MINISTERO del LAVORO – Decreto ministeriale del 29 settembre 2023
Adeguamento del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali
Art. 1
1. All’art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 103594 del 9 agosto 2019, le parole «occupano mediamente più di 5 dipendenti» sono sostituite dalle seguenti «occupano almeno un dipendente».
Art. 2
1. All’art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 103594 del 9 agosto 2019, le parole «occupano mediamente più di 5 dipendenti» sono sostituite dalle seguenti «occupano almeno un dipendente».
Art. 3
1. L’art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 103594 del 9 agosto 2019, è sostituito dal seguente:
«a) erogazione di un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali ordinarie previste dall’art. 11 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e per le causali straordinarie di cui all’art. 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015. L’importo dell’assegno di integrazione salariale è pari a quello definito dall’art. 3, comma 5-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015. La durata massima di detta prestazione è pari:
per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre precedente: tredici settimane di assegno di integrazione salariale per le causali sia ordinarie che straordinarie;
per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre cinque e fino a quindici dipendenti nel semestre precedente: ventisei settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie;
per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre quindici dipendenti nel semestre precedente:
I) ventisei settimane di assegno di integrazione salariale per le causali ordinarie;
II) ventiquattro mesi per la causale straordinaria della riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione;
III) dodici mesi per la causale straordinaria della crisi aziendale;
IV) trentasei mesi per la causale straordinaria del contratto di solidarietà.
Resta fermo, in ogni caso, il rispetto del limite massimo complessivo dei trattamenti stabilito dall’art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
I lavoratori beneficiari di assegni di integrazione salariale sono soggetti alle disposizioni di cui all’art. 25-ter del decreto legislativo n. 148 del 2015 in tema di condizionalità e formazione».
2. All’art. 6, comma 1, dopo la lettera c) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 103594 del 9 agosto 2019 è aggiunta la seguente lettera c-bis):
«c-bis) assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a trentacinque anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni».
3. L’art. 6, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 103594 del 9 agosto 2019, è sostituito dal seguente:
«d) finanziamento di specifiche prestazioni in favore dei lavoratori, anche con riguardo al personale eventualmente in esubero, al fine di assicurare l’effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o territoriali o regionali e/o dell’Unione europea».
4. All’art. 6, i commi 4 e 5, sono abrogati.
Art. 4
1. All’art. 9, comma 1, terzo periodo, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 103594 del 9 agosto 2019, le parole «più di cinque dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «almeno un dipendente».
2. L’art. 9, comma 4, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 103594 del 9 agosto 2019, è sostituito dal seguente:
«4. I datori di lavoro versano un ulteriore contributo in cifra fissa di euro 10 mensili per dodici mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova. I datori di lavoro versano altresì il 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata a far data dall’avvio operativo del Fondo e fino al 31 dicembre 2022. Le somme così raccolte sono utilizzate da ciascun datore di lavoro, per la parte dalla stessa versata, per il finanziamento delle prestazioni di cui al precedente art. 6, comma 1, lettere a) e b).».
3. All’art. 9, comma 6, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 103594 del 9 agosto è aggiunto il seguente periodo:
«In via transitoria, per le aziende di nuova iscrizione al Fondo con organico compreso tra uno e cinque dipendenti il predetto limite è modificato come segue: nessun limite per le prestazioni erogate nel 2023; dieci volte nell’anno 2024; otto volte nell’anno 2025; sette volte nell’anno 2026; sei volte nell’anno 2027 e cinque volte nell’anno 2028.».
4. All’art. 9 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 103594 del 9 agosto 2019, è aggiunto il seguente comma 8:
«8. La staffetta generazionale di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera c-bis), è finanziata mediante un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro di importo corrispondente al fabbisogno di copertura delle relative voci di costo, oneri e minori entrate come previsto dall’art. 33, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015.».
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INPS - Messaggio 07 ottobre 2021, n. 3390 - Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e seguenti del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148. Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali.…
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