MINISTERO del LAVORO – Decreto ministeriale n. 173 del 15 dicembre 2025

Istituzione dell’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro

Articolo 1

Istituzione dell’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro

1. È istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’«Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro» (di seguito denominato “Osservatorio”), con il compito di definire una strategia sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo, monitorare l’impatto sul mercato del lavoro e identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dall’avvento dell’intelligenza artificiale. L’Osservatorio si colloca nell’ambito della strategia del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzata a supportare lavoratori e imprese nell’adozione delle tecnologie di Intelligenza Artificiale in modo efficace e sostenibile. A tal fine, esso concorre a garantire una maggiore occupazione, a sostenere il benessere dei lavoratori e a favorire lo sviluppo del sistema produttivo, attraverso l’adeguamento ai mutamenti tecnologici.

2. L’Osservatorio, coerentemente con il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 sull’intelligenza artificiale (di seguito denominato «AI Act)» e con le linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale, ha la finalità di contribuire a massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito lavorativo, garantendone un utilizzo etico e non distorsivo, attraverso:

a. il monitoraggio e l’analisi dell’impatto dell’intelligenza artificiale sul mercato del lavoro, con particolare attenzione ai settori maggiormente interessati e alle trasformazioni delle dinamiche occupazionali, con particolare riguardo all’effetto sostituzione dei lavoratori dai sistemi di Intelligenza Artificiale;

b. la previsione delle tendenze del mercato del lavoro, mediante l’analisi dei cambiamenti derivanti dall’adozione dell’intelligenza artificiale, e l’individuazione delle competenze emergenti e a rischio di obsolescenza per l’introduzione della tecnologia;

c. la definizione di una strategia sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo;

d. la definizione di linee guida per l’integrazione delle nuove tecnologie di intelligenza artificiale, garantendone un utilizzo etico e sostenibile all’interno del mondo del lavoro;

e. la divulgazione di analisi aggiornate sugli effetti dell’intelligenza artificiale, attraverso la raccolta e l’elaborazione di dati utili volti a supportare istituzioni, imprese e lavoratori nell’adattamento ai cambiamenti tecnologici;

f. la promozione della comprensione delle trasformazioni tecnologiche in atto, assicurando il miglioramento delle condizioni lavorative, la tutela dei diritti dei lavoratori e il rafforzamento della competitività delle imprese ed in particolare delle PMI;

g. l’orientamento e la promozione di nuovi contenuti e strumenti formativi, finalizzati a colmare il divario tra le competenze richieste dal mercato e quelle disponibili nella forza lavoro, garantendo un aggiornamento continuo delle professionalità;

h. la promozione della formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, mediante iniziative volte a favorire un’adozione consapevole e produttiva dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali e organizzativi;

i. il supporto nella promozione di interventi di politica attiva, mirati a potenziare la produttività dei lavoratori e ad accompagnare i lavoratori a rischio sostituzione verso attività in cui l’intervento umano ha maggior valore aggiunto;

j. la valorizzazione e la diffusione delle iniziative promosse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di intelligenza artificiale e mondo del lavoro, coinvolgendo istituzioni, imprese e parti sociali.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la realizzazione e l’operatività dell’Osservatorio, si avvale del contributo dell’INAPP (Istituto Nazionale per le Analisi delle Politiche Pubbliche).

4. AI fine di consolidare e sviluppare le attività dell’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali coinvolge Amministrazioni pubbliche, Enti e Istituzioni che, nell’ambito delle rispettive competenze, possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Osservatorio. La collaborazione tra i suddetti soggetti garantisce un quadro integrato e condiviso delle iniziative in materia di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, favorendo il confronto tra esperti e istituzioni e assicurando un monitoraggio costante delle dinamiche occupazionali e delle trasformazioni del mondo del lavoro.

5. L’Osservatorio ha sede presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in Roma, via Veneto n. 56 e per le attività di competenza può utilizzare le strutture dello stesso Ministero o dell’INAPP.

Articolo 2

Funzioni dell’Osservatorio

1. L’Osservatorio svolge la funzione di monitorare e promuovere l’adozione di soluzioni di intelligenza artificiale che migliorino le condizioni di lavoro, tutelino l’integrità psico-fisica dei lavoratori, accrescano la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività dei lavoratori in conformità al diritto dell’Unione europea.

