MINISTERO del LAVORO – Decreto ministeriale n. 154 dell’ 11 settembre 2023
Buone prassi in materia di collocamento mirato
Articolo 1
(Finalità)
1. La raccolta sistematica delle buone pratiche di inclusione lavorativa è finalizzata a contribuire, con la diffusione di esperienze positive ed efficaci, all’innalzamento degli standard di gestione del sistema del collocamento mirato e ad assicurare la disponibilità su tutto il territorio nazionale di modelli replicabili di azioni, procedure e progettualità a beneficio delle persone con disabilità e dei datori di lavoro interessati dalla normativa per il collocamento mirato.
Articolo 2
(Categorie)
1. Le buone prassi rispondono ai principi dettati dalle linee guida in materia di collocamento mirato. In particolare, devono riguardare la promozione:
– della rete integrata dei servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, nonché con l’INAIL in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, per l’accompagnamento e il supporto della persona con disabilità presa in carico al fine di favorirne l’inserimento lavorativo;
– di accordi territoriali con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni delle persone con disabilità e i loro familiari, nonché con le altre organizzazioni del Terzo settore che svolgono attività statutaria o attività di impresa di interesse generale, al fine di favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
– di modalità di valutazione bio-psico-sociale della disabilità e di definizione dei criteri di predisposizione dei progetti di inserimento lavorativo che tengano conto delle barriere e dei facilitatori ambientali rilevati, definizione di indirizzi per gli uffici competenti funzionali alla valutazione e progettazione dell’inserimento lavorativo in ottica bio-psico-sociale;
– di analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro da assegnare alle persone con disabilità, anche con riferimento agli accomodamenti ragionevoli che il datore di lavoro è tenuto ad adottare;
– dell’istituzione di un responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, con compiti di predisposizione di progetti personalizzati per le persone con disabilità e di risoluzione dei problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori con disabilità.
Articolo 3
(Modalità di presentazione della proposta)
1. La proposta di buone prassi deve essere presentata esclusivamente in via telematica, mediante la compilazione dell’apposito format sul portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, disponibile all’indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it. cui si accede tramite SPID/CIE ed ogni altro strumento di identificazione previsto dalla legge.
2. Il format o modulo informatico delle buone prassi risulta composto dalle voci individuate nella tabella allegata al presente decreto, che ne forma parte integrante.
3. La proposta di buona prassi potrà essere modificata anche dopo essere stata salvata ed è editabile in qualunque momento fino alla presa in carico che avverrà a cadenza quadrimestrale. In particolare, si considerano come quadrimestri di riferimento i periodi: gennaio- aprile; maggio- agosto; settembre- dicembre.
4. Allo scadere dell’ultimo giorno utile, in automatico tutte le domande salvate non potranno più essere modificate e saranno oggetto di valutazione da parte del Gruppo di lavoro permanente.
Articolo 4
(Criteri di selezione/indicatori)
1. Una prassi, che può essere basata su un progetto oppure riguardare un’iniziativa o una singola attività, un metodo o un approccio, si connota come “buona” e quindi come congrua alle finalità del presente decreto quando è possibile dimostrare:
– l’efficacia dei risultati raggiunti sia qualitativi che quantitativi: l’iniziativa deve essere sperimentata e dimostrare di funzionare. La pratica potrà essere presa in considerazione se è stata finalizzata. Iniziative non ancora avviate o che non hanno ancora prodotto risultati misurabili non potranno essere prese in considerazione;
– soluzioni dei problemi identificati;
– sostenibilità e replicabilità dell’esperienza: occorre che la procedura utilizzata (la metodologia, gli strumenti, il tipo di attività, il numero e la qualità dei casi di successo, il tipo di organizzazione, le professionalità coinvolte ecc.) possa essere replicata;
– significatività e innovatività della stessa.
2. In coerenza con tali presupposti di congruità, la valutazione della buona prassi verterà su sette criteri oggettivi o indicatori: pertinenza e coerenza; efficacia; impatto; efficienza; sostenibilità; innovazione e replicabilità. Di seguito, si riporta la tabella che descrive ciascun criterio.
