MINISTERO del LAVORO – Decreto ministeriale del 6 febbraio 2024
Modifica dell’articolo 13, comma 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute del 9 agosto 2022, rubricato “Aggiornamento professionale”
Articolo 1
Modifica dell’articolo 13, comma 1 del decreto interministeriale 9 agosto 2022
L’articolo 13, comma 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute 9 agosto 2022, è modificato come segue:
“Gli esperti di radioprotezione devono effettuare corsi specifici di aggiornamento professionale organizzati dalle università, dall’ISIN, dall’INAIL, dall’ISS, dagli albi professionali, da enti e istituti nazionali di ricerca nel settore delle radiazioni ionizzanti o associazioni di categoria professionale degli esperti di radioprotezione nonché dalle associazioni a carattere scientifico e professionale con statuto avente ad oggetto la protezione dalle radiazioni ionizzanti come materie di interesse, che rilasciano i relativi attestati, della durata minima di 60 ore, ogni tre anni o i corrispondenti crediti formativi universitari”.