MINISTERO del LAVORO – Decreto ministeriale n. 56 del 24 aprile 2025
Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, navigazione ed infortuni in ambito domestico
Decreta
Articolo 1
(Retribuzione media giornaliera determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua)
1. Ai sensi dell’articolo 116 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 – come sostituito dall’articolo 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251 e integrato dall’articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 – nonché dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione media giornaliera, è stabilita in euro 97,27 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella misura, rispettivamente, di euro 20.426,70 e di euro 37.935,30.
2. Per il personale del settore marittimo, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in euro 54.626,83 per i comandanti e i capi macchinisti, in euro 46.281,07 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e in euro 42.108,18 per gli altri ufficiali.
3. Ai fini della riliquidazione delle rendite aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2025, prevista dal primo comma dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:
– per il 2023 e precedenti 1,0084
– per il 2024 e oltre 1,000
Articolo 2
(Retribuzione annua convenzionale ambito domestico)
1. Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, la retribuzione annua convenzionale, pari al minimale fissato per il calcolo delle rendite del settore industriale, è rivalutabile ai sensi dell’art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e, pertanto, la nuova retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte causate dai postumi di infortuni domestici, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è di euro 20.426,70,
Articolo 3
(Importo prestazione una tantum inabilità permanente compresa tra il 6 e il 15 per cento)
1. L’importo della prestazione una tantum per inabilità permanente compresa tra il 6 e il 15 per cento, di cui all’articolo 9, comma 2-bis, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, come inserito dall’articolo 1, comma 534, lett. d), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è elevato da euro 337,41 a euro 395,00.
Articolo 4
(Assegno mensile per l’assistenza personale continuativa)
1. Ai sensi dell’articolo 76 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 – come sostituito dall’articolo 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251 – e dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l’assegno mensile per l’assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è fissato in euro 672,72.
Articolo 5
(Assegno una tantum)
1. Ai sensi dell’articolo 85 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall’articolo 1, comma 1126, lett. i), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), a decorrere dal 1° gennaio 2025, è fissato in euro 12.342,84.
Articolo 6
(Assegni continuativi mensili)
1. Ai sensi dell’articolo 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780 gli assegni continuativi mensili di cui all’articolo 124 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.
2. Applicando, quindi, a detti assegni il coefficiente di rivalutazione dell’1,0084 si ottengono i seguenti importi:
| Inabilità | Importi dal 1° gennaio 2025 |
| dal 50 al 59% | euro 377,46 |
| dal 60 al 79% | euro 529,59 |
| dall’80 all’89% | euro 983,27 |
| dal 90 al 100% | euro 1.514,87 |
| 100% + a.p.c. | euro 2.188,44 |
Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it, nella sezione “Pubblicità legale”.