MINISTERO del LAVORO – Decreto ministeriale n. 57 del 6 aprile 2023

Costituzione del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso

Articolo 1

(Costituzione)

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso.

Articolo 2

(Compiti del Comitato)

1. Il Comitato ha il compito di coordinare e monitorare l’attuazione delle misure contenute nel Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, nonché di vigilare sul rispetto della Road map attuativa. A tal fine:

– assicura il coordinamento e il monitoraggio sull’attuazione e l’avanzamento delle attività programmate nel Piano nazionale, identificando le azioni correttive eventualmente necessarie;

– realizza in maniera stabile e regolare l’interazione tra i diversi attori coinvolti nella prevenzione e nel contrasto del lavoro sommerso;

– assicura le necessarie connessioni con il Tavolo nazionale sul caporalato, per quanto concerne le misure specifiche per il settore agricolo e al fine di valutare l’applicazione di eventuali buone pratiche realizzate in tale contesto;

– interagisce con le Task force e i Gruppi di lavoro a cui è demandata l’attuazione di alcune delle linee di azione previste dal Piano nazionale e ne monitora l’operato;

– presenta semestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione sull’attuazione del Piano nazionale e sui risultati delle misure previste in relazione agli obiettivi programmati;

– assicura, in linea con gli obiettivi definiti nel Piano nazionale, la valutazione dell’efficacia degli interventi programmati e rappresenta, anche in una fase successiva, uno stabile elemento di raccordo tra i diversi enti interessati, con l’obiettivo di garantire in maniera duratura una governance efficace delle politiche di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso;

– pianifica gli interventi per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2025-2028;

In merito alla costruzione dell’indicatore “un indicatore relativo alla media annuale del numero di accessi ispettivi effettuati in materia di lavoro nell’ultimo biennio” (target europeo MSC1-10):

– monitora trimestralmente l’avanzamento dello stato di raccolta dei dati provenienti dall’attività ispettiva;

– verifica la congruità dei dati e della metodologia in termini di efficacia e della capacità dell’indicatore di riuscire a cogliere lo stato dell’attività ispettiva e dell’incidenza del sommerso sull’economia del paese;

– certifica gli indicatori proposti e valutati;

In merito della costruzione dell’indicatore “incidenza del lavoro sommerso” (target europeo MSC1-11):

– monitora l’identificazione delle variabili e la costruzione del dataset da impiegare per la stima dell’indicatore;

– valuta il modello di previsione identificato, anche al fine di individuare potenziali ambiti di ulteriore sviluppo;

– monitora i risultati dell’indicatore, durante la fase di entrata a regime e nella piena attuazione.

Articolo 3

(Composizione del Comitato)

1. Il Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso, in conformità a quanto previsto nel Piano nazionale, è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è costituito da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell’interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell’INL, dell’INPS, dell’INAIL, dell’ANPAL, della Banca d’Italia, dell’ Istat, dell’Agenzia delle entrate, della Guardia di finanza, dell’Arma dei Carabinieri e della Conferenza delle Regioni, con il supporto tecnico dell’INAPP. Del Comitato fanno altresì parte tre esperti, in possesso di particolare competenza ed esperienza, individuati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

2. I componenti del Comitato potranno essere ulteriormente integrati su richiesta delle Amministrazioni componenti.

3. Del Comitato di cui all’articolo 1 fanno altresì parte 5 rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e 5 rappresentanti designati dalle organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Articolo 4

(Segreteria)

1. Le attività di segreteria del Comitato nazionale sono assicurate dalla Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 5

(Durata)

1. Il Comitato opera fino al completamento delle attività di cui all’articolo 2 del presente decreto.

Articolo 6

(Oneri e compensi)

1. Le attività del Comitato sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non spetta alcuna indennità, rimborso o emolumento comunque denominato.