MINISTERO del LAVORO – Decreto ministeriale n. 114 del 5 luglio 2024
Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria e navigazione con decorrenza 1° luglio 2024 e adottato sulla base della deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL del 29 maggio 2024, n. 20
Articolo 1
(Retribuzione media giornaliera – Determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua)
1. Ai sensi dell’articolo 116 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 – come sostituito dall’articolo 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251 e integrato dall’articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 – nonché dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione media giornaliera, è stabilita in € 96,47 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1° luglio 2024, nella misura di € 20.258,70 e di € 37.623,30.
2. Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in € 54.177,55 per i comandanti e i capi macchinisti, in € 45.900,43 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e in € 41.761,86 per gli altri ufficiali.
3. Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal primo comma dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:
anno 2022 e precedenti: 1,054
anno 2023 e I semestre 2024: 1,000
Articolo 2
(Assegno mensile per l’assistenza personale continuativa)
1. Ai sensi dell’articolo 76 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 – come sostituito dall’articolo 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251 – e dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l’assegno mensile per l’assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2024, è fissato in € 667,12.
Articolo 3
(Assegno una tantum)
1. Ai sensi dell’articolo 85 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall’articolo 1, comma 1126, lett. i), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), a decorrere dal 1° luglio 2024, è fissato in € 12.240,02.
Articolo 4
(Assegni continuativi mensili)
1. Ai sensi dell’articolo 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780 gli assegni continuativi mensili di cui all’articolo 124 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.
2. Applicando, quindi, a detti assegni il coefficiente di rivalutazione 1,054 si ottengono i seguenti importi:
| Inabilità | Importi dal 1° luglio 2024 |
| dal 50 al 59% | € 374,32 |
| dal 60 al 79% | € 525,18 |
| dall’80 all’89% | € 975,08 |
| dal 90 al 100% | € 1.502,25 |
| 100% + a.p.c. | € 2.170,21 |
Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it, nella sezione “Pubblicità legale”.