MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Comunicato 09 ottobre 2013
Schema di codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nelle more della definizione del codice di comportamento dei dipendenti, da adottarsi ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013, ha predisposto uno schema di codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro, al fine di rispondere con tempestività all’esigenza di rafforzamento di quegli strumenti che, nel garantire trasparenza e integrità all’azione amministrativa, contribuiscono a migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Lo schema di codice è pubblicato al fine di avviare una consultazione pubblica in ordine ai contenuti dello stesso, con particolare riferimento a quelli relativi ai profili deontologici del personale ispettivo di questa Amministrazione. Al riguardo, ciascun soggetto interessato potrà far pervenire all’indirizzo di posta elettronica divIsegrgen@lavoro.gov.it entro e non oltre il 28 ottobre 2013 le proprie indicazioni e i propri suggerimenti. I risultati della consultazione saranno valutati in sede di stesura definitiva del documento.
Allegato
Codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro.
CAPO I – DEFINIZIONI E FINALITÀ
Art. 1 Definizioni
1. Nel presente Codice:
a) per “Amministrazione” si intende il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) per “personale ispettivo” si intende il personale inquadrato nei ruoli ispettivi dell’Amministrazione nonché i militari dell’Arma dei Carabinieri cui, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 31 luglio 1997, sono attribuiti i poteri di vigilanza necessari all’espletamento dei compiti di controllo e verifica in materia di lavoro. Detto personale è dotato di apposita tessera di riconoscimento che deve essere restituita al momento della sospensione o cessazione per qualsiasi motivo dalle funzioni ispettive;
c) per “verbale di primo accesso” si intende il verbale che, ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 124/2004, è rilasciato dal personale ispettivo alla conclusione delle attività compiute nel corso del primo accesso ispettivo;
d) per “verbale interlocutorio” si intende il verbale rilasciato nelle ipotesi in cui, in relazione ad accertamenti complessi e prolungati nel tempo, emergano ulteriori esigenze accertative per la definizione delle indagini;
e) per “verbale unico” si intende il verbale di accertamento e notificazione che, ai sensi dell’art. 13, comma 4, del D.Lgs. n. 124/2004, è rilasciato ai fini della ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3 del medesimo art. 13, nonché della contestazione delle violazioni amministrative di cui all’art. 14 della L. n. 689/1981, alla conclusione degli accertamenti ispettivi;
f) per “vigilanza a vista”, si intende l’attività di vigilanza programmata limitatamente al settore di attività e/o ad un determinato ambito territoriale;
g) per “accesso breve”, si intende l’accesso ispettivo programmato per l’accertamento dell’eventuale impiego di lavoratori “in nero”.
Art. 2 Finalità
1. I principi di comportamento dettati nel presente Codice integrano i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta già contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 62.
2. Il presente Codice risponde all’esigenza di definire e diffondere i principi guida per un corretto e uniforme comportamento del personale ispettivo nell’esercizio delle sue funzioni.
CAPO II – ATTIVITÀ PROPEDEUTICA AGLI ACCERTAMENTI
Art. 3 Richieste di intervento
1. Il personale addetto, al fine di agevolare i successivi accertamenti sui fatti oggetto della segnalazione, fa in modo che le richieste di intervento siano circostanziate, con dettagliata descrizione degli elementi che ne costituiscono il fondamento attraverso l’indicazione di eventuali testi e documenti .
2. Il personale addetto informa il lavoratore denunciante della possibilità di definire la controversia in sede di conciliazione monocratica, secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione.
Art. 4 Programmazione dell’attività
1. Il personale ispettivo osserva il programma di lavoro realizzato secondo le specifiche modalità impartite dall’Amministrazione.
2. Il programma può essere modificato previa autorizzazione e con le modalità fissate dall’Amministrazione.
3. Le indicazioni del programma sono da considerarsi formale disposizione nonché, fatte salve le esigenze di coordinamento, atto di assoluta riservatezza.
