MINISTERO del LAVORO – Decreto ministeriale del 7 gennaio 2025

Criteri e modalità attuative dell’esonero introdotte dell’art. 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (Bonus ZES)

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto definisce: i criteri e le modalità attuative dell’esonero contributivo introdotto dall’articolo 24 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”, anche con riferimento alle forme e ai requisiti della comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7 del medesimo articolo 24 del decreto n. 60 del 2024, in coerenza con quanto previsto dall’Accordo di partenariato 2021-2027 e con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, nonché le attività e competenze rimesse ad INPS in qualità di soggetto gestore.

Articolo 2

(Esonero contributivo c.d. “Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno”)

1. In attuazione dell’articolo 24 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”, ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato personale non dirigenziale con sede di lavoro effettiva, presso la quale il lavoratore è tenuto a prestare fisicamente servizio, in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, un esonero contributivo secondo i criteri e le modalità definiti agli articoli 3 e 4 del presente decreto.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, l’esonero spetta con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi.

3. L’esonero spetta, altresì, con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato, in precedenza, presso un datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero medesimo.

4. L’esonero in questione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

5. Il beneficio di cui al presente articolo si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Articolo 3

(Misura e condizioni particolari di fruizione dell’esonero)

1. L’ammontare dell’agevolazione è pari all’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell’articolo 24, comma 7, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. La fruizione dell’esonero contributivo di cui al presente decreto è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 1, comma 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

3. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e quanto declinato nell’art. 1, commi 1175-1176, legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

4. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero di cui al presente decreto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Articolo 4

(Presentazione delle domande di ammissione e misura del beneficio)

1. Ai fini dell’ammissione all’esonero, i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 2 inoltrano domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, nei modi e termini indicati dal suddetto Istituto con apposite istruzioni.

2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere le seguenti informazioni:

a) dati identificativi dell’impresa, con particolare riferimento al numero di dipendenti occupati nel mese in cui avviene l’assunzione incentivata;

b) dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;

c) tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;

d) retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;

e) indicazione della sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore presterà effettivamente servizio.

3. Le domande sono verificate dall’INPS sulla base delle informazioni di cui al comma 2 tenuto conto delle disponibilità finanziarie a livello territoriale comunicate dall’autorità di gestione del programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Se la verifica dei requisiti di ammissione richiesti nella domanda dà esito positivo, il datore è ammesso a beneficiare dell’esonero di cui all’articolo 2. A fronte dell’ammissione, l’INPS quantifica gli importi erogabili per ciascuna annualità al singolo datore di lavoro istante, provvedendo ad accogliere le richieste solo se sussiste sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per i 24 mesi di agevolazione. La quantificazione è funzionale all’aggregazione degli importi erogabili ogni anno, onde agevolare il monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa previsti dall’art. 24, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

Articolo 5

(Controlli e sanzioni)

1. I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell’esonero contributivo di cui all’articolo 2 sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

2. A tal fine l’INPS provvede ai necessari controlli anche attraverso le informazioni rese disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’Ispettorato nazionale del lavoro, per quanto di rispettiva competenza.

Articolo 6

(Disposizioni finanziarie)

1. L’INPS provvede al monitoraggio dell’onere derivante dall’erogazione dell’esonero di cui al presente decreto, inviando trimestralmente la rendicontazione del numero di domande accolte e dei relativi oneri al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dall’attività di monitoraggio di cui al primo periodo dovesse risultare o prospettarsi come prossimo il raggiungimento dei limiti di spesa di cui all’articolo 24, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024, l’INPS non accoglie ulteriori domande e ne dà immediata comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività di cui al presente decreto mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza maggiori o nuovi oneri per la finanza pubblica.