Pertinenza e coerenza | Il tratto principale per l’analisi delle buone prassi risiede nella loro capacità di mettere in campo delle iniziative per migliorare gli standard di gestione del sistema del collocamento mirato che rispondano ai bisogni dei lavoratori con disabilità e dei datori di lavoro interessati dalla normativa per il collocamento mirato. La corrispondente sezione della piattaforma dovrebbe rispondere alla domanda: In che modo l’intervento ha contribuito – direttamente o indirettamente – al risultato della promozione del sistema del collocamento mirato? |
Efficacia | Questo criterio misura il livello di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi dell’intervento. La corrispondente sezione della piattaforma dovrebbe rispondere alla domanda: le attività attuate hanno prodotto i risultati attesi per la promozione del sistema del collocamento mirato e dell’integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità? |
Impatto | Questo criterio rileva i cambiamenti positivi e negativi prodotti, direttamente o indirettamente, voluti o non intenzionali. La corrispondente sezione della piattaforma dovrebbe rispondere alla domanda: in che misura i cambiamenti osservati sono attribuibili all’intervento? |
Efficienza | L’efficienza misura i risultati qualitativi e quantitativi raggiunti. Questo criterio si basa sulla capacità di identificare e quantificare le risorse umane, finanziarie e materiali necessarie (input), e di spiegare come queste abbiano contribuito a raggiungere i risultati desiderati (output). La corrispondente sezione della piattaforma dovrebbe rispondere alla domanda: le risorse (umane, finanziarie, materiali) sono state utilizzate in modo chiaro ed efficiente rispetto ai risultati prodotti? |
Sostenibilità | La sostenibilità rileva la possibilità che la pratica prosegua oltre il progetto/iniziativa attraverso cui è stata concepita ed implementata. Tale criterio è legato anche al livello di partecipazione degli attori del territorio e alla capacità di innescare cambiamenti stabili e significativi nelle relazioni tra gli stessi. La corrispondente sezione della piattaforma dovrebbe rispondere alla domanda: la pratica e i suoi benefici continueranno nel medio-lungo termine, al di là del supporto fornito dai proponenti? |
Innovazione | L’innovazione rileva l’apporto creativo, ovvero la capacità di formulare e attuare nuovi approcci, metodologie o strategie. La corrispondente sezione della piattaforma dovrebbe rispondere alla domanda: cosa c’è di speciale/innovativo nella pratica che la rende di potenziale interesse? |
Replicabilità | La replicabilità rappresenta la capacità della pratica di essere trasferita ed adattata in altri settori, territorio contesti geografici, sociali ed economici. La corrispondente sezione della piattaforma dovrebbe rispondere alla domanda: la pratica può adattarsi ad altri contesti o territori e/o integrarsi ad altri interventi? |
Articolo 5
(Modalità di valutazione indicatori)
1. Per ciascuno degli indicatori individuati nell’art. 3, il gruppo di lavoro di cui all’articolo 5 effettua una valutazione del livello raggiunto dalla buona prassi presentata, secondo il seguente modello:
INDICATORI | Basso | Medio-basso | Medio | Medio-alto | Alto |
Pertinenza e coerenza Efficacia | |||||
Impatto | |||||
Efficienza | |||||
Sostenibilità | |||||
Innovazione | |||||
Replicabilità |
2. La buona prassi viene resa visibile in piattaforma a seguito del riconoscimento, da parte del gruppo di lavoro, del raggiungimento di un livello non inferiore a “medio” per non meno di 5 indicatori o un livello non inferiore a “medio-alto” per non meno di 4 indicatori.
3. La valutazione dovrà effettuarsi a maggioranza dei componenti per ogni singolo indicatore e potrà essere salvata solo se il voto sarà stato espresso su tutti gli indicatori.
4. Successivamente alla fase di salvataggio, l’Ufficio competente in materia di politiche di inserimento lavorativo delle persone con disabilità della Direzione Generale delle politiche attive del lavoro attiverà la pubblicazione e il sistema invierà una comunicazione ai soggetti proponenti informandoli dell’esito positivo della valutazione. Allo stesso modo, in caso di esito negativo, il sistema invierà al soggetto proponente una comunicazione di non accoglimento.
Articolo 6
(Gruppo di lavoro permanente sulle buone prassi del collocamento mirato)
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un gruppo di lavoro permanente, con il compito di effettuare la valutazione delle buone prassi, ai fini della pubblicazione nella piattaforma informatica.
