MINISTERO del LAVORO – Decreto ministeriale del 10 ottobre 2024
Fondo Nuove Competenze (FNC)
Articolo 1
(Finalità e risorse finanziarie)
1. Il Fondo Nuove Competenze (di seguito denominato “FNC”), istituito dall’articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in questa edizione anche denominato “Competenze per le innovazioni”, è finalizzato ad accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica dei datori di lavoro, nonché a favorire nuova occupazione, attraverso il riconoscimento di un contributo al costo del lavoro dei soggetti coinvolti in percorsi formativi di accrescimento delle competenze negli ambiti sopra indicati.
2. La dotazione del FNC ammonta a complessivi euro 730 milioni a valere sulle risorse rivenienti dal Programma Nazionale “Giovani, donne e lavoro” cofinanziato dal FSE+, nel rispetto dei criteri di ripartizione per categorie di regioni.
3. Al finanziamento del FNC potranno ulteriormente concorrere anche le risorse del Programma Operativo Complementare “Sistemi di politiche attive per l’occupazione”, nei limiti della relativa dotazione finanziaria e nel rispetto delle proprie modalità di gestione e controllo ovvero le risorse dei programmi operativi nazionali e regionali di FSE+ nonché, per le specifiche finalità, il fondo per la formazione e il sostegno al reddito di cui all’articolo 12 del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276. Tale cofinanziamento deve avvenire nel rispetto delle capienze finanziarie disponibili e delle regole dei vari Programmi nonché nel rispetto del principio di divieto del “doppio finanziamento”.
4. Le risorse di cui al comma 2 sono inizialmente così ripartite tra le tipologie di intervento di seguito indicate e per la cui definizione si rimanda all’articolo 5:
a) Sistemi formativi 25%
b) Filiere formative 25%
c) Singoli datori di lavoro 50%
In ragione dell’andamento degli impegni e della spesa, tale ripartizione potrà essere oggetto di rimodulazione attraverso uno specifico decreto direttoriale.
Articolo 2
(Oneri finanziabili)
1. Il Fondo Nuove Competenze finanzia parte del costo orario dei lavoratori che, in coerenza con le intese di rimodulazione sottoscritte tra datori di lavoro e parti sindacali, sono coinvolti in percorsi formativi secondo le seguenti modalità:
a) la retribuzione oraria, al netto degli oneri di cui alla lettera b) a carico del lavoratore, è finanziata dal FNC per un ammontare pari al 60% del totale. La retribuzione oraria è calcolata a partire dalla retribuzione teorica mensile comunicata dal datore di lavoro all’INPS riferita al mese di approvazione dell’istanza di accesso al FNC, moltiplicata per 12 mensilità e suddivisa per 1.720 ore considerate un tempo lavorativo annuo standard (come da nota EGESIF_14-0017);
b) gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione sono rimborsati per l’intero, inclusivi della quota a carico del lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell’istanza di accesso al FNC. Gli oneri sono calcolati come quota oraria contributiva ottenuta applicando l’aliquota contributiva alla retribuzione oraria di cui alla lettera a);
c) la quota di retribuzione finanziata di cui alla lettera a) è pari all’80% in caso di interventi di cui all’articolo 1, comma 4, punti a) e b);
d) la quota di retribuzione finanziata di cui alla lettera a) è pari al 100% nel caso di disoccupati, da almeno 12 mesi, assunti successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto e prima dell’avvio della formazione;
e) la quota di retribuzione finanziata di cui alla lettera a) è pari al 100% nel caso di lavoratori assunti, successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto e prima dell’avvio della formazione, con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (cosiddetto apprendistato di terzo livello) di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; le ore di formazione finanziate con il presente decreto non potranno coincidere con le ore di formazione interna così come identificata dal decreto interministeriale del 12 ottobre 2015;
g) in caso di accordi di cui all’articolo 4 che prevedano la partecipazione al progetto formativo, oltre che di propri lavoratori, anche di disoccupati che siano stati preselezionati dall’azienda, e qualora almeno il 70% di tali soggetti siano assunti con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato entro la presentazione del saldo, il datore di lavoro riceverà un contributo di euro 800 per ogni disoccupato assunto; tale contributo sarà distribuito in incremento della quota di retribuzione finanziata dal Fondo di cui alla lettera a) sugli altri lavoratori dell’azienda nel limite massimo del 100% del costo del lavoro dei lavoratori partecipanti al progetto formativo. In fase di presentazione dell’istanza il datore di lavoro è tenuto a individuare i dipendenti e i lavoratori preselezionati. Le variazioni dei destinatari sono possibili successivamente al passaggio in Regione e prima dell’eventuale invio del progetto ai Fondi Paritetici Interprofessionali. La verifica dello stato di disoccupazione sarà effettuata attraverso la verifica della DID, consultando gli archivi di MyANPAL;
h) in caso di accordi di cui all’articolo 4 che prevedano la formazione di disoccupati per la loro successiva assunzione con contratto stagionale, della durata di almeno 120 giorni, nei settori turismo e agricoltura, come da codici ATECO che saranno indicati nell’Avviso, è riconosciuto un bonus pari a 300 euro per l’assunzione di ciascun disoccupato. In questo caso, la durata minima della formazione per ciascun soggetto è di 20 ore. Questa misura prevede una dotazione di euro 1.000.000 che potrebbe essere incrementato in presenza di altre risorse. La verifica dello stato di disoccupazione sarà effettuata come al punto precedente.
