MINISTERO DEL LAVORO – Decreto ministeriale N. 45 DEL 16 gennaio 2025
Attuazione delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore call center
Articolo 1
In favore dei lavoratori di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, appartenenti alle aziende del settore dei call center, anche in cessazione, è riconosciuta una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria per un massimo di 12 mesi.
Articolo 2
L’indennità di cui all’articolo 1 può essere richiesta prioritariamente per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, qualora non sia possibile ricorrere alle prestazioni del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni.
Articolo 3
La concessione del trattamento è disposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di specifici accordi siglati in sede ministeriale.
Ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 5, l’accordo in sede ministeriale può prevedere il pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.
Articolo 4
A carico delle imprese che presentano domanda di fruizione del trattamento di cui all’articolo 1 del presente decreto è stabilito un contributo addizionale nella misura prevista dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.
In materia di contribuzione figurativa si applica quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo sopra menzionato.
Articolo 5
L’onere complessivo, pari ad euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) per l’anno 2025 è posto a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione, di cui all’art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’INPS provvede al monitoraggio relativo all’utilizzo delle risorse finanziarie di cui al periodo precedente, dandone comunicazione con cadenza trimestrale al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
Articolo 6
Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 in materia di integrazione salariale, in quanto compatibili.
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 12 novembre 2015 n. 22763 per l’attuazione delle misure di sostegno al reddito per il settore call center è da intendersi abrogato.
Il presente decreto è pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it.