MINISTERO del LAVORO – Decreto ministeriale del 6 marzo 2025

Attuazione dell’articolo 4-ter del decreto-legge n. 4 del 18 gennaio 2024, convertito in legge n. 28 del 15 marzo 2024, recante “Disposizioni urgenti Amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico”

Articolo 1

(Processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale)

1. In via sperimentale per gli anni 2024 e 2025, nell’ambito del piano di politiche attive previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, le nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione derivanti da una o più operazioni societarie rappresentate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, da cui emerge un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori, possono avviare il confronto sindacale per stipulare in sede governativa, con la presenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy, un accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, nel quale è contenuto un progetto industriale e di politica attiva, che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui l’impresa opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per gestire processi di transizione occupazionale.

2. La nuova impresa a seguito della costituzione può sottoscrivere l’accordo di cui al comma precedente anche prima dell’operazione societaria di aggregazione a condizione che nel medesimo accordo sia contenuto l’impegno ad effettuare tale operazione entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla sottoscrizione.

Articolo 2

(Contenuto dell’accordo e politiche attive del lavoro)

1. L’accordo sottoscritto in sede governativa deve contenere un progetto industriale e di politica attiva. Tale progetto deve contenere:

a) la descrizione del piano industriale della nuova impresa;

b) il numero complessivo dei lavoratori coinvolti nel processo di aggregazione;

c) il numero complessivo dei lavoratori a cui applicare le politiche attive del progetto e l’indicazione dei profili professionali oggetto di formazione compatibili con il piano industriale;

d) il numero delle ore di formazione, non inferiore a 200 per ciascun lavoratore a tempo pieno da riproporzionare per i rapporti a tempo parziale;

e) l’impegno del datore di lavoro a tutelare il perimetro occupazionale esistente alla data di decorrenza delle operazioni straordinarie di cui al comma 1, del precedente articolo, per almeno quarantotto mesi, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Al fine di tutelare il richiamato perimetro occupazionale, è consentita l’interruzione dei rapporti di lavoro esclusivamente per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, dimissioni volontarie ovvero per effetto dell’utilizzo di strumenti incentivanti o in adozione di qualunque altro strumento per la gestione non traumatica del rapporto di lavoro previsti dalla legislazione vigente e, in ogni caso, con il consenso dei lavoratori.

3. In corso di realizzazione del progetto di cui al comma 1 del presente articolo, l’azienda può variare parte dei corsi di formazione o riqualificazione, dandone dettagliata informativa alle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo.

Articolo 3

(Incentivi per i datori di lavoro e partecipazione dei lavoratori alle politiche attive)

1. Al datore di lavoro firmatario dell’accordo governativo spetta un esonero contributivo per ciascun lavoratore nella misura massima del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite di importo annuo pari ad € 3.500 per lavoratore. Tale esonero contributivo spetta per ulteriori dodici mesi nel limite di importo annuo pari ad € 2.000. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L’esonero contributivo di cui al comma precedente è riconosciuto solo con riferimento ai lavoratori di cui al comma 1, lettera c), articolo 2 del presente decreto e a condizione che a ciascun lavoratore sia assicurato lo svolgimento di attività di formazione o riqualificazione per almeno 200 ore complessive da svolgere nel periodo di durata del beneficio.

3. Ai datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo in commento non si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 31, Dlgs. n. 150/2015.

4. Gli incentivi non spettano con riferimento alle nuove imprese costituite da società del medesimo gruppo o che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o riconducibili al medesimo centro di interessi. Tali incentivi sono compatibili con ogni altro incentivo o beneficio previsto dalla legislazione vigente nel periodo di sperimentazione finalizzato all’occupazione dei lavoratori.

5. Alla copertura degli oneri recati dagli incentivi disciplinati dal presente articolo si provvede utilizzando le risorse stanziate sul piano gestionale 25 del capitolo n. 4363, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Missione 25 Politiche previdenziali – Programma 3 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4-ter del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 2024, n. 28, e dalla relativa relazione tecnica.

Articolo 4

(Mancata effettuazione delle operazioni societarie e revoca degli incentivi)

1. Qualora l’operazione societaria non si concretizzi nei tempi previsti nell’accordo stipulato in sede governativa, vengono meno i contenuti dello stesso, ivi compreso quanto declinato nel progetto industriale e di politica attiva. In tal caso, vengono meno anche le condizioni per la fruizione da parte del datore di lavoro dell’esonero contributivo, di cui all’articolo 3 del presente decreto.

2. Qualora nel periodo di durata del beneficio ai lavoratori di cui al comma 1, lettera c), articolo 2 del presente decreto non siano state erogate le attività di formazione o riqualificazione per almeno 200 ore complessive, vengono meno le condizioni giustificatrici di fruizione dell’esonero contributivo, di cui all’articolo 3 del presente decreto.

3. Qualora l’azienda interrompa il rapporto di lavoro per motivi diversi da quelli previsti dal comma 2, articolo 2 del presente decreto, vengono meno le condizioni per la fruizione da parte del datore di lavoro dell’esonero contributivo, di cui all’articolo 3 del presente decreto e si applica la sanzione pari al doppio dell’esonero contributivo fruito limitatamente ai lavoratori interessati dalla violazione prevista dal presente comma.

4. Nei casi rappresentati nei precedenti commi del presente articolo, l’INPS provvede al recupero dei contributi indebitamente fruiti. I meccanismi di recupero e di pagamento delle relative sanzioni sono individuati dall’INPS secondo le modalità ritenute opportune ai sensi del proprio ordinamento.