2. Il calcolo del saldo, a rimborso degli oneri finanziabili, è effettuato previa verifica sulla banca dati dell’INPS secondo le modalità descritte nel comma 1, punti a) e b), del presente articolo e con le modalità che saranno dettagliate nell’Avviso. In caso di discordanza tra gli importi rendicontati dal datore di lavoro e quelli risultanti dalla banca dati Inps, sarà considerato ammissibile l’importo minore verificando per ogni lavoratore la componente retributiva e contributiva e, comunque, il contributo massimo riconoscibile non potrà essere superiore al contributo previsto nel provvedimento di approvazione dell’istanza in fase di ammissione.
3. Alle erogazioni provvede l’INPS, nei limiti delle risorse stanziate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo quanto comunicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dell’istruttoria condotta con il supporto di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., in particolare in merito ai lavoratori coinvolti e alle ore destinate alla formazione. Può essere richiesta dal datore di lavoro un’anticipazione, nel limite del 40% del contributo concesso, previa presentazione di una fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, a garanzia dell’eventuale richiesta di restituzione della somma stessa.
Articolo 3
(Destinatari)
1. Possono accedere al FNC i datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle competenze dei lavoratori secondo quanto previsto nel presente decreto.
Articolo 4
(Requisiti dell’accordo di rimodulazione dell’orario di lavoro)
1. Gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro devono essere sottoscritti dalle rappresentanze sindacali operative in azienda, ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti e, in assenza di rappresentanze interne, da rappresentanze territoriali delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Gli accordi collettivi a livello aziendale possono essere sottoscritti da rappresentanze aziendali costituite nell’ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell’azienda nell’anno precedente a quello in cui avviene la sottoscrizione, rilevati e comunicati ai sensi degli accordi interconfederali vigenti. Per le aziende aderenti a Fondi Paritetici Interprofessionali, tranne per i casi di cui all’articolo 7, comma 12, lettera b), gli accordi dovranno essere stipulati secondo le modalità previste dal proprio fondo di riferimento, ivi incluse quelle relative alle rappresentanze sindacali, fatto salvo contenere quanto previsto al successivo comma 2 del presente articolo.
2. Gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro devono essere conformi a quanto previsto dall’articolo 88, comma 1, del richiamato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e s.m.i. e devono contenere quali elementi minimi: (i) i progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze; (ii) il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento; (iii) il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze; (iv) l’eventuale coinvolgimento nei percorsi formativi di soggetti diversi dai lavoratori dipendenti così come previsto all’articolo 2, comma 1, punti f) e g). Eventuali ulteriori elementi saranno indicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell’Avviso pubblico necessario ai sensi del successivo articolo 5.
3. Gli accordi devono individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati all’interno dei processi di innovazione di cui all’articolo 6.
Articolo 5
(Accesso al Fondo)
1. I datori di lavoro, così come identificati all’articolo 3, possono presentare una sola istanza di contributo scegliendo fra le seguenti linee di intervento:
a) SISTEMI FORMATIVI: ossia i sistemi/gruppi di imprese caratterizzati dalla presenza di grandi datori di lavoro di riferimento, cosiddetti Big Player. Il progetto formativo deve coinvolgere almeno una Big Player in qualità di capofila del Sistema Formativo classificata grande impresa secondo la definizione ai sensi della Direttiva UE 2023/2775 in vigore dal 1° gennaio 2024. Nell’ambito di ogni raggruppamento, solo una grande impresa potrà essere identificata come “capofila”.
Il progetto formativo deve coinvolgere al massimo il 60% dei lavoratori della capofila.
Il contributo massimo riconoscibile per ciascun raggruppamento di Sistema Formativo è fissato in 12 milioni di euro.
Il Sistema Formativo non dovrà necessariamente assumere la forma di raggruppamento temporaneo di imprese, associazione di scopo, partenariato o altro tipo di forme contrattuali.
b) FILIERE FORMATIVE: ossia i sistemi organizzati e non organizzati di datori di lavoro di imprese di piccole e medie dimensioni che operano preferibilmente nell’ambito di distretti territoriali, specializzazioni produttive, reti o filiere con una vocazione produttiva ed economica.