2. L’Osservatorio, avvalendosi della collaborazione di INAPP e di altre Amministrazioni pubbliche, Enti e Istituzioni, realizza le citate funzioni ottemperando ai seguenti compiti:

a. definire una strategia sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo per massimizzare i benefici e contenere i rischi;

b. raccogliere e analizzare dati sull’adozione e l’uso dell’IA nei diversi settori lavorativi in Italia e monitorare le tendenze tecnologiche e le innovazioni emergenti nel campo dell’IA, nonché confrontare lo stato di utilizzo dell’IA in Italia con altri Paesi e identificare le best practices. A tal fine potranno essere predisposti degli indicatori di misurazione degli impatti dell’IA e di tendenza di diffusione ed utilizzo, specifici per settore lavorativo o ambito geografico;

c. individuare i settori produttivi maggiormente interessati dall’avvento dell’IA;

d. promuovere l’adozione dell’intelligenza artificiale nei settori individuati e con le metodologie maggiormente efficaci, al fine di migliorare i risultati aziendali, individuare le aree di miglioramento, supportare la decisione strategica;

e. individuare le modalità di azione e le iniziative per favorire l’aumento dell’occupazione tramite l’IA, con particolare riferimento all’incontro tra domanda e offerta e a strumenti di supporto all’autoimpiego;

f. approfondire l’«AI ACT» e i suoi impatti nel mondo del lavoro italiano, focalizzandosi sugli elementi afferenti la contrattazione collettiva e lo statuto dei lavoratori e fornendo ad imprese e parti sociali maggiori dettagli nel regolamentare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale;

g. supportare l’organizzazione di corsi di formazione, anche attraverso l’utilizzo della piattaforma SIISL (Sistema di Inclusione Sociale e Lavorativa), l’assistente virtuale AppLI o altri strumenti disponibili, anche supportati da sistemi di IA, nonché workshop e seminari per aggiornare le competenze dei lavoratori, dei professionisti e formare nuove generazioni di esperti in IA, anche mediante lo sviluppo e diffusione di materiali didattici per scuole, università e aziende;

h. promuovere il rispetto delle linee guida europee e la strategia ACN e AgID;

i. collaborare con le istituzioni governative nazionali e internazionali, per uno sviluppo umano-centrico e un uso equo, sicuro, protetto e affidabile dell’IA nel mondo del lavoro;

j. contribuire al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

i. l’aumento della produttività, anche attraverso l’automazione delle attività ripetitive e l’adozione di strumenti di supporto decisionale;

ii. il miglioramento della sicurezza sul lavoro, anche tramite analisi predittive per identificare situazioni a rischio e prevenire incidenti;

ili. la riduzione dello stress lavorativo, anche attraverso una pianificazione ottimale;

iv. l’accessibilità, agevolata dal ricorso a tecnologie assistive basate su IA che aiutino i lavoratori con disabilità a svolgere in modo più agevole le loro mansioni;

v. il rilevamento di rischi informatici, ridimensionabili con l’utilizzo di algoritmi di IA che identifichino comportamenti anomali e potenziali minacce informatiche;

vi. la promozione della trasparenza e dell’«accountability» dell’IA nel mondo del lavoro;

vii. la garanzia della riservatezza e della non discriminazione nel mondo del lavoro;

viii. la promozione del dialogo sociale e della contrattazione collettiva anche nel contesto dello sviluppo e dell’uso dell’IA;

k. promuovere, anche attraverso l’utilizzo di fondi Europei e nazionali, progetti di ricerca Sull’IA in collaborazione con università e centri di ricerca, facilitando la collaborazione tra i settori pubblico, privato e accademico per sviluppare nuove tecnologie e applicazioni IA, nonché nuovi modelli organizzativi per l’utilizzazione efficace dell’IA;

l. pubblicare rapporti periodici sullo stato dell’IA in Italia, inclusi studi di casi e analisi di impatto, ed organizzare conferenze, fiere e altri eventi per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle opportunità e i rischi dell’IA.

3. L’Osservatorio si esprime, altresì, su ogni altra questione segnalata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 3

Gli organi dell’Osservatorio

1. L’Osservatorio si compone dei seguenti organi:

a. il Presidente;

b. il Comitato di indirizzo;

c. i Comitati tecnico-scientifici;

d. la Commissione Etica;

e. la Consulta delle parti sociali.

2. Il Presidente dell’Osservatorio è il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può delegare un suo rappresentante allo svolgimento di tale ruolo.

3. I componenti del Comitato di indirizzo, dei Comitati tecnico-scientifici, della Commissione Etica, della Consulta delle parti sociali, e i loro sostituti, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, restano in carica per tre anni e sono sostituiti in caso di intervenuto impedimento o per gravi inadempimenti nello svolgimento dei compiti propri del ruolo.

