MINISTERO del LAVORO – Decreto ministeriale n. 95 del 9 luglio 2025
Protocollo quadro su emergenze climatiche negli ambienti di lavoro
Articolo 1
(Adozione del “Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro”)
1. Al fine di garantire l’omogeneità di applicazione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche, è adottato il “Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro”, di cui all’Allegato A sottoscritto anche per adesione, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Articolo 2
1. I datori di lavoro trasmettono alla sede dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente gli accordi, sottoscritti a livello territoriale con la parte sindacale in attuazione dell’allegato protocollo, che prevedono l’erogazione di misure di integrazione salariale volte a fronteggiare eccezionali situazioni climatiche.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, www.lavoro.gov.it.
Allegato A
Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro.
Il cambiamento climatico sta seriamente compromettendo la futura sostenibilità ambientale ed economica a livello globale comportando, allo stesso tempo, l’esposizione delle lavoratrici e dei lavoratori ad ulteriori rischi per la salute e la sicurezza durante lo svolgimento delle attività lavorative, in particolare per quelle che più direttamente ne subiscono gli effetti di danno.
Ferme restando le misure per la prevenzione dei rischi connessi alle differenti condizioni climatiche previste specificatamente mediante indicazioni e misure per la popolazione dettate dal Ministero della Salute, vanno considerati specifici aspetti connessi allo svolgimento di alcune mansioni lavorative, nell’ambito di differenziati settori, territori, attività lavorative e processi industriali e lavorativi, che potranno trovare declinazione mirata attraverso interventi di regolazione contrattuale, anche siglando mirate intese tra le parti ai diversi livelli, per migliorare le tutele, adottando procedure concordate di prevenzione dei rischi determinati dalle emergenze.
È noto, infatti, che il cambiamento climatico rappresenta una minaccia specialmente per alcuni contesti lavorativi nei quali sono previste mansioni dove è richiesto lo svolgimento di lavorazioni in ambienti all’aperto (c.d. outdoor) e anche nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici c.d. indoor, costretti a svolgerle in condizioni non adeguate al rispetto dei criteri minimi di tutela. Ad esempio, al fine, pertanto, di attivare tempestivamente tutte le misure di prevenzione e protezione in caso di eventi climatici avversi legati al caldo, il datore di lavoro si deve avvalere del bollettino ufficiale di previsione e allarme riferita alla propria città (sito di riferimento: www.salute.gov/caldo), ovvero di altri strumenti idonei, effettuando un costante monitoraggio preventivo delle condizioni meteorologiche.
A fronte delle disposizioni previste dalla decretazione specifica, in particolare sulla regolazione degli ammortizzatori sociali, utilizzabili per le suddette emergenze e nei termini previsti per i diversi settori produttivi (CIGO, CISOA), demandando ai provvedimenti delle Amministrazioni coinvolte (INL, INAIL, MdS) per quanto concerne le regole generali di tutela della salute e sicurezza, emessi espressamente per la gestione delle emergenze, il presente protocollo promuove le buone pratiche al fine di scongiurare infortuni e malattie professionali, come anche eventi e condizioni di malessere, connessi alle emergenze climatiche.
L’obiettivo prioritario è coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.
Particolare attenzione viene posta, ad esempio, agli strumenti dell’informazione, della formazione, della prevenzione, della corretta attuazione della sorveglianza sanitaria e della valutazione dei rischi, al fine di determinare misure adeguate di tutela, contribuendo a realizzare un contesto di lavoro più sano e sicuro, migliorando il benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, promuovendo e sviluppando, attraverso il sistema proprio del modello prevenzionale e all’interno delle relazioni industriali, una attività specifica contrattuale mirata.
Le Parti firmatarie del presente protocollo intendono indicare, in una cornice di buone prassi, percorsi di intervento e misure condivise, valide anche nel caso di presenza di studenti in PCTO o nelle altre forme di istruzione e formazione e di tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs 81/2008, che declinati nei diversi eventuali accordi attuativi riferibili ai contesti lavorativi settoriali, territoriali e aziendali, mediante la partecipazione delle rappresentanze sindacali (contrattuali e specialistiche) ai diversi livelli potranno costituire, sulla base delle esigenze e condizioni specifiche, la base fondamentale per puntare a coniugare le tutele con la continuità dello svolgimento del lavoro.
Si stabilisce che
i datori di lavoro, fermo restando l’obbligo di dare completa attuazione alla normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che già fornisce il quadro per la protezione delle lavoratrici e dei lavoratori, si riferiscono agli accordi attuativi del presente protocollo quadro eventualmente stipulati in sede nazionale di categoria, territoriali o aziendali, per la condivisione delle esigenze di contenimento dei rischi derivanti dalle emergenze climatiche, tra le quali l’esposizione ad alte temperature, nell’ottica di una piena tutela delle condizioni psicofisiche delle lavoratrici e dei lavoratori.
