MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI – Circolare n. 7 del 31 marzo 2025

Indicazioni in merito al limite minimo per il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità e la stipula del Patto di servizio

Il limite minimo di età per il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità e la stipula del Patto di servizio è fissata al compimento dei 16 anni di età, per effetto dell’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che sancisce le disposizioni in materia di istruzione obbligatoria.

Sulla base di tale presupposto, da ultimo, il messaggio numero 750 del 20 febbraio 2024 reso dall’INPS, sulla base del parere espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali avente ad oggetto precisazioni in merito di accesso alle indennità NASpI e Dis-coll, lo stato di disoccupazione e limiti di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego, ha chiarito che detto limite di età “rileva anche ai fini dell’accesso alla NASpI e alla DIS-COLL in relazione alla non possibilità di rilascio della DID per i soggetti di età inferiore ai 16 anni, con conseguente esclusione di accesso alle medesime prestazioni”.

Fermo restando quanto sopra esposto e confermate le indicazioni ivi contenute, talune fattispecie emerse nell’ambito degli interventi PNRR “Programma” GOL e “Rafforzamento sistema duale” palesano l’esigenza, a normativa vigente, di regolare l’operatività relativa ad una particolare casistica.

Stante, infatti, il limite di età per la presa in carico da parte dei servizi per l’impiego fissato a 16 anni in base alla normativa vigente, sussistono previsioni di norma che consentono l’assolvimento dell’istruzione obbligatoria nell’ambito di percorsi di studio e formazione svolti con contratto di apprendistato cosiddetto di primo livello anche a partire dal quindicesimo anno di età. Il riferimento normativo di maggiore rilievo, a tale riguardo, è rappresentato dall’articolo 43, comma 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che prevede possano essere assunti, con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il diploma di istruzione secondaria superiore (finalizzati all’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto dovere all’istruzione e formazione) “i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25”.

Pertanto, ferma restando la casistica generale, tale previsione rende necessario prevedere anche la possibilità residuale, ben limitata e circostanziata, di una presa in carico da parte dei servizi per l’impiego al compimento dei 15 anni di età, a condizione che la stessa sia finalizzata esclusivamente all’orientamento per l’assolvimento del diritto dovere di istruzione e formazione attraverso i percorsi di formazione professionalizzante in modalità duale, anche ai fini dell’accompagnamento all’inserimento lavorativo con un contratto di apprendistato ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 81/2015. Tale previsione mira a favorire l’intercettazione di minori in particolari condizioni di fragilità nel percorso di studio, mettendo a disposizione, per gli allievi e le loro famiglie, servizi di presa in carico, di orientamento e rinvio strutturato verso opportunità formative personalizzate al fine dell’assolvimento diritto-dovere all’istruzione e formazione attraverso il conseguimento di una qualificazione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.