4. A fronte dell’esigenza di approfondire tematiche particolari, è possibile invitare a partecipare ai lavori del Comitato di indirizzo e dei Comitati tecnico-scientifici soggetti in possesso di specifiche competenze ed esperienze.

Articolo 4

Presidente

1. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

a. coordina le attività dell’Osservatorio per l’attuazione dei suoi scopi;

b. convoca e stabilisce l’ordine del giorno del Comitato d’indirizzo;

c. interloquisce con le parti sociali e datoriali, i portatori di interessi, gli organismi di ricerca e gli enti e le istituzioni, promuovendo la collaborazione ai fini della massima efficienza ed efficacia delle attività dell’Osservatorio.

Articolo 5

Compiti e composizione del Comitato di indirizzo

1. Il Comitato di indirizzo stabilisce gli orientamenti generali, le linee guida strategiche, le priorità e approva le iniziative di maggiore rilievo dell’Osservatorio.

2. Il Comitato di indirizzo è presieduto dal Presidente dell’Osservatorio o da un suo delegato ed è composto come segue:

a. un rappresentante per ciascun Dipartimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, proposto dal relativo Capo Dipartimento;

b. un rappresentante del Dipartimento per la Trasformazione Digitale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, proposto dal relativo Capo Dipartimento;

c. un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell’istruzione e del merito e del Ministero dell’università e della ricerca, proposti da ciascun Ministero;

d. un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, individuato dalla stessa Conferenza;

e. un esperto di attività produttive in settori tecnologici, digitali e dell’intelligenza artificiale, individuato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

f. un esperto in organizzazioni del Terzo Settore, individuato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

g. uno tra i coordinatori dei Comitati tecnico-scientifici, individuato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. Oltre ai soggetti indicati nel precedente comma, alle riunioni del Comitato di indirizzo sono invitati a partecipare, altresì, il Direttore dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), il Direttore dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), il Presidente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), il Presidente dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il Presidente dell’INAPP, il Capo dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro o loro delegati.

4. Alle riunioni del Comitato di indirizzo possono essere invitati a partecipare anche rappresentanti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), di Unioncamere e di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. in relazione ai contenuti all’ordine del giorno.

5. Il Presidente può invitare alla partecipazione al Comitato di Indirizzo i rappresentanti di Ministeri, Enti o Istituzioni anche a carattere internazionale, in relazione ai contenuti all’ordine del giorno, senza diritto di voto.

Articolo 6

Funzionamento del Comitato di Indirizzo

1. Il Comitato di indirizzo si riunisce almeno tre volte l’anno e comunque in tutti i casi in cui risulti necessario o opportuno.

2. Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente con un preavviso di almeno sette giorni, fatti salvi i casi di urgenza, mediante apposita comunicazione trasmessa per posta elettronica, che indica il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno della riunione.

3. Le riunioni del Comitato di indirizzo dell’Osservatorio sono presiedute dal Presidente o da un suo delegato e si svolgono in presenza, ovvero in audio-videoconferenza, purché risulti garantita la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, sugli argomenti oggetto di riunione e siano rispettati i requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di tutela delle persone con disabilità.

4. Le riunioni del Comitato di indirizzo dell’Osservatorio sono validamente costituite ai fini deliberativi, se risulta presente almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

5. Il Comitato di indirizzo, almeno semestralmente, verifica il lavoro svolto e i risultati raggiunti dai Comitati tecnico-scientifici e approva i risultati coerenti e significativi rispetto alla linea strategica e alle priorità dell’Osservatorio, di cui all’articolo 5, comma ,1 del presente decreto.

6. Qualora non ritenga i risultati soddisfacenti, il Comitato di indirizzo assegna al Comitato tecnico-scientifico interessato obiettivi specifici oggetto di verifica trimestrale. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi trimestrali, il Presidente del Comitato di indirizzo può proporre al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la decadenza dei membri del Comitato tecnico scientifico.

Articolo 7

Composizione e funzioni dei Comitati tecnico-scientifici

1. Sono incardinati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali quattro Comitati tecnico-scientifici, organizzati secondo diversi ambiti tematici, individuati sulla base dei seguenti scopi:

a. la definizione di una strategia sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo e il relativo costante monitoraggio di attuazione;

b. il monitoraggio dell’impatto sul mercato del lavoro dell’IA, in particolare in termini di produttività, occupazione e aspetti relativi alle competenze e fabbisogni di formazione; identificazione dei settori lavorativi e delle professioni maggiormente interessate dall’avvento dell’intelligenza artificiale; promozione della formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale;

c. l’analisi e il monitoraggio delle condizioni lavorative, la tutela dei diritti dei lavoratori, con particolare riferimento ai sistemi ad alto rischio da regolamento “AI Act” e all’evoluzione normativa del lavoro derivante dalle nuove casistiche di applicazione dell’IA per la gestione aziendale e il monitoraggio dell’attività del personale;

d. l’analisi e il monitoraggio dell’impatto e dell’adozione dell’intelligenza artificiale su PMI e autoimpiego al fine di favorirne lo sviluppo.

