MINISTERO del LAVORO – Decreto ministeriale del 13 maggio 2025
Modalità di verifica da parte dei servizi sociali dell’adempimento dell’obbligo scolastico dei componenti minorenni dei nuclei beneficiari dell’Assegno di inclusione
Articolo 1
(Oggetto)
1. Il presente decreto, adottato ai sensi dell’articolo 12, comma 4-bis, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, fornisce indicazioni relativamente all’attuazione della previsione di cui all’articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che non consente il riconoscimento dell’Assegno di inclusione al nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l’adempimento dell’obbligo di istruzione nell’ambito del Patto per l’inclusione sociale.
Articolo 2
(Documentazione dell’adempimento dell’obbligo di istruzione)
1. L’operatore sociale responsabile della definizione del Patto per l’inclusione sociale del nucleo beneficiario dell’Assegno di inclusione verifica l’adempimento dell’obbligo di istruzione dei componenti minori di età del medesimo nucleo, ove presenti.
2. Al fine di agevolare le attività di verifica di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso la Piattaforma per la gestione dei Patti per l’inclusione sociale (GePI), mette a disposizione dei Comuni una specifica funzionalità volta a consultare i dati sui titoli di studio e sulla frequenza scolastica nell’anno in corso presso un’istituzione scolastica messi a disposizione dal Ministero dell’istruzione e del merito, tramite l’Anagrafe Nazionale dell’Istruzione (ANIST) sulla piattaforma PDND. Nel caso in cui dalla consultazione dei dati disponibili nell’Anagrafe Nazionale dell’Istruzione non sia possibile evincere l’assolvimento dell’obbligo di istruzione di uno o più componenti minori di età del nucleo familiare richiedente, l’operatore sociale richiede all’esercente la potestà genitoriale di presentare, entro il termine di dieci giorni, idonea documentazione comprovante l’adempimento dell’obbligo di istruzione di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. In caso di esito negativo della verifica, l’operatore inserisce nel Patto per l’inclusione sociale (PaIS) uno specifico impegno degli esercenti la responsabilità genitoriale volto ad assicurare che il minore di età riprenda, nel più breve tempo possibile, la regolare frequenza dei percorsi di istruzione o di istruzione e formazione finalizzati all’adempimento dell’obbligo di istruzione. Nell’ambito del PaIS possono inoltre essere attivati servizi, interventi e misure a supporto dell’intero nucleo familiare, finalizzati a sostenere, ove necessario, il recupero della competenza genitoriale degli adulti di riferimento e a garantire il diritto all’istruzione del componente di minore età e l’assolvimento del relativo obbligo. In ogni caso, decorsi sette giorni dalla sottoscrizione del Patto senza che sia ripresa la regolare frequenza, il beneficio economico è sospeso dal mese successivo, per essere riattivato non appena venga accertata l’avvenuta ripresa della regolare frequenza.
4. Nei casi di cui al comma 3, l’impegno assunto da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale e la regolare frequenza dei componenti minori di età ai percorsi di istruzione o di istruzione e formazione di cui al comma 3 sono oggetto di verifica mensile da parte dell’operatore sociale.
5. Il mancato adempimento senza giustificato motivo dell’impegno di cui al primo periodo del comma 3 determina la decadenza dal beneficio ai sensi dell’articolo 8, comma 6, lettera c), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
Articolo 3
(Risorse)
1. Alle attività previste dal presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato sui siti internet istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it e del Ministero dell’istruzione e del merito, www.mim.gov.it.