MINISTERO del LAVORO – Decreto ministeriale del 5 dicembre 2023
Fondo vittime amianto – Articolo 24, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56
Articolo 1
(Prestazioni a carico del Fondo)
1. Il Fondo di cui all’articolo 24, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali”, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, prevede un indennizzo a favore dei soggetti di cui all’articolo 2.
2. L’indennizzo dei soggetti di cui all’articolo 2 è determinato, sulla base di quanto stabilito ai sensi dell’articolo 5, nei limiti delle risorse disponibili che sono pari a 20 milioni di euro per l’anno 2023.
Articolo 2
(Soggetti legittimati ad accedere al Fondo)
1. Per l’anno 2023, possono accedere alle prestazioni del Fondo di cui all’articolo 1 i lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l’attività lavorativa prestata presso i cantieri navali, per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e che risultino destinatari di sentenze esecutive, verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2023, o verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta entro il 31 dicembre 2023, aventi ad oggetto a favore degli stessi il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
2. In caso di decesso dei lavoratori di cui al comma 1, sono legittimati ad accedere al Fondo gli eredi di quest’ultimi, ai sensi degli articoli 536 e seguenti del codice civile, che risultino destinatari, sulla base di quanto liquidato con sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziale, depositati entro il 31 dicembre 2023, o verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta entro il 31 dicembre 2023, del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
3. Possono, altresì, accedere al Fondo le società partecipate pubbliche dichiarate soccombenti con sentenza esecutiva o comunque parti debitrici nei verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2023, o nei verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta entro il 31 dicembre 2023, aventi ad oggetto il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali, riconosciuti in favore dei lavoratori.
Articolo 3
(Modalità di presentazione della domanda e requisiti per l’accesso al fondo)
1. I soggetti di cui all’articolo 2 del presente decreto che intendono accedere alle prestazioni del Fondo, devono presentare domanda all’INAIL a mezzo posta elettronica certificata (PEC), a pena di inammissibilità, entro e non oltre il 15 gennaio 2024.
2. I soggetti di cui all’articolo 2 del presente decreto, unitamente alla domanda di cui al precedente comma 1, devono trasmettere all’INAIL copia della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione giudiziale o del verbale conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta che individua il debitore, gli eredi destinatari del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, e la relativa quantificazione.
3. I soggetti di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, in aggiunta alla documentazione prevista dal precedente comma 2, a corredo della domanda di accesso al Fondo, dovranno produrre, a pena di inammissibilità, apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in ordine al mancato pagamento di quanto dovuto dalla società partecipata pubblica a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, sulla base della relativa sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione giudiziale o del verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta.
4. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 3, oltre alla documentazione prevista dal comma 2 del presente articolo, devono altresì allegare, a pena di inammissibilità, la quietanza di avvenuto pagamento del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale stabilito nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta, a favore dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, o, in caso di decesso, ai loro eredi, individuati quali beneficiari nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta.
5. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 2 del presente decreto, al momento dell’invio della domanda all’INAIL devono darne contestuale comunicazione alla società debitrice così come individuata nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta. Analoga comunicazione deve essere fatta dalla società partecipata pubblica di cui all’articolo 2, comma 3 del presente decreto, che faccia domanda di accesso diretto al Fondo, nei confronti dei lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l’attività lavorativa prestata presso i cantieri navali, per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, o dei loro eredi, individuati nella sentenza o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta.
6. Per ciascun evento accertato con sentenza esecutiva o riconosciuto con verbale di conciliazione giudiziale o con verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta, può essere erogato a carico del Fondo un solo indennizzo.
7. È precluso l’accesso al Fondo ai lavoratori o, nel caso di decesso, ai loro eredi, che hanno già percepito il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, da parte della società partecipata pubblica di cui al comma 3.
8. Il lavoratore, o se deceduto, gli eredi, che hanno ottenuto l’indennizzo a carico del Fondo, hanno diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, stabiliti nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta, per la sola differenza tra quanto riconosciuto a titolo di risarcimento in sede giudiziale e quanto liquidato a titolo di indennizzo.
Articolo 4
(Esame delle domande)
1. l’INAIL, individuato quale soggetto erogatore della prestazione a carico del Fondo di cui all’articolo 1 del presente decreto, esamina le domande pervenute tenendo conto delle modalità e dei requisiti prescritti all’articolo 3 del presente decreto.
Articolo 5
(Determinazione dell’indennizzo a carico del Fondo)
1. L’INAIL, all’esito della procedura di cui all’articolo 4, nel caso in cui l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie del Fondo consenta di soddisfare il numero delle domande ammesse, determina, ai fini della relativa liquidazione, l’indennizzo in favore dei soggetti di cui all’articolo 2 del presente decreto, sulla base delle tabelle di liquidazione dell’indennizzo, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. L’ammontare dell’indennizzo liquidato dal Fondo non può in ogni caso essere maggiore di quanto liquidato in sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta.
3. Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie del Fondo non consenta di soddisfare il numero delle domande ammesse all’indennizzo nella misura spettante sulla base delle tabelle di cui al precedente comma 1, l’INAIL, con provvedimento da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande di cui all’articolo 3 del presente decreto, stabilisce la quota dell’indennizzo da erogare, riparametrata in misura proporzionale in base alla dotazione del Fondo e all’ammontare complessivo degli indennizzi liquidabili agli aventi diritto in base ai criteri di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa pari a 20 milioni di euro stabilito per l’anno 2023.
Articolo 6
(Modalità di erogazione)
1. L’indennizzo regolamentato dal presente decreto è erogato dall’INAIL a seguito del trasferimento delle risorse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine l’INAIL comunica tempestivamente e, comunque, non oltre il termine di novanta giorni dal termine di scadenza di presentazione delle domande di cui all’articolo 3 del presente decreto, sulla base dell’istruttoria effettuata dallo stesso Istituto assicurativo, i dati relativi alle domande per le quali risulta accertato il diritto di accesso al Fondo e la misura degli indennizzi.
2. L’INAIL provvede alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione “Pubblicità legale”.
Tabella 1
TABELLA INDENNIZZI PER I LAVORATORI DI SOCIETÀ PARTECIPATE PUBBLICHE CHE HANNO CONTRATTO PATOLOGIE ASBESTO-CORRELATE DURANTE L’ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESTATA PRESSO I CANTIERI NAVALI
(importi in euro)
Fasce di grado | Indennizzi |
Fino al 10% | 15.000 |
11%-15% | 20.750 |
16%-20% | 27.250 |
21%-25% | 34.500 |
26%-30% | 42.500 |
31%-35% | 51.250 |
36%-40% | 60.750 |
41%-50% | 81.750 |
51%-60% | 105.750 |
61%-80% | 163.750 |
81%-100% | 231.750 |
Tabella 2
TABELLE DI INDENNIZZI PER GLI EREDI DEI LAVORATORI DI SOCIETÀ PARTECIPATE PUBBLICHE CHE HANNO CONTRATTO PATOLOGIE ASBESTO-CORRELATE DURANTE L’ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESTATA PRESSO I CANTIERI NAVALI
(importi in euro)
1 erede | 2 eredi | 3 o più eredi |
168.250 | 201.900 | 235.550 |
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