MINISTERO del LAVORO – Decreto ministeriale n. 8 del 29 gennaio 2024
Criteri e modalità per la determinazione dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1987, n. 40
Art. 1
(Oggetto e definizioni)
1. A decorrere dall’anno 2024, i criteri e le modalità per la determinazione dell’entità dei contributi erogati ai sensi della legge 14 febbraio 1987, n. 40 sono definiti sulla base delle indicazioni di cui al presente decreto, adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della suddetta legge.
2. Ai fini delle disposizioni del presente decreto, si assumono le seguenti definizioni:
a) “ente di coordinamento”: ente che svolge attività di coordinamento operativo a livello nazionale di enti privati gestori di attività formative, ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 40;
b) “ente coordinato”: ente gestore di attività formative, associato, consorziato o organicamente collegato, mediante riferimenti statutari agli enti di cui alla lettera a);
c) “percorsi conclusi”: percorsi di formazione professionale di cui all’articolo 3, comma 4, del presente decreto, per i quali è stato completato, in ogni sua fase, lo svolgimento di tutte le attività programmate come comprovato da dichiarazione di fine attività o da documento equivalente.
Art. 2
(Termini e modalità di presentazione delle richieste)
1. Per l’anno 2024 le istanze di contributo andranno presentate entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.
2. Per gli anni successivi, il termine di presentazione delle istanze è fissato nei termini di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1987, n. 40.
3. Ai fini dell’ammissibilità, le domande di contributo dovranno essere corredate della documentazione di cui all’Allegato A al presente Decreto e relativi sub allegati che costituiscono parte integrante dello stesso e sostituiscono integralmente l’allegato al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 aprile 2015 n. 107/IV/2015.
4. Ai fini dell’ammissibilità e conformità con i criteri definiti all’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 14 febbraio 1987, n. 40, l’istanza di contributo deve rispondere, alla data di presentazione, ai seguenti requisiti:
a) l’ente di coordinamento deve dichiarare e dimostrare di non perseguire scopo di lucro, attraverso l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, o attraverso l’iscrizione ad altri albi o registri, o attraverso il possesso di altro titolo, comprovanti la natura soggettiva di ente senza scopo di lucro ai sensi della normativa vigente;
b) l’ente di coordinamento deve aver svolto comprovata attività di coordinamento di enti coordinati, da almeno una annualità che precede quella per la quale viene presentata istanza del contributo;
c) l’ente di coordinamento non deve trovarsi in alcuna delle cause ostative alla percezione del contributo, sulla base della dichiarazione di cui all’Elenco al comma 3 del presente articolo;
d) l’ente di coordinamento deve dichiarare, in sede di istanza, un minimo di enti coordinati operativi, tale da garantire le funzioni di coordinamento in almeno cinque Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, di cui almeno una Regione del Mezzogiorno. Ai fini dell’operatività, gli enti coordinati di cui al precedente periodo devono dimostrare di aver realizzato almeno 100 ore di unità di durata standard di formazione, nell’ambito dell’attività formativa dichiarata/attestata ai sensi dell’articolo 3;
e) l’ente di coordinamento deve possedere una struttura tecnica e organizzativa idonea allo svolgimento delle attività oggetto di contributo, nella misura minima di tre risorse umane, di cui almeno due dipendenti dedicati a tali mansioni, assunti a tempo pieno o part time per l’intero arco dell’annualità precedente alla presentazione dell’istanza, in applicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro vigente. Ai fini del calcolo del numero dei due dipendenti i lavoratori part time sono computati pro-quota;
f) gli enti coordinati di cui alla lettera d) devono essere dotati di accreditamento regionale alla formazione;
g) l’ente di coordinamento e gli enti coordinati non possono essere presenti in più di una istanza, pena l’inammissibilità delle istanze;
h) le ore di attività formativa dichiarate/attestate da parte degli enti di coordinamento devono risultare attuate esclusivamente dai rispettivi enti coordinati, pena l’inammissibilità dell’istanze.
5. Ferma restando l’applicazione diretta dei requisiti di cui all’articolo 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 40, al fine di garantire una applicazione graduale e progressiva delle previsioni di cui al presente decreto, i requisiti di cui al comma 4, lettere a), b), d) e f) entrano in vigore a decorrere dall’annualità 2025. Il criterio di cui al comma 4 lettera e), limitatamente all’annualità 2024, è sostituito dal corrispondente criterio previgente come definito al decimo punto elenco della “Documentazione inerente i requisiti di ammissibilità” nell’allegato del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 aprile 2015 n. 107/IV/2015.
6. Ai fini dell’ammissibilità, l’istanza di contributo deve prevedere una quota pari ad almeno il 20% e non superiore al 70% del piano finanziario riservata al finanziamento di azioni di sistema finalizzate a favorire la promozione, l’innovazione, l’ampliamento, l’aggiornamento, la personalizzazione e la transizione all’apprendimento duale dell’offerta di formazione professionale o l’aggiornamento tecnologico delle dotazioni tecniche e strumentali degli enti gestori di attività formative. Con esclusivo riferimento alle azioni di cui al primo periodo, gli enti di coordinamento sono autorizzati preventivamente all’utilizzo del logo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto degli usi consentiti dalla legge e in conformità alle disposizioni operative vigenti.