Il progetto formativo deve coinvolgere datori di lavoro non classificati grande impresa secondo la definizione ai sensi della Direttiva UE 2023/2775 in vigore dal 1° gennaio 2024 e tale raggruppamento di imprese deve comunque prevedere una capofila.
Il contributo massimo riconoscibile per ciascun raggruppamento di Filiera Formativa è fissato in 8 milioni di euro.
La Filiera Formativa non dovrà necessariamente assumere la forma di raggruppamento temporaneo di imprese, associazione di scopo, partenariato o altro tipo di forme contrattuali.
c) SINGOLI DATORI DI LAVORO che soddisfino i requisiti richiesti dai contenuti, piani ed interventi formativi finanziabili. In questa terza linea di intervento il contributo massimo riconoscibile per ciascuna istanza è fissato in 2 milioni di euro per datore di lavoro.
2. Ai fini dell’approvazione delle singole istanze di contributo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali richiede alle regioni e province autonome territorialmente competenti di esprimere un parere sul progetto formativo, tenuto conto della programmazione dei suddetti enti.
3. Decorsi i 10 giorni di calendario dalla data di richiesta, il parere si intende acquisito positivamente per silenzio assenso. Si specifica che la richiesta è rivolta alla regione o provincia autonoma nella quale si trova ciascuna sede operativa presso cui prestano servizio i lavoratori coinvolti nel progetto formativo presentato.
Articolo 6
(Processi di innovazione e di investimento che caratterizzano il datore di lavoro ai fini dell’accesso al Fondo)
1. Al fine della presentazione dell’istanza di contributo, i datori di lavoro identificano, in sede di intesa con le parti sindacali come definite all’articolo 4, i fabbisogni di interventi di accrescimento delle competenze dei lavoratori nel contesto dei processi di innovazione organizzativa, di processo e di prodotto che intervengono nei seguenti ambiti:
a) sistemi tecnologici e digitali;
b) introduzione e sviluppo dell’intelligenza artificiale;
c) sostenibilità ed impatto ambientale;
d) economia circolare;
e) transizione ecologica;
f) efficientamento energetico;
g) welfare aziendale e benessere organizzativo.
2. L’aggiornamento delle competenze dei lavoratori negli ambiti di cui al primo periodo potrà rientrare anche nei settori previsti dalla Comunicazione della Commissione C/2024/3209 “Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP)”.
3. Al fine della presentazione dell’istanza di contributo, possono rientrare tra le intese di cui al comma 1 anche gli accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, o i progetti a valere sul Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all’articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Articolo 7
(Progetti formativi)
1. L’aggiornamento delle competenze identificato dai datori di lavoro ai fini dell’accesso al Fondo, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, è associato ad un progetto formativo per l’accrescimento delle competenze dei lavoratori.
2. Gli obiettivi di apprendimento del progetto formativo di cui al comma 1, devono essere descritti e riferiti, sia in fase di progettazione sia in fase di attestazione finale, agli standard di qualificazione di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 115 del 9 luglio 2024, fatto salvo quanto previsto al secondo periodo del comma 12. In sede di Avviso potranno essere fornite indicazioni più puntuali a supporto della progettazione degli interventi negli ambiti di cui all’articolo 6, comma 1.
3. I progetti formativi, di cui al comma 1, devono dare evidenza delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore e di personalizzazione degli interventi individuali e prevedere, in esito al percorso formativo, il rilascio di una attestazione di trasparenza o di validazione degli obiettivi di apprendimento in conformità con le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, del decreto interministeriale 5 gennaio 2021 recante “Disposizioni per l’adozione delle linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze” e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 115 del 9 luglio 2024.
4. Il numero delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per ogni lavoratore deve essere compreso tra un minimo di 30 ore e un massimo di 150 ore; le ore minime da destinare allo sviluppo delle competenze per ciascun lavoratore sono 20 nei casi previsti all’articolo 2, comma 1, lettera g). Le attività di sviluppo delle competenze si devono concludere con la richiesta di saldo entro 365 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il termine indicato deve intendersi come perentorio.
5. La formazione, salvo diverse regole riportate nell’Avviso, in una prospettiva cedevole, nelle more della piena attuazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 115 del 9 luglio 2024, è erogata secondo le seguenti modalità:
a) per le aziende che partecipano come aderenti a un Fondo Paritetico Interprofessionale: da un ente titolato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 o da un ente accreditato dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano a svolgere attività di formazione professionale, anche con il concorso di altre strutture formative specialistiche, ai fini del rilascio di una attestazione di trasparenza o di validazione degli obiettivi di apprendimento in conformità con le disposizioni di cui al comma 3;
b) per le aziende di cui al successivo comma 12 e ove l’attività di formazione non sia oggetto di finanziamento come previsto al secondo periodo del medesimo comma 12, da un ente titolato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 o da un ente accreditato dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano a svolgere attività di formazione professionale, anche con il concorso di altre strutture formative specialistiche, ai fini del rilascio di una attestazione di trasparenza degli obiettivi di apprendimento in conformità con le disposizioni di cui al comma 3 e, in particolare, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 2, del richiamato decreto n. 115 del 9 luglio 2024.
