MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI – Circolare n. 16 dell’ 8 ottobre 2025
Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 27, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 e successivi decreti ministeriali ed accordi di programma – Art. 53-ter Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96
1. Contesto normativo
Come noto l’articolo 53-ter (NOTA 1) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, attribuisce alle Regioni la facoltà di destinare le risorse finanziarie di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 – già assegnate per i trattamenti di cassa integrazione straordinaria previsti per le aziende operanti nelle aree di crisi industriali complesse – alla prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga di soggetti che erano dipendenti di imprese stanziate sui succitati territori.
Tanto premesso, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo con nota protocollo n. 8434 dell’11 settembre 2025, si forniscono di seguito le indicazioni e i chiarimenti operativi.
2. Ambito di applicazione
Il trattamento in oggetto è concesso a soggetti:
– già dipendenti di imprese con unità produttiva in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta con decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successivi decreti del Ministero delle imprese e del made in Italy ed accordi di programma;
– risultanti alla data del 1° gennaio 2017 beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga. Sono esclusi, pertanto, i lavoratori che abbiano terminato il trattamento di mobilità il 31 dicembre 2016, i quali non possono essere considerati beneficiari alla data del 1° gennaio 2017, fermo restando le norme specifiche che il legislatore ha previsto per determinate platee di lavoratori (NOTA 2).
3. Presentazione e istruttoria delle istanze
La Regione, espletate le attività di competenza e all’esito dell’istruttoria delle domande presentate dai potenziali beneficiari del trattamento di sostegno al reddito in oggetto, inoltra istanza alla Direzione generale, all’indirizzo PEC Dgammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it, specificando:
a) il fabbisogno finanziario del trattamento richiesto, sia complessivo – ovvero relativo a tutte le posizioni ritenute ammissibili ad esito della succitata istruttoria – che riferito al singolo potenziale beneficiario;
b) l’elenco dei potenziali beneficiari della misura di sostegno al reddito, come da modello excel allegato, da compilare con i seguenti dati, al fine di poter verificare i requisiti previsti dalla norma:
– nominativo e codice fiscale degli stessi;
– data licenziamento e inizio trattamento mobilità ordinaria o in deroga;
– ragione sociale dall’azienda di cui erano dipendenti e matricola INPS;
– area di crisi industriale complessa di riferimento;
– data inizio e durata del periodo richiesto;
– data inizio e data fine del precedente trattamento autorizzato al fine di verificare il requisito della prosecuzione, senza soluzione di continuità, tra i due trattamenti richiesti;
– numero di proroghe specifiche per lavoratore.
c) la conferma della presa visione dell’informativa privacy da parte di tutti i potenziali beneficiari della misura;
d) il Piano di politiche attive, adottato secondo le modalità di carattere regionale normativamente previste per i Piani di programmazione e monitoraggio;
e) una relazione contenente:
– le specifiche misure previste per la riqualificazione e/o il reinserimento dei lavoratori dell’elenco
di cui al punto b) da porre in essere nel periodo richiesto;
– il numero effettivo dei partecipanti presi in carico da parte dei servizi per il lavoro competenti ed il dettaglio dei percorsi effettuati nel corso del trattamento precedente per ciascun beneficiario.
Le attività svolte saranno oggetto di verifica a campione in collaborazione con la Direzione Generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all’occupazione nel sistema informativo unitario lavoro ex art. 13 del d.lgs. n. 150/2015.
Con riferimento alle istanze pervenute dalle Regioni, la Direzione generale accerta la sussistenza dei seguenti requisiti:
1. appartenenza del beneficiario alla categoria di cui al paragrafo 2 “Ambito di applicazione”;
2. continuità del trattamento tra il periodo già concesso e quello nuovo richiesto;
3. durata del trattamento richiesto, che può essere concesso per un massimo di dodici mesi;
4. sussistenza della programmazione di misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale, come specificato al paragrafo 3, lett. d) e destinate ai potenziali beneficiari;
5. sussistenza delle risorse disponibili al netto dei trattamenti di Cassa integrazione straordinaria in deroga autorizzati per le medesime aree.
La verifica della sostenibilità finanziaria del trattamento di prosecuzione della mobilità in deroga viene espletata, infatti, tenendo conto delle assegnazioni effettuate con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze di ripartizione delle risorse previste dalle diverse leggi di bilancio riportanti il finanziamento e l’autorizzazione annuale all’intervento.
Così come chiarito nella nota dell’Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prot. 6597 del 28 settembre 2017, spetta alla Regione l’accertamento, e la conseguente assunzione di responsabilità, in ordine al requisito della provenienza del beneficiario da un’azienda ubicata in un’area di crisi industriale complessa unitamente alle specifiche misure di politica attiva ed agli altri dati richiesti.
All’esito positivo dell’istruttoria, la Direzione generale comunica alla Regione, e per conoscenza all’INPS, l’accertata sostenibilità finanziaria. A seguito di detta comunicazione, la Regione potrà procedere ad autorizzare il trattamento in questione.
Le decretazioni regionali, da trasmettere all’INPS, devono espressamente indicare il riferimento normativo dell’articolo 53-ter del decreto-legge n. 50 del 2017.
4. Monitoraggio
La Direzione Generale degli ammortizzatori sociali verifica, in collaborazione con l’INPS, l’ammontare delle risorse annualmente autorizzate, al fine di disporre di un quadro costantemente aggiornato delle somme a disposizione delle Regioni, comprensive dei residui riferiti ad annualità precedenti.
La Direzione provvede a monitorare annualmente il numero dei lavoratori destinatari della misura anche al fine di trasmettere detto dato alla Direzione Generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all’occupazione per valutarne l’impatto.
La presente circolare annulla e sostituisce integralmente la circolare n. 13 del 27 giugno 2027.
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Note:
(1) L’articolo così recita: “ Le risorse finanziarie di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità e a prescindere
dall’applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 83473 del 1° agosto 2014, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.
(2) In tal senso, l’art. 142 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (ndr comma 142 della legge 27 dicembre 2017, n. 205), recita: ”nelle aree di crisi industriale complessa di cui al comma 140 può essere concesso un trattamento di mobilità in deroga, della durata massima di dodici mesi, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018 e nell’ambito del limite di spesa complessivo stabilito dal comma 143, a favore dei lavoratori che cessano la mobilità ordinaria o in deroga nel semestre dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018, prescindendo anche dall’applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 1° agosto 2014, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Il lavoratore decade dalla fruizione del trattamento qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo”.