MINISTERO del LAVORO – Decreto ministeriale del 25 settembre 2023
Definizione dei requisiti e delle modalità d’accesso al Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni, nonché la quantificazione del sostegno economico erogato in attuazione dell’articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito con modificazioni, dalla legge n. 85 del 2023
Articolo 1
(Benefici erogati dal Fondo)
1. Il Fondo di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, eroga un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative, con esclusione degli infortuni in itinere. La prestazione erogata dal Fondo non è soggetta a rivalsa e non limita l’ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari dello studente.
2. Il sostegno economico di cui al comma 1 è determinato in relazione alle risorse disponibili.
3. Per gli eventi verificatisi successivamente al 1° gennaio 2018, l’importo del sostegno economico di cui al comma 1 è erogato nel limite della dotazione annua del Fondo ed è determinato per ciascun infortunio mortale in euro 200.000,00.
4. Il sostegno economico di cui al comma 1 non è soggetto a tassazione in relazione alla natura e finalità dell’erogazione, in analogia a quanto previsto dall’articolo 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 2
(Prestazioni cumulabili)
1. Il sostegno economico di cui all’articolo 1 è cumulabile con l’assegno una tantum corrisposto dall’INAIL per gli assicurati, ai sensi dell’articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Articolo 3
(Familiari superstiti aventi diritto ai benefici a carico del Fondo)
1. Il sostegno economico di cui all’articolo 1, nell’importo complessivo ivi stabilito, spetta, con parità di diritto:
a. al coniuge superstite, anche interessato da un provvedimento dichiarante la separazione;
b. ai figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, e adottivi.
2. In mancanza dei soggetti indicati nel comma 1, gli aventi diritto sono i genitori, anche adottanti, nonché i fratelli e le sorelle del soggetto vittima dell’evento lesivo.
3. In mancanza dei soggetti indicati nel comma 2, gli aventi diritto sono gli ascendenti di secondo grado del soggetto vittima dell’evento lesivo.
4. In caso di concorso di più aventi diritto, le quote sono divise tra i medesimi in parti uguali.
Articolo 4
(Modalità di accesso ai benefici ed erogazioni)
1. Il sostegno economico di cui all’articolo 1 è erogato, previa istanza, entro trenta giorni dall’accertamento dal quale risulti che il decesso sia riconducibile ad infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative.
2. Nelle more della predisposizione da parte dell’INAIL dell’apposito servizio per la presentazione con modalità telematica, l’istanza deve essere presentata all’INAIL o inviata a mezzo di posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al medesimo Istituto, da parte degli aventi diritto, a pena di inammissibilità, entro novanta giorni dalla data del decesso del soggetto vittima dell’evento lesivo.
3. Per gli infortuni verificatisi antecedentemente all’entrata in vigore del presente decreto, la relativa istanza dovrà essere presentata, con le modalità di cui al comma 1, a pena di inammissibilità, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
4. L’istanza deve essere formulata, mediante l’allegata modulistica, che forma parte integrante del presente decreto.
Articolo 5
(Procedura di accertamento)
1. La procedura di accertamento è effettuata dai competenti organi di vigilanza i quali, all’esito della stessa, sono tenuti a trasmettere apposita relazione all’INAIL.
2. All’esito dell’accertamento, dal quale risulti che il decesso sia riconducibile ad infortunio mortale verificatosi in occasione o durante le attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, l’INAIL provvede alla erogazione del sostegno economico di cui all’articolo 1.
3. L’INAIL procede al recupero del sostegno economico laddove risulti indebitamente corrisposto, ai sensi dell’articolo 2033 del Codice civile.
Articolo 6
(Modalità di erogazione e rendicontazione)
1. Il sostegno economico regolamentato dal presente decreto è anticipato dall’INAIL.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente al rimborso delle somme anticipate dall’INAIL, a seguito della rendicontazione da parte dell’Istituto, da effettuarsi entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta l’erogazione del sostegno economico.
Articolo 7
(Contenzioso giudiziario)
1. Il contenzioso giudiziario avverso il diniego dell’erogazione del sostegno economico è posto a carico dell’INAIL.