2. Ogni Comitato tecnico-scientifico è composto da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in qualità di coordinatore e da un numero massimo di dieci membri, individuati tra ricercatori presso l’INAPP, professori o docenti universitari, dirigenti di amministrazioni pubbliche e di società private, di esperti di comprovata professionalità in materia di intelligenza artificiale e machine learning, diritto del lavoro, economia e sociologia del lavoro, normativa inerente all’intelligenza artificiale ed etica.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali nomina con proprio decreto i coordinatori e i membri di ciascun comitato tecnico-scientifico, su proposta del Capo dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

4. Ogni Comitato tecnico-scientifico, nell’ambito degli orientamenti generali, delle linee guida strategiche e delle priorità, stabilite dal Comitato di indirizzo, individua e svolge le linee di attuazione delle attività di competenza e riferisce almeno semestralmente al Comitato di indirizzo sui risultati raggiunti.

5. Ogni Comitato tecnico-scientifico è tenuto a ricevere e valutare le proposte avanzate dalla Consulta delle parti sociali di cui all’articolo 9 o, qualora lo abbiano ritenuto necessario, dalle singole organizzazioni rappresentative.

6. Ogni Comitato tecnico-scientifico può altresì rivolgersi alla Consulta delle parti sociali per richiedere supporto e contributi su specifiche tematiche.

7. L’INAPP fornisce supporto tecnico e organizzativo a tutti i Comitati.

Articolo 8

Composizione e funzionamento della Commissione Etica

1. La Commissione Etica ha funzioni di guida, valutazione e supervisione etica in relazione alle attività e alle proposte formulate dall’Osservatorio, con riferimento particolare ai valori di tutela della dignità umana, non discriminazione, trasparenza, equità, inclusione, protezione dei lavoratori e responsabilità nell’uso dei sistemi di intelligenza artificiale.

2. La Commissione Etica nell’assolvimento delle sue funzioni svolge le seguenti attività:

a. fornisce al Comitato di indirizzo un orientamento etico generale, attraverso la definizione di criteri, principi e linee guida etiche per l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro;

b. valuta, sotto il profilo etico, le proposte, gli atti programmatici e gli output dei Comitati tecnico-scientifici, formulando pareri da trasmettere al Comitato di indirizzo prima della loro approvazione;

c. esprime pareri motivati sulle questioni di natura etica che emergono dai lavori dell’Osservatorio.

3. La Commissione Etica è composta da un massimo di cinque membri, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tra soggetti di comprovata competenza nelle materie attinenti all’etica delle tecnologie e dell’intelligenza artificiale, al diritto del lavoro e ai diritti fondamentali della persona, alla filosofia politica e alla bioetica, alla sociologia del lavoro e all’ impatto sociale dell’innovazione.

4. La Commissione Etica è convocata per la prima volta dal Presidente dell’Osservatorio che ne nomina il Presidente, il quale rimane in carica per tre anni.

5. La Commissione Etica si riunisce almeno due volte l’anno e comunque ogniqualvolta sia richiesto dal Presidente dell’Osservatorio o dal Comitato di indirizzo.

Articolo 9

Composizione e funzionamento della Consulta delle Parti sociali

1. La Consulta svolge una funzione consultiva e propositiva nei confronti del Comitato di indirizzo e dei Comitati tecnico-scientifici con l’obiettivo di:

a. contribuire alla definizione delle linee strategiche e delle priorità dell’Osservatorio, con particolare riferimento all’impatto dell’intelligenza artificiale sulle relazioni di lavoro, sulla contrattazione collettiva, sull’occupazione e sulla formazione continua;

b. assicurare il confronto e la raccolta di contributi da parte delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, promuovendo un dialogo sociale informato, inclusivo e costruttivo;

c. formulare proposte e raccomandazioni su specifiche questioni sottoposte dai comitati o emerse nel corso delle attività dell’Osservatorio.

2. La Consulta delle parti sociali è composta da un rappresentante su designazione per ciascuna delle Confederazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale ed è nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Ulteriori membri possono essere individuati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali su proposta del Comitato di indirizzo, tra i rappresentanti di categorie produttive, professionali o settori particolarmente interessati dall’adozione di sistemi di intelligenza artificiale.