2. Il gruppo è composto da 7 membri effettivi e 7 sostituti, designati rispettivamente da: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, ANPAL, INAPP, INAIL, FISH e FAND.
3. La nomina dei componenti del gruppo è effettuata con decreto del Direttore Generale della Direzione delle politiche attive del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Il gruppo di lavoro permanente si riunisce a cadenza quadrimestrale per l’esame delle buone prassi trasmesse al Ministero del lavoro attraverso la piattaforma dedicata da parte di amministrazioni e soggetti interessati.
5. Le decisioni del gruppo di lavoro sono prese a maggioranza dei componenti.
6. La buona prassi è presentata esclusivamente in modalità telematica da enti pubblici e privati, da datori di lavoro, dalle organizzazioni del terzo settore e associazioni delle persone con disabilità, dalle organizzazioni sindacali, dagli Uffici regionali del collocamento mirato, attraverso compilazione del modulo presente sulla piattaforma informatica delle buone prassi del Ministero del lavoro.
Articolo 7
(Pubblicazione)
1. Le buone prassi riconosciute dal gruppo di lavoro permanente come rispondenti alle finalità delle linee guida sul collocamento mirato, a seguito della valutazione effettuate ai sensi dell’art. 4 del presente decreto, sono oggetto di pubblicazione all’interno di una sezione appositamente istituita, all’interno del portale istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: www.lavoro.gov.it.
2. L’aggiornamento del repertorio delle buone prassi è effettuato con cadenza quadrimestrale. All’esito della deliberazione del gruppo di lavoro, le buone prassi ritenute congrue vengono rese visibili all’esterno.
3. La pagina di pubblicazione si articola in 5 sezioni dedicate rispettivamente ai seguenti ambiti: reti integrata dei servizi, accordi territoriali, modalità di valutazione bio-psichico-sociale della disabilità, analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro anche con riferimento agli accomodamenti ragionevoli e responsabile dell’inserimento lavorativo sui luoghi di lavoro.
Articolo 8
(Trattamento dei dati e titolare del trattamento)
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali garantisce la gestione tecnica ed informatica della Piattaforma delle buone prassi del collocamento mirato ed è, a tal fine, titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679.
2. La Piattaforma informatica non è destinata a trattare dati personali. Pertanto, i progetti e le iniziative presentati non dovranno contenere riferimenti a dati e informazioni riguardanti persone fisiche identificate o identificabili.
3. Nella compilazione del modulo informatico, è fatto divieto ai compilatori di inserire dati personali riconducibili ai beneficiari o a terzi.
4. Al fine di evitare la diffusione di dati personali eventualmente inseriti nella proposta di buone prassi, la medesima verrà resa immediatamente disponibile all’Ufficio competente in materia di politiche di inserimento lavorativo delle persone con disabilità della Direzione Generale delle politiche attive del lavoro, che effettuerà una verifica preliminare sulla presenza di dati personali, entro la scadenza del quadrimestre di presentazione. Laddove l’ufficio accerti la presenza di tali dati, il sistema informatico invierà una segnalazione al soggetto proponente invitandolo a rettificare la proposta e ad eliminare qualsiasi riferimento a dati personali dei beneficiari.
Articolo 9
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore a far data dal 14 settembre 2023.
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it, nella sezione “pubblicità legale”.
Allegato 1
MODULO INFORMATICO DELLE BUONE PRASSI
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI - Comunicato del 12 settembre 2023 - Buone prassi in materia di collocamento mirato: pubblicato il Decreto
- MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 29 dicembre 2021 - Definizione dei dati da trasmettere e delle altre modalità attuative della banca dati del collocamento mirato, per la razionalizzazione, la raccolta sistematica dei dati disponibili, per la…
- MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 11 marzo 2022, n. 43 - Adozione linee guida collocamento mirato
- Distacco transnazionale - Semplificazione oneri amministrativi a carico dei prestatori di servizio - Buone prassi - Adempimenti - ISPETTORATO NAZIONALE del LAVORO - Nota n. 2401 del 20 dicembre 2023
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, - Sentenza n. 39126 depositata il 18 ottobre 2022 - In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro per valutare la responsabilità del committente, in caso di infortunio, occorre verificare in concreto…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…