MINISTERO del LAVORO – Decreto ministeriale n. 69 del 7 giugno 2023
Quarantesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
Articolo 1
(Variazione delle abilitazioni)
1. Sulla base delle istanze di variazione e dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, le abilitazioni risultanti nell’elenco adottato con decreto direttoriale 5 maggio 2023, n. 56, sono modificate dalla data del presente decreto per le seguenti società: EURISP ITALIA s.r.l. e VERICERT s.r.l..
2. Le variazioni di cui al comma precedente sono riportate nell’elenco allegato al presente decreto.
Articolo 2
(Rinnovo delle iscrizioni nell’elenco dei soggetti abilitati)
1. Sulla base dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del D.I. 11.4.2011, è rinnovata per cinque anni, decorrenti dalla data di scadenza della relativa iscrizione, per i seguenti soggetti IBV – Italy Bureau Of Verification s.r.l. e ISIS s.c.r.l..
Articolo 3
(Iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati)
1. Sulla base dell’istanza di iscrizione quinquennale nell’elenco dei soggetti abilitati e del parere espresso dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, la società TUV AUSTRIA ITALIA S.P.A. è iscritta, per cinque anni decorrenti dalla data del 1° luglio 2023, nell’elenco di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del D.I. 11.4.2011.
Articolo 4
(Proroga delle iscrizioni nell’elenco dei soggetti abilitati)
1. L’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del D.I. 11.4.2011 della Società ICIM S.p.A. è prorogata per trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza della validità dell’iscrizione risultante dall’allegato al decreto direttoriale 5 maggio 2023, n. 56.
2. Nelle more della conclusione dell’iter di valutazione dell’istanza della Società ICIM S.p.A., le relative abilitazioni risultanti dall’allegato al decreto direttoriale 5 maggio 2023, n. 56 sono sospese.
3. Qualora, al termine dell’istruttoria tecnica, sia accertata la ricorrenza delle condizioni previste per il rinnovo dell’iscrizione, gli effetti di validità dell’iscrizione del soggetto di cui al comma 1 decorreranno dalla data di scadenza della validità dell’iscrizione risultante dall’allegato al decreto direttoriale 5 maggio 2023, n. 56.
Articolo 5
(Cancellazione dall’elenco dei soggetti abilitati)
1. La Società TECNOPROVE s.r.l. è cancellata dall’elenco dei soggetti abilitati di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del D.I. 11.4.2011 con effetto dalla data di scadenza della relativa iscrizione risultante nell’elenco adottato con decreto direttoriale 5 maggio 2023, n. 56.
2. La Società TÜV Austria Italia – Blu Solution s.r.l. è cancellata dall’elenco dei soggetti abilitati di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del D.I. 11.4.2011 con effetto dalla data del 1° luglio 2023.
Articolo 6
(Elenco dei soggetti abilitati)
1. Tenuto conto di quanto stabilito agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del presente decreto, è adottato il 40° elenco di cui al punto 3.7 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011, dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
2. Tale elenco, allegato al presente decreto, sostituisce integralmente il 39° elenco adottato con decreto direttoriale 5 maggio 2023, n. 56.
Articolo 7
(Obblighi dei soggetti abilitati)
1. Con l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, i soggetti abilitati si impegnano al rispetto dei termini di cui all’articolo 2, comma 1, del medesimo decreto interministeriale.
2. I soggetti abilitati sono tenuti a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione.
3. Tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.
4. Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011.
5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, entro il periodo di validità quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell’idoneità dei soggetti abilitati.
6. All’atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.04.2011, i soggetti abilitati comunicano l’organigramma generale di cui all’allegato I, punto 1, lettera d), comprensivo dell’elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. I soggetti abilitati dovranno altresì comunicare tutte le variazioni concernenti tale organigramma e tale elenco.
Il presente decreto e il relativo elenco allegato sono pubblicati, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov.it nella sezione “Trasparenza/Pubblicità legale”.
Allegato
ELENCO
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