MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 10 giugno 2013

Determinazione della retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, decorrenza 1 luglio 2013

Art. 1

Le retribuzioni annue da assumersi a base per la rivalutazione ai sensi dell’articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, delle rendite a favore dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi colpiti da malattie e da lesioni causate dall’azione dei raggi X e dalle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, sono fissate, con decorrenza 1° luglio 2013, nelle misure di seguito esposte:

Eventi anno 2005 e precedenti                                          Euro 25.317,11 x 1,0302 = 26.081,69

Eventi anno 2006                                                                  Euro 25.129,94 x 1,0302 = 25.888,86

Eventi anno 2007                                                                  Euro 25.792,97 x 1,0302 = 26.571,92

Eventi anno 2008                                                                  Euro 25.573,43 x 1,0302 = 26.345,75

Eventi anno 2009, 2010, 2011 e 2012                              Euro 25.566,87 x 1,0302 = 26.338,99

 

Art. 2

 

A norma dell’articolo 11 del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra riportati dovranno essere riassorbiti nell’anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al dieci per cento fissata dall’art. 20, commi 3 e 4 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l’ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.