MINISTERO del LAVORO – Decreto ministeriale del 30 luglio 2025
Attuazione art. 2-ter, comma 3, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 (INAIL) Assunzioni a tempo indeterminato
Articolo 1
1. Le economie utilizzabili a seguito delle cessazioni dal servizio del personale ispettivo a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell’articolo 31, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono individuate in euro 3.427.736,30.
2. Ai sensi dell’art. 2 ter, comma 3, del decreto legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, stante il disposto di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato, nei limiti delle suddette economie, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità di cui all’articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino ad un massimo di 111 unità di personale da inquadrare nell’area dei funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza.
Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo ed è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it, dandone avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
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