MINISTERO del LAVORO – Decreto ministeriale n. 141 del 16 novembre 2023
Dodicesimo elenco delle aziende autorizzate all’effettuazione dei lavori sotto tensione
Articolo 1
(Aziende autorizzate all’effettuazione di lavori sotto tensione)
1. Sulla base del parere espresso dalla Commissione di cui al D.M. 4.2.2011, le “procedure aziendali” relative ai “lavori autorizzati” della Società Terna Rete per l’Italia S.p.A. risultanti nell’elenco delle aziende autorizzate all’effettuazione dei lavori sotto tensione adottato con decreto direttoriale 26 maggio 2023, n. 62, vengono variate dalla data del presente decreto.
2. Le variazioni di cui al comma precedente sono riportate nella Sezione A dell’elenco allegato al presente decreto.
Articolo 2
(Soggetti formatori per i lavoratori impiegati nei lavori sotto tensione)
1. Sulla base del parere espresso dalla Commissione di cui al D.M. 4.2.2011, i “codici di riferimento aziendale” e i “programmi formativi” relativi alla formazione sui lavori della Società Terna Rete per l’Italia S.p.A. risultanti nell’elenco dei soggetti formatori per i lavoratori impiegati nei lavori sotto tensione adottato con decreto direttoriale 26 maggio 2023, n. 62, vengono variati dalla data del presente decreto.
2. Le variazioni di cui al comma precedente sono riportate nella Sezione B dell’elenco allegato al presente decreto.
Articolo 3
(Elenco delle aziende autorizzate)
1. In attuazione di quanto disposto agli articoli 1 e 2 del presente decreto, è adottato il 12° elenco delle aziende autorizzate all’effettuazione dei lavori sotto tensione su impianti alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000V e dei soggetti formatori dei lavoratori impiegati per i lavori sotto tensione di cui all’articolo 3, comma 1, del D.M. 4.2.2011.
2. Tale elenco, allegato al presente decreto, sostituisce integralmente l’11° elenco adottato con decreto direttoriale 26 maggio 2023, n. 62.
Articolo 4
(Obblighi delle aziende autorizzate)
1. Le aziende autorizzate devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del punto 2.1. e), dell’allegato I del D.M. 4.2.2011, gli incidenti rilevanti o i gravi infortuni rientranti nel campo di applicazione del citato D.M. 4.2.2011.
2. Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto che le aziende autorizzate o i soggetti formatori intendono operare, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, previo parere della Commissione di cui al D.M. 4.2.2011, si esprime in merito alla variazione comunicata.
3. A seguito di gravi inadempienze delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori, acquisito il parere della Commissione di cui al D.M. 4.2.2011, con decreto del Direttore generale della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Direttore generale della prevenzione del Ministero della salute, è disposta l’immediata sospensione dell’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori. Nei casi di particolare gravità si procede alla cancellazione dai medesimi elenchi.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.M. 4.2.2011, entro il periodo di validità triennale dell’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate e dei soggetti formatori ha facoltà di procedere al controllo della permanenza dei requisiti, di cui agli allegati II e III del citato D.M. 4.2.2011, in capo alle medesime aziende.
Il presente decreto e il relativo elenco allegato sono pubblicati, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov.it nella sezione “Trasparenza/Pubblicità legale”.
Allegato
ELENCO
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