Art. 3
(Ripartizione del contributo)
1. Il contributo erogabile a ciascun ente di coordinamento beneficiario verrà assegnato, previa richiesta formulata ai sensi dell’articolo 2 del presente decreto, secondo i criteri di seguito elencati:
a) attività formativa dichiarata/attestata, a cui sarà riservato il 70% delle risorse;
b) numero di Regioni e Province autonome nelle quali viene raggiunto un minimo di 6.000 ore annue, a cui sarà riservato il 20% delle risorse;
c) numero dei dipendenti dell’ente di coordinamento, superiore alla soglia di cui all’articolo 2, comma 4, lettera e), e comunque fino ad un massimo di due dipendenti per ciascuna Regione e Provincia autonoma per la quale è dichiarata/attestata l’attività formativa, a cui sarà riservato il 10% delle risorse.
2. Ai fini della dichiarazione di atto di notorietà attestante lo svolgimento delle attività formative (di seguito DSAN) rientranti nell’ambito delle competenze statali come definite dall’articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione e dalle vigenti normative in materia, le istanze di contributo dovranno fare riferimento esclusivamente alle seguenti tipologie di attività formativa:
a) percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, finalizzati al conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale;
b) percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore di cui all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, finalizzati al conseguimento di un Certificato di specializzazione tecnica superiore;
c) percorsi di formazione professionale finanziati anche parzialmente dai fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge n. 388 del 2000;
d) percorsi di formazione professionale autorizzati o finanziati anche parzialmente dalle Regioni e Province autonome, finalizzati al conseguimento di una qualificazione regionale rilasciata ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del 30 giugno 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
3. Ai fini della determinazione dell’attività formativa dichiarata/attestata, per le tipologie di attività formativa di cui al comma 2, sono assunte convenzionalmente le seguenti unità di durata standard valide per tutti i percorsi conclusi nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno che precede quello per il quale viene presentata l’istanza di contributo:
a) per le tipologie di cui al comma 2, lettere a) e b), 1.000 ore di unità di durata standard;
b) per le tipologie di cui al comma 2, lettera c), 25 ore di unità di durata standard;
c) per le tipologie di cui al comma 2, lettera d), 300 ore di unità di durata standard.
Art. 4
(Tipologia dei controlli a campione)
1. I controlli a campione sulle informazioni contenute nella DSAN, presentata a corredo dell’istanza di contributo per l’annualità di riferimento, saranno effettuati secondo le modalità indicate nel decreto ministeriale 24 marzo 2003 n. 69/VI/2003.
2. L’articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 24 marzo 2003 n. 69/VI/2003 è così sostituito: “il controllo a campione viene fissato, relativamente alla DSAN presentata da ciascuno degli enti di coordinamento avente diritto, in misura non inferiore al 30% del numero di amministrazioni interessate alla certificazione dei dati”.
3. L’articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 24 marzo 2003 n. 69/VI/2003 è così sostituito: “un corso si intende non certificato, quando non è identificato tra quelli di competenza dell’amministrazione certificante o quando presenta errori in almeno uno degli elementi identificativi quali, a titolo esemplificativo, la tipologia formativa, la data di conclusione e l’ente coordinato attuatore, fatti salvi i casi di interventi correttivi da parte dell’Amministrazione certificatrice”.
Art. 5
(Limiti temporali dei costi ammissibili)
1. Il limite temporale dei costi ammissibili coincide con l’anno solare di ciascuna annualità di finanziamento.
Art. 6
(Modalità di erogazione)
1. Con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si provvede, nell’ambito delle disponibilità dell’anno di riferimento, a ripartire il predetto contributo secondo i criteri e le modalità di cui all’articolo 3 del presente decreto.
2. L’erogazione dell’acconto, pari all’80% del contributo, è subordinata alla presentazione di polizza fideiussoria, del piano finanziario rimodulato sulla base del contributo assegnato, comprensivo della relazione analitica a preventivo delle attività di cui all’articolo 2, comma 6, nonché alla verifica di regolarità contributiva sulla base del Documento Unico di Regolarità Contributiva e alla verifica, nei casi richiesti dalla legge, ai sensi dell’articolo 48-bis del dPR 602/1973 e successive modificazioni.
3. L’erogazione del saldo, nel limite del 20% del contributo assegnato, è subordinata alla trasmissione del bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario dell’annualità per la quale è stata presentata istanza e relativi atti di approvazione e relazione del Collegio dei Revisori, del rendiconto finale dei costi sostenuti, comprensivo della relazione analitica a consuntivo delle attività di cui all’articolo 2, comma 6, nonché all’esito delle verifiche amministrativo contabili svolte dai competenti servizi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e delle verifiche di regolarità di cui al comma precedente.
Art. 7
(Disposizioni finali)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 3 marzo 1987 n. 125, recante “Criteri e modalità per la determinazione dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1987, n. 40, recante norme per la copertura delle spese generali di amministrazioni degli enti privati gestori di attività formative;
b) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 21 dicembre 2007 n. 321/VI/2007, che fissa i criteri e le modalità per l’erogazione del contributo L. 40/87 per l’anno 2008;
c) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 giugno 2014 n. 457\Segr D.G.\2014, che fissa i criteri e le modalità per l’erogazione del contributo L. 40/87 per l’anno 2014;
d) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 aprile 2015 n. 107/IV/2015, recante “Criteri e modalità per la determinazione dei contributi previsti dalla legge 40/87”.
2. Ferme restando le previsioni di cui al presente decreto, con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sarà possibile aggiornare o integrare l’Allegato A e relativi sub allegati.
Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it. Le relative disposizioni avranno efficacia dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Allegato
(Testo dell’allegato)
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