MINISTERO del LAVORO – Decreto ministeriale n. 39 del 22 aprile 2024
50° Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
Articolo 1
(Variazione delle abilitazioni)
1. Sulla base delle istanze di variazione e dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, le abilitazioni risultanti nell’elenco adottato con decreto direttoriale 28 marzo 2024, n. 36, sono modificate dalla data del presente decreto per le società I.P.I. – Ingegneria per l’Industria s.r.l., ITAVERIFICHE S.r.l. e NORMATEMPO s.r.l.
2. Le variazioni di cui al comma precedente sono riportate nell’elenco allegato al presente decreto.
Articolo 2
(Rinnovo delle iscrizioni nell’elenco dei soggetti abilitati)
1. Sulla base del parere espresso dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, l’iscrizione della società VIR S.r.l. nell’elenco dei soggetti abilitati di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del D.I. 11.4.2011, è rinnovata per cinque anni decorrenti dalla data di scadenza della relativa iscrizione.
Articolo 3
(Elenco dei soggetti abilitati)
1. Tenuto conto di quanto stabilito agli articoli 1 e 2 del presente decreto, è adottato il 50° elenco di cui al punto 3.7 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011, dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
2. Tale elenco, allegato al presente decreto, sostituisce integralmente il 49° elenco adottato con decreto direttoriale 28 marzo 2024, n. 36.
Articolo 4
(Obblighi dei soggetti abilitati)
1. Con l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, i soggetti abilitati si impegnano al rispetto dei termini di cui all’articolo 2, comma 1, del medesimo decreto interministeriale.
2. I soggetti abilitati sono tenuti a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione.
3. Tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.
4. Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011.
5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, entro il periodo di validità quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell’idoneità dei soggetti abilitati.
6. All’atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, i soggetti abilitati comunicano l’organigramma generale di cui all’allegato I, punto 1, lettera d), comprensivo dell’elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. I soggetti abilitati dovranno altresì comunicare tutte le variazioni concernenti tale organigramma e tale elenco.
Il presente decreto e il relativo elenco allegato sono pubblicati, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov.it nella sezione “Trasparenza/Pubblicità legale”.
Allegato
ELENCO
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