MINISTERO del LAVORO – Decreto ministeriale n. 78 del 26 maggio 2023

Decreto di attuazione del Reddito alimentare (previsto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 434 e 435)

Art. 1

(Luoghi della sperimentazione)

1. La sperimentazione è avviata nei comuni capoluogo delle città metropolitane da identificarsi a seguito di accordo in Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto anche della concentrazione dei tassi di povertà che insistono sui territori, di un’equa distribuzione sul territorio nazionale e delle risorse disponibili.

Art. 2

(Finalità del reddito alimentare e durata della sperimentazione)

1. Le finalità che persegue il reddito alimentare sono:

a) fornire un contributo alla lotta alla grave deprivazione materiale;

b) contrastare lo spreco alimentare.

2. La durata della sperimentazione è di tre anni.

Art. 3

(Definizione di reddito alimentare)

1. Il reddito alimentare consiste nella distribuzione gratuita, anche tramite gli enti del Terzo Settore presenti sui territori, di pacchi alimentari realizzati con l’invenduto della distribuzione alimentare, donati dagli esercizi commerciali che aderiscono volontariamente alla sperimentazione, in favore dei soggetti di cui all’articolo 4.

Art. 4

(Destinatari finali)

1. I soggetti che possono usufruire dei benefici della distribuzione alimentare possono essere i medesimi di cui agli elenchi detenuti dalle Organizzazioni partner Territoriali (OpT) della distribuzione del programma FEAD, nonché altri soggetti segnalati dai servizi sociali territoriali competenti e/o da altre organizzazioni del Terzo Settore operanti sul territorio.

Art. 5

(Modalità di presentazione dei progetti)

1. I progetti di reddito alimentare sono presentati dai comuni capoluogo delle città metropolitane, individuati ai sensi dell’articolo 1, a seguito di un apposito avviso non competitivo a cura della Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

2. Tali progetti devono prevedere forme di coinvolgimento degli enti del Terzo Settore presenti sul territorio, e, in particolar modo, quelli già aderenti al programma FEAD, con la partecipazione degli esercizi commerciali.

Art. 6

(Risorse finanziarie)

1. Per la finalità di “contrastare lo spreco e la povertà alimentare”, le risorse finanziarie nazionali, previste per il Fondo per la sperimentazione del reddito alimentare pari a 1,5 milioni per il 2023 e 2 milioni annui a decorrere dal 2024, sono da considerarsi integrative, per i destinatari di cui all’articolo 1, a quelle già previste dalla priorità 3 – “Contrasto alla deprivazione materiale” del PN “Inclusione e lotta alla povertà” 2021-2027.

2. Una parte delle risorse può essere destinata allo sviluppo di una applicazione informatica che consenta un migliore accesso e fruibilità da parte dell’utenza, ivi incluso il tracciamento dei prodotti donati, anche ai fini della consegna al domicilio, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 19 agosto 2016, n. 166, da definirsi nell’ambito dell’avviso non competitivo di cui all’articolo 5, comma 1.

Art. 7

(Riconoscimento spese di confezionamento, stoccaggio, trasporto e distribuzione)

1. È previsto il riconoscimento delle spese di confezionamento, stoccaggio, trasporto e distribuzione dei prodotti alimentari, sostenute dai soggetti di cui all’articolo 5, comma 2, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui alla legge del 19 agosto 2016, n.166.

Art. 8

(Monitoraggio)

1. Al fine di monitorare l’attuazione del presente decreto è istituito un apposito gruppo di lavoro di cui fanno parte:

– n. 1 rappresentante del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;

– n. 1 rappresentante del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

– n. 1 rappresentante del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;

– n. 2 rappresentanti dell’ANCI;

– n. 2 rappresentanti delle Organizzazioni partner Nazionali (OpN) che partecipano al programma FEAD;

– n. 1 rappresentante dell’Organismo Intermedio dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo 1 del FEAD;

– n. 3 rappresentanti di FIPE, Federdistribuzione, Confcommercio.

2. Il gruppo di lavoro è presieduto dal Direttore della Direzione Generale Lotta alla Povertà e programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo www.lavoro.gov.it – sezione Pubblicità legale e della sua adozione ne è dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per le verifiche di competenza.