MINISTERO del LAVORO – Decreto ministeriale del 22 dicembre 2023
Riparto, per l’annualità 2023, delle risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare
Art. 1
Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l’annualità 2023
1. Le risorse assegnate al Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all’art. 3, comma 1 della legge 22 giugno 2016, n. 112, per l’anno 2023, pari complessivamente a euro 76.100.000,00 sono attribuite alle regioni per gli interventi e i servizi di cui all’art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell’economia e delle finanze 23 novembre 2016. A ciascuna regione è attribuita una quota di risorse come indicato nella colonna C della Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, calcolata sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia d’età 18-64 anni, secondo i più recenti dati Istat sulla popolazione residente.
2. Sono specificamente destinati al rafforzamento dell’assistenza alle persone con disabilità grave di cui all’art. 4, comma 3, lettere a), b) e c) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell’economia e delle finanze 23 novembre 2016, 15 milioni di euro delle risorse di cui al comma 1, in vista del graduale conseguimento di un obiettivo di servizio volto all’attivazione a favore di tali persone delle progettualità previste dal Fondo, ovvero di analoghe progettualità, anche finanziate a valere su risorse di diversa provenienza, nella misura del 100% delle richieste di beneficio presentate, con riferimento alla valutazione multidimensionale, alla definizione del progetto personalizzato, al finanziamento degli interventi e degli specifici sostegni previsti nel relativo budget di progetto di cui all’art. 2 del predetto decreto 23 novembre 2016, nell’ottica della graduale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, ai sensi dell’art. 2 della legge 22 giugno 2016, n. 112, e dell’art. 5, comma 5, del medesimo decreto 23 novembre 2016. La colonna D della Tabella 1 riporta, per ciascuna regione, le risorse specificamente destinate al conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma.
3. Le regioni procedono al successivo trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, entro sessanta giorni dall’effettivo versamento delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Entro trenta giorni dall’effettivo trasferimento delle risorse agli ambiti territoriali, le relative informazioni di cui all’Allegato A che forma parte integrante del presente decreto, devono essere inserite nella specifica sezione del Sistema informativo dell’offerta dei servizi sociali, SIOSS, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, secondo le modalità di cui all’art. 6, comma 5, del decreto medesimo.
Art. 2
Programmazione degli interventi
1. Le regioni adottano indirizzi di programmazione per l’attuazione degli interventi e dei servizi di cui all’art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell’economia e delle finanze 23 novembre 2016, per l’annualità 2023, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e nelle forme di confronto con le autonomie locali individuate in ciascuna regione e provincia autonoma, prevedendo comunque il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. La programmazione degli interventi di cui al presente decreto si inserisce nella più generale programmazione delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, nonchè nella programmazione degli interventi a valere sul Fondo per le non autosufficienze, secondo le modalità specificate con i relativi decreti di riparto.
2. Gli indirizzi di programmazione, inseriti nel Sistema SIOSS e redatti secondo le indicazioni dell’allegato B, che forma parte integrante del presente decreto, devono contenere:
a) il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell’integrazione socio-sanitaria;
b) le modalità di individuazione dei beneficiari;
c) la descrizione degli interventi e dei servizi programmati;
d) la programmazione delle risorse finanziarie;
e) le modalità di monitoraggio degli interventi.
3. La programmazione di cui al comma 1 del presente articolo è comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro novanta giorni dalla comunicazione della avvenuta registrazione della Corte dei conti del presente decreto. Successivamente il Ministero medesimo procede all’erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione per l’anno 2023, fatto salvo quanto previsto all’art. 3, comma 1, una volta valutata in collaborazione con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio di ministri, mediante l’inserimento all’interno delle commissioni di valutazione per la programmazione regionale di un componente designato dal Ministro per la disabilità, entro trenta giorni dalla data di abilitazione nel sistema SIOSS da parte della regione, la coerenza del programma attuativo con le finalità di cui all’art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell’economia e delle finanze 23 novembre 2016.
Art. 3
Erogazione e monitoraggio
1. L’erogazione delle risorse di ciascuna annualità del Fondo di cui all’art. 1 è condizionata alla rendicontazione sugli utilizzi di almeno il 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente su base regionale, ed eventuali somme non rendicontate dovranno comunque essere esposte entro la successiva erogazione secondo le modalità di cui al successivo comma 2 del presente articolo. In caso di mancata trasmissione della rendicontazione nel termine assegnato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trova applicazione l’art. 8, comma 3, lettera o), della legge 8 novembre 2000, n. 328.
2. Gli ambiti rilevano le informazioni di cui al comma 1 nella specifica sezione del Sistema informativo dell’offerta dei servizi sociali, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, secondo le modalità di cui all’art. 6, comma 5, del decreto medesimo.
3. Ai fini del monitoraggio sull’utilizzo delle risorse, gli ambiti territoriali rilevano il numero e le caratteristiche dei beneficiari per singola tipologia di intervento, nonchè le soluzioni alloggiative finanziate nel territorio di competenza, al 31 dicembre di ciascun anno, secondo le modalità di cui all’art. 6, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, e inseriscono tali informazioni nella specifica sezione del Sistema informativo dell’offerta dei servizi sociali. Le informazioni di cui al presente comma vengono validate dalle regioni.
4. In ragione delle esigenze legate all’epidemia Covid-19 e in attuazione di quanto previsto dall’art. 89, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2020, in sede di rendicontazione delle spese sostenute nell’anno 2020, laddove le amministrazioni destinatarie abbiano sostenuto specifiche spese legate all’emergenza Covid-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all’approvvigionamento di dispositivi di protezione e all’adattamento degli spazi relativi a prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, possono includerle nella rendicontazione indipendentemente dall’annualità di riferimento e la documentazione prevista è integrata con una relazione che specifichi l’ammontare delle somme utilizzate, il periodo cui la spesa fa riferimento, gli estremi dei relativi atti di autorizzazione e la specifica tipologia delle spese considerate, ove non già rendicontate ai fini del comma 3 dell’art. 104 del medesimo decreto-legge.
Art. 4
Disposizioni finali
1. Resta ferma la disciplina recata dal decreto interministeriale 23 novembre 2016, fatto salvo quanto diversamente disciplinato nel presente decreto.
Allegato
(Testo dell’allegato)
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