Per i servizi di individuazione e validazione di cui al presente comma si applicano gli standard di durata e di costo, di cui all’articolo 9 del richiamato decreto n. 115 del 9 luglio 2024, non rimborsabili nell’ambito di FNC.
6. La formazione potrà iniziare solo successivamente all’ammissione a contributo sull’avviso FNC.
7. L’attività di formazione per i datori di lavoro iscritti a un Fondo Paritetico Interprofessionale è finanziata in tutto o in parte dai Fondi Paritetici Interprofessionali, anche attraverso voucher spendibili nell’ambito di apposite library, secondo la disciplina da essi prevista, anche in merito alle verifiche previste in capo ai medesimi, fermo restando quanto previsto al comma 5 del presente articolo. A tal fine, i Fondi Paritetici Interprofessionali che intendono partecipare all’attuazione degli interventi del FNC mediante il finanziamento dei progetti formativi di cui al presente articolo inviano apposita comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità individuate dal Dicastero medesimo.
8. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e i Fondi Paritetici Interprofessionali partecipanti individuano modalità di scambio delle informazioni sui progetti formativi e sui lavoratori individuati dai datori di lavoro in sede di istanza di accesso al FNC, volte a semplificare gli adempimenti in capo ai datori di lavoro. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i Fondi Paritetici Interprofessionali individuano, altresì, modalità di scambio delle informazioni sugli esiti della formazione erogata e dell’attività di verifica svolta.
9. I datori di lavoro iscritti a un Fondo Paritetico Interprofessionale devono indicare obbligatoriamente, al momento della presentazione dell’istanza, a pena di esclusione, il Fondo Paritetico Interprofessionale a cui aderiscono alla data di pubblicazione del presente Decreto.
10. Nel caso di datori di lavoro che aderiscano a un Fondo Paritetico Interprofessionale successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto dovranno indicarlo, a pena di esclusione, in fase di presentazione dell’istanza di richiesta contributo.
11. Ai fini del mantenimento dell’ammissibilità al contributo, i datori di lavoro dovranno mantenere, a pena di esclusione, l’adesione al Fondo Paritetico Interprofessionale indicato nell’istanza fino alla conclusione delle attività formative.
12. Le uniche circostanze in cui un datore di lavoro può partecipare a FNC senza Fondo Paritetico Interprofessionale sono le seguenti:
a) il datore di lavoro non aderisca ad alcun Fondo Paritetico Interprofessionale alla data di pubblicazione del presente decreto o, in caso di iscrizione successiva, alla data di presentazione dell’istanza;
b) il Fondo Paritetico Interprofessionale cui aderisce non partecipi all’attuazione degli interventi del FNC;
c) il Fondo Paritetico Interprofessionale comunichi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di aver esaurito le risorse necessarie al finanziamento dell’intervento formativo.
Nelle circostanze di cui al presente comma, l’attività di formazione può essere oggetto di finanziamento anche attraverso il contributo di finanziamenti, anche a voucher, diversi da quelli di cui al presente articolo e, in tali casi, ferme restando le previsioni di cui al comma 3, per le modalità di descrizione e referenziazione degli obiettivi di apprendimento del progetto formativo agli standard di riferimento del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e per le modalità di individuazione, validazione o certificazione si applicano le disposizioni adottate dai rispettivi enti pubblici titolari delle risorse impiegate.
13. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pone in essere tutte le procedure utili al tempestivo avvio delle attività, provvedendo all’acquisizione delle adesioni da parte dei Fondi paritetici interprofessionali e, quindi, alla pubblicazione dell’Avviso rivolto ai datori di lavoro in cui siano definiti termini e modalità per la presentazione delle istanze di contributo nonché i requisiti per l’approvazione delle stesse.
14. Ferme restando le attività di verifica in capo ai Fondi Paritetici Interprofessionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – con il supporto dell’Ispettorato nazionale del lavoro – dispone, anche a campione e in loco, verifiche sullo svolgimento delle attività formative. A tal fine, i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali devono inviare, prima dell’inizio dell’attività formativa, il calendario del percorso formativo ed il luogo di svolgimento delle attività formative previste in presenza, e successivi aggiornamenti, via PEC dell’Ispettorato territorialmente competente della sede di svolgimento del corso con oggetto: “Attività formative Fondo Nuove Competenze 3 – Riferimenti istanza …”.
Articolo 8
(Disposizioni finali)
1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov.it.