MINISTERO del LAVORO – Decreto ministeriale n. 60 del 17 maggio 2023
Modalità di iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati
Articolo 1
(Presentazione della domanda)
1. La domanda, in bollo, per l’iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati è presentata compilando il modulo reperibile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella sezione “Medici autorizzati”, pubblicato contestualmente al presente decreto, nella versione aggiornata alla data di presentazione della domanda.
2. Il modulo di cui al comma 1 deve essere inviato, compilato in tutte le sue parti, unitamente alla documentazione richiesta dall’articolo 2 del presente decreto, tramite posta elettronica certificata alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro: DGsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it.
Articolo 2
(Documentazione)
1. Alla domanda di iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati deve essere allegata la seguente documentazione:
a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale;
b) attestazione del versamento della relativa tassa di concessione governativa, da effettuarsi secondo le modalità indicate nel modulo di domanda;
c) copia digitale della ricevuta di pagamento della marca da bollo tramite modello F24 relativa all’istanza per l’iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati presentata all’Ufficio;
d) copia digitale della ricevuta di pagamento della marca da bollo tramite modello F24 relativa al certificato di iscrizione che rilascia l’Ufficio, se richiesto.
2. In alternativa alla documentazione prevista dal comma 1, lettere c) e d), può essere, rispettivamente, allegata la seguente documentazione:
a) seriale della marca da bollo relativa all’istanza per l’iscrizione nell’elenco nominativo dei medici autorizzati, da riportare nell’apposito campo indicato nel modulo di domanda;
b) seriale della marca da bollo relativa al certificato che rilascia l’Ufficio, da riportare nell’apposito campo indicato nel modulo di domanda, se richiesto.
Unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b), deve essere allegato il modello di dichiarazione sostitutiva per marca da bollo debitamente compilato.
Articolo 3
(Disposizioni finali)
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si fa riferimento a quanto disposto dal decreto 4 maggio 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’università e della ricerca.
2. Non saranno prese in considerazione le domande di iscrizione all’elenco dei medici autorizzati non conformi al modello di cui all’articolo 1 ovvero prive della documentazione richiesta.
Articolo 4
(Pubblicazione)
1. Il presente decreto è pubblicato secondo le modalità di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
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