Art. 5 Preparazione dell’ispezione
1. In rapporto alla tipologia di intervento da effettuare, l’indagine ispettiva deve essere preceduta da una fase preparatoria a cura del personale ispettivo e/o del personale amministrativo, diretta a raccogliere tutte le informazioni e la documentazione inerenti al soggetto da sottoporre a controllo, avvalendosi a tale scopo delle banche dati realizzate anche in attuazione di specifici protocolli di intesa. In particolare, sussiste per il personale ispettivo l’obbligo di acquisire, antecedentemente al primo accesso, ogni informazione relativa all’organigramma aziendale, alla forza lavoro denunciata, alla situazione contributiva e assicurativa, mediante la consultazione, ad esempio, dei dati presenti su:
– Registro delle Imprese, sistema Comunicazioni Obbligatorie on-line e Cassetto Previdenziale.
2. In linea generale e fatte salve le specifiche esigenze collegate alla vigilanza a vista ed agli accessi brevi, gli elementi necessari per l’avvio dell’indagine riguardano:
a) la tipologia e le motivazioni dell’intervento, con allegata l’eventuale richiesta di intervento;
b) l’attività svolta dal soggetto ispezionato, con indicazione di eventuali appalti pubblici affidati e del contratto collettivo applicabile;
c) il “comportamento contributivo”, comprensivo delle informazioni relative alla regolarità contributiva e assicurativa e alle eventuali procedure di riscossione coattiva in corso;
d) le denunce obbligatorie effettuate, le autorizzazioni rilasciate e gli eventuali contratti certificati;
e) ogni ulteriore informazione messa a disposizione dall’Amministrazione funzionale all’accertamento ispettivo.
3. Sulla base delle intese assunte a livello locale il responsabile della programmazione assume contatti con la Consigliera di parità per la verifica dei casi da quest’ultima segnalati e per individuare eventuali ulteriori profili di discriminazione di genere.
CAPO III – ACCESSO ISPETTIVO E MODALITÀ DI ACCERTAMENTO
Art. 6 Obbligo di qualificarsi
1. Contestualmente all’accesso, il personale ispettivo deve qualificarsi al soggetto da ispezionare o ad un suo rappresentante ed esibire la tessera di riconoscimento.
2. In mancanza della tessera di riconoscimento l’accesso non può avere luogo.
Art. 7 Principio di collaborazione
1. I rapporti tra personale ispettivo e soggetti ispezionati sono improntati ai principi di collaborazione e rispetto.
2. Ferme restando le finalità e le esigenze dell’accertamento, lo stesso è condotto in modo da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività dei soggetti ispezionati.
Art. 8 Obbligo di informazione e assistenza all’ispezione
1. Nel dare inizio alla sua attività, il personale ispettivo ha l’accortezza, anzitutto, di conferire con il datore di lavoro o chi ne fa le veci, qualora ciò sia compatibile con le finalità dell’accertamento ispettivo.
2. Il personale ispettivo, ove si riveli necessario, informa il soggetto sottoposto ad ispezione, od un suo rappresentante, dei poteri attribuiti dalla legge agli organi di vigilanza per l’esercizio delle funzioni ispettive e del potere di sanzionare eventuali comportamenti omissivi o commissivi diretti a impedire l’esercizio della attività di vigilanza o comportamenti da cui si deduca in modo inequivocabile la volontà di ostacolare la stessa.
3. Il personale ispettivo informa il soggetto ispezionato della facoltà di farsi assistere, nel corso dell’accertamento, da un professionista abilitato ai sensi dell’art. 1 della L. n. 12/1979 affinché presenzi alle attività di controllo e verifica, fatto salvo quanto previsto dall’art. 12 comma 6. L’assenza di tale professionista non è comunque ostativa alla prosecuzione dell’attività ispettiva, né inficia la sua validità.
4. Il personale ispettivo verifica, nel caso in cui il soggetto ispezionato si avvalga di consulenza esterna, che il professionista sia in possesso di abilitazione, annotando gli estremi di iscrizione al relativo albo. Eventuali collaboratori dei professionisti abilitati devono essere muniti di apposita delega.
5. In caso di constatato esercizio abusivo delle professioni di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979, il personale ispettivo provvede a darne immediata comunicazione alle autorità competenti. In tal caso il personale ispettivo non consente al soggetto non abilitato di assistere all’ispezione in corso.
