MINISTERO del LAVORO – Decreto ministeriale del 27 dicembre 2023
Modalità di utilizzo della Carta di inclusione
Articolo 1
(Definizioni)
1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) «Adi»: l’Assegno di inclusione, istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023;
b) «Carta Adi»: la Carta di inclusione di cui all’articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 48 del 2023, attraverso la quale è erogato il beneficio economico dell’Assegno di inclusione;
c) «Carta acquisti»: la carta di cui all’articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008, finalizzata all’acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas;
d) «Gestore del servizio»: soggetto incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui al citato articolo 81, comma 35, lett. b), del decreto-legge n. 112 del 2008;
e) «Richiedente Adi»: il componente del nucleo familiare richiedente il beneficio dell’Adi;
f) «Beneficio ad integrazione del reddito familiare»: la componente del beneficio economico dell’Adi ad integrazione del reddito familiare, di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023;
g) «Sostegno al pagamento del canone di locazione»: la componente del beneficio economico Adi ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023;
h) «Scala di equivalenza»: la scala di equivalenza utilizzata per calcolare la soglia di reddito familiare per l’accesso all’Adi e il beneficio spettante, definita ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 48 del 2023;
i) «Quota pro-capite»: quota che si ottiene dividendo il Beneficio ad integrazione del reddito familiare per il numero di beneficiari maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilità genitoriali o sono inclusi nella scala di equivalenza.
Articolo 2
(Utilizzi della Carta Adi)
1. Al fine di favorire la più ampia partecipazione sociale dei beneficiari dell’Adi, fermo restando il possesso dei requisiti con riferimento al godimento di beni durevoli, di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 48 del 2023, attraverso la Carta Adi possono essere soddisfatte, oltre alle esigenze previste per la Carta acquisti, tutte le altre esigenze dei beneficiari medesimi, ad eccezione di quelle legate all’acquisto dei seguenti beni e servizi:
a) giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità;
b) acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo;
c) giochi pirotecnici;
d) prodotti alcolici.
e) acquisto, noleggio e leasing di navi e imbarcazioni da diporto, nonché servizi portuali;
f) armi;
g) materiale pornografico e beni e servizi per adulti;
h) servizi finanziari e creditizi;
i) servizi di trasferimento di denaro;
j) servizi assicurativi;
k) articoli di gioielleria;
l) articoli di pellicceria;
m) acquisti presso gallerie d’arte e affini;
n) acquisti in club privati.
2. I nuclei familiari, residenti in abitazione di proprietà, per il cui acquisto o per la cui costruzione è stato contratto un mutuo, possono, attraverso la Carta Adi, effettuare un bonifico mensile a favore dell’intermediario che ha concesso il mutuo.
3. È, in ogni caso, inibito da parte del gestore del servizio l’uso della Carta Adi in esercizi prevalentemente o significativamente adibiti alla vendita dei beni e servizi di cui al comma 1. Con apposito atto aggiuntivo al contratto per la gestione del servizio integrato della Carta acquisti sono individuati i merchant category code (MCC) da disabilitare.
4. È altresì inibito da parte del gestore del servizio l’utilizzo della Carta Adi all’estero e per gli acquisti on-line o mediante servizi di direct-marketing.
5. Restano fermi i limiti mensili di prelievo di contante di cui all’articolo 3 e la possibilità di effettuare un bonifico mensile nella misura e secondo le modalità previste all’articolo 4, comma 8 del decreto-legge n. 48 del 2023.
Articolo 3
(Limiti di importo per i prelievi di contante)
1. Come previsto dall’articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 48 del 2023, nel caso di attribuzione di una unica carta per nucleo familiare, il limite mensile di prelievo di contante è di massimo 100 euro, moltiplicato per la scala di equivalenza.
2. Nel caso di attribuzione del Beneficio ad integrazione del reddito familiare ai singoli maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilità genitoriali o sono considerati nella scala di equivalenza, la Carta Adi permette di effettuare prelievi di contante nel limite mensile non superiore ad euro 100 per ciascuna Carta Adi individuale.
Articolo 4
(Disposizioni finanziarie)
1. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 13, comma 15, del decreto-legge n. 48 del 2023, dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 5
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di avvio della presentazione delle domande dell’Adi.
2. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.
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