La valutazione del rischio di cui all’articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008 deve pertanto includere tutti i rischi per la salute e sicurezza, anche in relazione a quanto disposto dall’articolo 180 in materia di microclima (NOTA 1). Così, il suo aggiornamento e il relativo documento, ai sensi dell’art.29 del medesimo decreto legislativo.
In ambito emergenziale, quale declinato dalla normativa e dalle disposizioni eventualmente adottate dalle autorità, le parti sindacali e datoriali, alla luce del presente protocollo, si impegnano ad attivare tavoli contrattuali nazionali settoriali, territoriali o aziendali, volti a declinare le buone prassi e le misure necessarie e condivise per le realtà specifiche dei diversi settori, delle dimensioni aziendali, dei territori e dei processi industriali e lavorativi, che potranno diventare parte integrante dei relativi CCNL vigenti.
Il presente protocollo quadro intende valorizzare le iniziative (anche contrattuali) già assunte in sede nazionale di categoria, territorio o azienda.
Di seguito alcuni possibili temi di intervento, in un quadro di buone prassi, volte a costituire base utile di confronto per l’azione che si potrà svolgere sui tavoli contrattuali sopracitati in tema di prevenzione e protezione dei lavoratori e delle lavoratrici in caso di eventi straordinari legati ai cambiamenti climatici o anche in prospettiva prevenzionale di lungo periodo:
- Informazione/formazione
- Sorveglianza sanitaria
- Abbigliamento/indumenti/dpi
- Riorganizzazione turni e orari di lavoro
In relazione all’adozione degli accordi attuativi del presente Protocollo quadro in sede di categoria, territorio o azienda, potranno essere previsti criteri di premialità per le imprese aderenti, riconosciuti dall’Inail in relazione agli strumenti di incentivazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro individuati dalla normativa di riferimento, senza che questo comporti incrementi della spesa pubblica.
Le parti auspicano che gli eventuali provvedimenti adottati in sede locale tengano conto delle indicazioni eventualmente adottate in attuazione del presente Protocollo quadro.
Verifica e aggiornamento del protocollo
Nell’ambito della verifica dell’applicazione dell’attuazione delle indicazioni previste nel presente protocollo le Parti si incontreranno periodicamente e comunque entro sei mesi dalla sua sottoscrizione.
Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa congiunta dei soggetti firmatari del presente Protocollo, specifici Gruppi di lavoro per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle Autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per la gestione delle emergenze climatiche.
Supporto al protocollo
Le parti sottoscrittrici del presente Protocollo quadro richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di recepirlo formalmente con l’impegno di supportarne l’efficacia adottando tutte le misure necessarie:
– per assicurare ai lavoratori ed alle lavoratrici i necessari interventi di tutela (ad esempio, quelli legati all’ampio ed automatico ricorso agli ammortizzatori sociali in tutte le ipotesi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, anche in caso di lavoro stagionale. In particolare, lo scomputo dei periodi previsti dalla disciplina degli ammortizzatori sociali ordinari per eventi oggettivamente non evitabili dal limite massimo di durata della cassa integrazione stessa;
– per supportare il sistema produttivo, in relazione alla necessità di rimodulazione dell’orario di lavoro, nell’orientare i provvedimenti che dovessero condizionarne l’applicazione;
– per qualificare formalmente le ordinanze, ovvero i protocolli attuativi, come elementi giustificativi per assicurare alle imprese le tutele contro tutte le eventuali responsabilità, come, ad esempio, quelle connesse con il ritardo della consegna dei lavori legato agli eventi climatici estremi qui considerati.
—
Note:
(1) Nelle attività ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del decreto legislativo 81 del 2008 (cantieri temporanei o mobili), il Coordinatore per la progettazione, qualora previsto, all’atto dell’elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) dovrà prendere in considerazione anche il rischio microclima, e prevedere misure di prevenzione idonee al fine di ridurre il rischio come, ad esempio, la presenza di aree di ristoro adeguate alle pause, la variazione dell’inizio delle lavorazioni, e cc. Anche i datori di lavoro delle ditte in appalto dovranno prevedere, all’interno dei relativi POS, misure specifiche di organizzazione delle lavorazioni in cantiere, quali, ad esempio, l’idoneità dei DPI alla stagione in corso, la possibilità di pause o l’anticipo/posticipo delle lavorazioni, la fornitura di bevande, l’accesso all’ombra, ecc., come previsto dall’articolo 96, co. 1, lett. d), decreto legislativo n. 81 del 2008.
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