Art. 9 Procedura ispettiva
1. Gli accertamenti ispettivi consistono, di norma, nell’identificazione delle persone presenti, nell’acquisizione delle dichiarazioni, nell’esame della documentazione aziendale eventualmente presente, nella descrizione delle lavorazioni svolte, anche in relazione alla valutazione del rischio assicurato e alla situazione della sicurezza sul lavoro.
2. Gli accertamenti devono concludersi nei tempi strettamente necessari, tenendo conto della complessità dell’indagine e delle dimensioni aziendali del soggetto sottoposto a controllo.
3. Nel caso in cui il personale ispettivo, all’atto del primo accesso, non accerti difformità tra la situazione aziendale rilevata dalla consultazione anticipata delle banche dati di cui all’art. 5 e quella constatata in sede ispettiva, non ravvisandosi alcun elemento indiziario di irregolarità, la verifica ispettiva potrà essere conclusa immediatamente senza dare ulteriore corso all’accertamento.
Art. 10 Corretta informazione
1. Il personale ispettivo fornisce ai soggetti ispezionati chiarimenti e indicazioni operative sulla corretta applicazione delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale e risponde nel modo più completo, chiaro e accurato possibile alle richieste di informazioni che vengono poste, attenendosi alle posizioni ufficiali espresse dalle Amministrazione di appartenenza, anche in applicazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 124/2004.
Art. 11 Acquisizione ed esame di documenti
1. Il personale ispettivo può chiedere al datore di lavoro di esibire la documentazione non verificabile direttamente d’ufficio, fatto salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 7, della L. n. 628/1961.
2. L’esame della documentazione viene effettuato presso la sede del soggetto ispezionato ovvero, ove funzionale alle esigenze dell’accertamento, presso gli studi dei professionisti abilitati o presso l’ufficio di appartenenza del personale ispettivo procedente, secondo le disposizioni impartite dall’Amministrazione.
3. Ferma restando la verifica di tutta la documentazione utile ad un esame obiettivo della situazione aziendale e dei fatti oggetti di accertamento, ai fini dell’irrogazione di eventuali provvedimenti sanzionatori il personale ispettivo acquisisce esclusivamente la documentazione utile a comprovare le violazioni accertate, anche al fine del successivo confronto con eventuali memorie difensive in sede di contenzioso amministrativo e/o giurisdizionale.
Art. 12 Acquisizione delle dichiarazioni
1. Le dichiarazioni rese dai lavoratori devono essere acquisite di norma durante il primo accesso. Ove necessario, il personale ispettivo, al fine di arricchire di ulteriori elementi conoscitivi la vigilanza in corso, raccoglie le dichiarazioni dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA), dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), dal Comitato Pari Opportunità (CPO), ove costituito, dal Consigliere di parità e, nel campo della vigilanza tecnica, dalle Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
2. Il personale ispettivo valuta l’opportunità di acquisire le dichiarazioni dei lavoratori anche al di fuori del posto di lavoro, nonché di acquisire dichiarazioni utili all’accertamento anche da parte di altri soggetti.
3. In relazione alla tipologia dell’azienda, l’acquisizione delle dichiarazioni può essere effettuata da più unità ispettive, mentre il prosieguo e la definizione dell’accertamento può essere demandato anche ad una sola unità ispettiva. Tale circostanza deve risultare dal verbale unico.
4. Le dichiarazioni dei lavoratori vengono acquisite dai singoli soggetti ai quali vanno rivolte domande chiare e comprensibili, tali da non dar luogo a dubbi interpretativi.
5. Eventuali rifiuti a fornire informazioni o a sottoscrivere dichiarazioni vanno riportati nel verbale di acquisizione di dichiarazione indicando le relative motivazioni.
6. In fase di acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori non è ammessa la presenza del datore di lavoro e/o del professionista.
7. Le dichiarazioni sono riportate, in modo chiaro e leggibile, nel verbale di acquisizione di dichiarazione di cui deve darsi lettura al dichiarante affinché ne confermi il contenuto ovvero rilevi eventuali correzioni e quindi lo sottoscriva.
