna delle 5 aree geografiche (Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud e Isole) individuate nel D.M. 20 febbraio 2013.
In favore degli istituti di patronato sia riconosciuti in via definitiva ed operanti al 1° gennaio 2013 è stato previsto un anno per adeguare le proprie strutture ai nuovi criteri e requisiti organizzativi. Di conseguenza, per i soli istituti di patronato già riconosciuti in via definitiva alla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2013 le eventuali sanzioni per il mancato adeguamento della struttura organizzativa ai nuovi requisiti saranno applicabili a partire dal 1° gennaio 2015 con riferimento agli obblighi di cui alla precedente lettera b), e a partire dal 1° gennaio 2016 per quanto concerne gli obblighi di cui alla precedente lettera c).
In ordine alla fase sperimentale e in particolare agli interventi da valorizzare con 0,25 punti, elencati nella tabella A allegata al decreto in oggetto, l’articolo 2 del provvedimento conferma sia la modalità di rilevazione (telematica) sia quella di riscontro (verifica da parte degli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative), già individuate dalla stessa legge di stabilità 2013.
Ai fini del riconoscimento del punteggio è necessario che gli interventi individuati nella predetta tabella A siano:
1 – avviati a decorrere dal 1° gennaio 2013 con modalità telematiche;
2 – definiti con esito positivo;
3 – verificati dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative.
In linea con il dettato e lo spirito della novella normativa, da rintracciare nel riconoscimento anche ai fini del finanziamento della più ampia garanzia dei servizi resi, tenuto conto della disposizione introdotta dall’articolo 1, comma 114, della citata legge di stabilità 2013, in forza della quale, a decorrere dall’anno 2013, gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD) in modalità telematica, il decreto ha individuato un apposito intervento denominato “Rilascio CUD INPS (art. 1, comma 114, legge 24 dicembre 2012, n. 228)'” contraddistinto dal codice A99, cui attribuire il punteggio pari a 0,25, in considerazione dell’attività di assistenza che potrà essere svolta dagli istituti di patronato per agevolare la piena fruizione del servizio favorendo altresì il processo di innovazione e informatizzazione del dialogo con la Pubblica Amministrazione.
Considerato che il rilascio della certificazione CUD in formato cartaceo da parte di un istituto di patronato rappresenta soltanto uno dei possibili canali di accesso nell’ambito di un ampio ventaglio di modalità alternative messe a disposizione del cittadino (sportelli veloci delle Agenzie dell’Istituto, postazioni informatiche self servi ce, posta elettronica certificata e ordinaria, CAF e professionisti abilitati, uffici postali, spedizione a domicilio, enti locali e altri eventuali canali attivati) e che si è inteso valorizzare esclusivamente gli interventi di patronato che si sostanziano in effettivo valore aggiunto nell’ottica del miglior servizio reso all’utenza, il punteggio pari a 0,25 sarà attribuito al patronato solo nei casi di primo rilascio, con esclusione:
– dei “duplicati”;
– di tutti i CUD transitati attraverso altri canali attivati dall’INPS.
Sarà cura dell’INPS effettuare tale verifica prima della trasmissione dei relativi dati, distinti per istituto di patronato, ai competenti uffici dell’Amministrazione.
Il comma 2 dell’articolo 2 del decreto specifica che i punteggi pari a 0,25 attribuiti nell’ambito della sperimentazione non rilevano nel computo dell’attività minima prodotta prevista dall’articolo 8 comma 2 del “Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato” ai fini dell’attribuzione del punteggio per l’organizzazione delle sedi di patronato.
Gli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative, ai sensi del comma 3 dell’articolo 2, relazionano con cadenza trimestrale sull’andamento della fase sperimentale fornendo i dati relativi agli interventi individuati nella tabella A allegata al decreto e segnalando eventuali criticità emerse al fine di consentire a questa Direzione Generale di esaminare le problematiche evidenziate e attivare le azioni necessarie per la loro risoluzione.
—
Nota:
1) NUTS: Nomenclatura delle unità territoriali per le statistiche
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