3. La Consulta è convocata per la prima volta dal Presidente dell’Osservatorio e nomina a maggioranza dei presenti il suo Presidente, che rimane in carica per tre anni.

4. La Consulta si riunisce almeno due volte l’anno, per acquisire un parere in ordine agli atti di cui all’articolo 11, su convocazione del suo Presidente o su richiesta del Presidente dell’Osservatorio. Essa può altresì:

a. trasmettere ai Comitati tecnico-scientifici pareri, osservazioni o proposte di carattere generale o tematico;

b. richiedere audizioni su materie specifiche o partecipare, in qualità di osservatore attivo, ai lavori dei Comitati tecnico-scientifici;

c. promuovere la raccolta di contributi da parte delle organizzazioni rappresentate.

Articolo 10

Attuazione strategia e iniziative dell’Osservatorio

1. I Dipartimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali curano l’attuazione delle iniziative adottate dall’Osservatorio in collaborazione con INAPP, partecipando operativamente, per le attività di propria pertinenza, ai tavoli di lavoro e curando, come stabilito nell’articolo 7, comma 2, il coordinamento dei Comitati tecnico-scientifici.

2. I Dipartimenti curano l’avvio e la pianificazione delle iniziative dell’Osservatorio attraverso: la predisposizione di piani annuali di attività e di cronoprogrammi esecutivi; la mappatura delle iniziative dell’Osservatorio rispetto alla strategia definita e l’identificazione di indicatori operativi e di risultato utili per verificarne l’avanzamento; l’assegnazione delle responsabilità operative sulle iniziative dell’Osservatorio.

3. I Dipartimenti monitorano l’avanzamento delle iniziative dell’Osservatorio in relazione al raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione delle tempistiche definite.

4. I Dipartimenti competenti sono continuamente aggiornati, anche tramite riunioni di stato avanzamento lavori, sull’andamento delle iniziative dell’Osservatorio ed indirizzano eventuali criticità a livello operativo.

5. I Dipartimenti competenti redigono trimestralmente una relazione di attuazione delle iniziative dell’Osservatorio che evidenzia: lo stato di avanzamento delle iniziative rispetto alla strategia definita; i risultati conseguiti rispetto agli indicatori operativi e di risultato definiti; le criticità riscontrate e le azioni correttive intraprese.

6. I Dipartimenti competenti trasmettono le suddette Relazioni al Comitato di indirizzo dell’Osservatorio, che ne verifica la coerenza con la strategia approvata.

Articolo 11

Atti dell’Osservatorio

1. Entro il 30 novembre di ciascun anno, il Comitato di indirizzo approva a maggioranza dei suoi componenti i seguenti documenti:

a. una strategia sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo per le successive tre annualità, con l’indicazione degli indicatori per monitorare nel tempo l’efficacia della strategia;

b. una relazione sugli esiti dell’applicazione della strategia adottata nell’anno precedente, in base agli indicatori previsti;

c. un rapporto recante:

i. l’impatto sul mercato del lavoro della IA, in termini di variazioni del livello di produttività delle imprese, posti di lavoro e dinamiche salariali;

ii. l’impatto dell’adozione dell’intelligenza artificiale sulla dignità e sui diritti dei lavoratori, con particolare attenzione al benessere complessivo, inclusi gli aspetti di salute e sicurezza;

iii. i settori lavorativi e le professioni maggiormente interessate dall’avvento dell’intelligenza artificiale anche in ottica prospettica in considerazione dell’evoluzione delle tecnologie;

iv. le professioni maggiormente esposte al rischio sostituzione da parte dell’IA, indicandone la platea interessata a livello nazionale e la distribuzione sul territorio;

v. lo stato della formazione in materia di IA per i lavoratori e i datori di lavoro;

vi. analisi e monitoraggio degli impatti e dei livelli di adozione delle tecnologie di intelligenza artificiale dedicati per piccole e medie imprese e forme di lavoro autonomo;

d. l’aggiornamento delle “Linee guida sull’applicazione dell’IA nel mondo del lavoro”.

2. Gli atti di cui al comma precedente sono emanati dall’Osservatorio con il supporto redazionale dell’INAPP, che si avvale della collaborazione e degli esiti delle attività dei Comitati tecnico-scientifici di cui all’articolo 7, e sono resi pubblici sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 12

Clausola finanziaria

1. All’attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. La partecipazione ai lavori dell’Osservatorio non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o qualsivoglia altro emolumento comunque denominato.

Articolo 13

Disposizioni finali

1. Il presente decreto trova applicazione a decorrere dal giorno successivo alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

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