8. Le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva vanno riscontrate con elementi oggettivi risultanti dalla documentazione esaminata o da altre dichiarazioni rese da lavoratori o da terzi.
9. Nessuna copia delle dichiarazioni deve essere rilasciata al lavoratore e/o al soggetto ispezionato in sede di ispezione e sino alla conclusione degli accertamenti. In caso di richiesta il personale ispettivo informa il richiedente che l’eventuale accesso alle dichiarazioni può essere richiesto all’Amministrazione.
CAPO IV – VERBALIZZAZIONE E RAPPORTO
Art. 13 Verbale di primo accesso
1. Una volta compiute le attività di verifica e, comunque, a conclusione della visita ispettiva, il personale ispettivo redige il verbale di primo accesso, che deve riportare i contenuti previsti dall’art 13, comma 1, del D.Lgs. n. 124/2004. In particolare, nel predetto verbale, il personale ispettivo provvede ad effettuare l’identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e a descrivere puntualmente le modalità del loro impiego avendo cura di specificare le mansioni svolte ed ogni altra utile notizia concernente il contesto lavorativo di riferimento.
2. Sono fatte salve le disposizioni impartite dall’Amministrazione in materia di prescrizioni obbligatorie ai sensi dell’art. 19 e ss. del D.Lgs. n. 758/1994 ed art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004.
Art. 14 Verbale interlocutorio
1. Qualora non sia possibile definire l’accertamento sulla base della documentazione già prodotta in ottemperanza al verbale di primo accesso e pertanto siano necessarie ulteriori indagini, il personale ispettivo rilascia un verbale interlocutorio contenente la richiesta motivata di documenti ed informazioni, nonché l’espressa menzione che gli accertamenti sono ancora in corso.
Art. 15 Verbale unico e comunicazione di regolare definizione degli accertamenti
1. Il verbale unico deve contenere ogni elemento utile a garantire una cognizione precisa e circostanziata dei fatti e ad assicurare il diritto di difesa del presunto trasgressore, anche attraverso un rinvio al verbale di primo accesso e/o al verbale interlocutorio.
2. In ogni caso, le conclusioni del verbale unico alle quali è pervenuto il personale ispettivo devono essere adeguatamente motivate, anche al fine di prevenire il contenzioso amministrativo e/o giurisdizionale.
3. Ove alla definizione degli accertamenti non faccia seguito alcun provvedimento sanzionatorio, il personale ispettivo informa il soggetto ispezionato mediante specifica comunicazione di regolare definizione degli accertamenti.
Art. 16 Rapporto al direttore ex art. 17. L. n. 689/1981
1. Esclusivamente in caso di mancato pagamento di alcune o di tutte le sanzioni contestate, il personale ispettivo è tenuto a redigere il rapporto al direttore ai sensi dell’art. 17 della L. n. 689/1981.
2. In tale rapporto, verificata la ritualità della notifica del verbale di accertamento, vanno indicati, con chiarezza e dettagliatamente, tutti gli elementi di prova ritenuti rilevanti ai fini della contestazione della sanzione (documentazione aziendale, dichiarazioni dei lavoratori, documentazione fotografica o cinematografica, ecc.).
3. Il rapporto deve, inoltre, contenere apposite osservazioni necessarie per valutare la gradualità della sanzione in sede di emissione dell’ordinanza ingiunzione ai fini dell’applicazione dell’art. 11 della L. n. 689/1981 (gravità della violazione, opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, personalità dell’autore della violazione, condizioni economiche dell’agente).
4. Nel caso di presentazione di scritti difensivi ai sensi dell’art. 18 della L. n. 689/1981 il rapporto, in particolare nelle ipotesi di contestazione sui fatti oggetto dell’ispezione, deve indicare sintetiche controdeduzioni sugli stessi.
Art. 17 Trasmissione dei verbali di accertamento ad altre amministrazioni
1. Il personale ispettivo trasmette tempestivamente il verbale unico all’ufficio di competenza della propria Amministrazione affinché questa provveda ad inoltrarlo alle altre Amministrazioni per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Art. 18 Rilevazione di illeciti penali e violazioni fiscali
1. In caso di rilevazione di illeciti penali il personale ispettivo fornisce in maniera compiuta alla Procura della Repubblica, corredando la relativa denuncia con ogni documentazione costituente fonte di prova del reato, secondo le modalità disciplinate dal codice di procedura penale,salva l’adozione, nelle ipotesi previste, della prescrizione obbligatoria come disciplinata dagli art. 19 e ss. del D.Lgs. n. 758/1994 e dall’art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004.
2. Il personale ispettivo è tenuto a comunicare alla Guardia di finanza i fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie ai sensi dell’art. 19, 1° comma, lettere d) e f) della L. n. 413/1991.
CAPO V – PROFILI DEONTOLOGICI
Art. 19 Valori fondamentali
1. Il personale ispettivo nell’esercizio delle proprie funzioni assume, nell’interesse pubblico e della tutela sociale del lavoro, quali valori fondamentali l’imparzialità, l’obiettività, l’efficienza, la riservatezza professionale e la trasparenza e si attiene a norme di onestà e integrità.
Art. 20 Imparzialità e parità di trattamento
1. Il personale ispettivo è imparziale e si astiene da qualsiasi azione arbitraria nei confronti dei datori di lavoro e da qualsiasi trattamento preferenziale.
2. Il suo operato non deve essere in alcun caso influenzato da pressioni indebite di qualsiasi tipo, ancorché esercitate da superiori gerarchici, né da interessi personali e finanziari.
3. Nell’esercizio delle sue funzioni, il personale ispettivo garantisce il principio della parità di trattamento dei soggetti ispezionati.
Art. 21 Obbligo di astensione e dichiarazione di incompatibilità
1. Il personale ispettivo si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad indagini ispettive ogni volta che possano essere coinvolti direttamente o indirettamente interessi personali o sussistano ragioni di convenienza.
2. Il personale ispettivo si attiene all’obbligo di astensione in tutte le ipotesi di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, trasmettendo all’ufficio di appartenenza un’apposita dichiarazione di incompatibilità.
3. L’obbligo di astensione trova applicazione anche nel caso in cui le condizioni di cui all’art. 7 del D,P.R. n. 62/2013 sussistano in capo al professionista che assiste il soggetto ispezionato.
4. La dichiarazione deve essere effettuata anche qualora tale relazione emerga nel corso dell’accertamento.
Art. 22 Tutela della riservatezza e segreto professionale
1. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della riservatezza.
2. Il personale ispettivo non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, comprese quelle fornite dalle banche dati cui sono autorizzati ad accedere dalla Amministrazione.
3. Nel corso dell’ispezione, nonché nelle fasi successive, il personale ispettivo garantisce la segretezza della fonte della denuncia e/o degli atti che hanno dato origine all’accertamento.
4. Il personale ispettivo conserva il segreto sulle informazioni inerenti i processi produttivi e lavorativi di cui venga a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni secondo le vigenti disposizioni.
Art. 23 Condivisione degli obiettivi
1. Il personale ispettivo si riconosce nei valori e nelle strategie dell’Amministrazione e finalizza il suo operato alla realizzazione degli obiettivi di tutela sociale e del lavoro, di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di lotta all’evasione contributiva e all’elusione contributiva, utilizzando a tal fine l’autonomia operativa riconosciuta dall’Amministrazione, curando il proprio aggiornamento professionale e partecipando alle iniziative formative organizzate dalla stessa.
Art. 24 Custodia ed uso dei beni in dotazione
1. Il personale ispettivo è tenuto ad utilizzare il materiale e le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio, secondo le indizioni fornite dall’Amministrazione e in osservanza dei doveri di cui all’ all’art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013.
Art. 25 Rapporti con gli organi di informazione
1. Il personale ispettivo si astiene da rapporti con gli organi di informazione, se non preventivamente autorizzati dall’Amministrazione.
2. Qualora venga a conoscenza di notizie inesatte riportate da organi di stampa, ne informa l’Amministrazione secondo le modalità da questa stabilite.
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