MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI – Comunicato del 25 luglio 2023
Linee guida sui programmi di formazione professionale e civico-linguistica all’estero: pubblicate le Faq
I programmi di formazione professionale e civico-linguistica all’estero: le risposte alle domande più frequenti (informazioni aggiornate al 25 luglio 2023).
Il cd. “Decreto Cutro” (D.L. 20/2023, come convertito dalla Legge 50/2023) ha modificato l’articolo 23 del Testo Unico dell’immigrazione (D. Lgs. 286/1998), ponendo al di fuori delle quote del Decreto Flussi gli ingressi dei cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che abbiano completato programmi di formazione professionale e civico-linguistica approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato e pubblicato le Linee guida dedicate alle modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e i criteri per la loro valutazione.
Cosa si intende per programmi di formazione professionale e civico-linguistica?
Sono programmi finalizzati alla realizzazione di attività formative: i corsi professionali mirano a fornire ai partecipanti conoscenze specifiche per l’esercizio di una determinata professione o attività lavorativa, ivi incluse nozioni di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro; i corsi di formazione civico-linguistica forniscono ai partecipanti le competenze linguistiche e civiche, necessarie per avviare un processo di integrazione nel contesto socio-culturale e lavorativo in Italia.
Chi sono i destinatari dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica?
I cittadini stranieri residenti in Paesi terzi e/o gli apolidi e gli stranieri rifugiati, presenti in Paesi Terzi di primo asilo o di transito.
Chi può proporre i programmi di formazione professionale e civico-linguistica?
Possono essere soggetti proponenti, singolarmente o in forma di partenariato:
– Regioni/Province autonome e altri Enti locali, loro unioni e consorzi (così come elencati all’art. 2 del d.lgs. n. 267/2000), ovvero loro singole articolazioni purché dotate di autonomia organizzativa e finanziaria
– Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché proprie associazioni e articolazioni
– Organizzazioni internazionali ed intergovernative
– Enti e associazioni operanti nel settore dell’immigrazione iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati
– Università e Istituti di ricerca, ITS Academy, Centri Provinciali per l’Istruzione degli adulti (CPIA), di cui al D.P.R 263/2012 e al Decreto 12 marzo 2015
– Operatori pubblici e privati accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro ai sensi del D.lgs. 276/2003 e del D.lgs. 150/2015
– Organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro iscritti all’Elenco dell’Agenzia per la Cooperazione italiana
– Enti del terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)
– Organismi accreditati dalle singole Regioni/Province Autonome per lo svolgimento di attività di formazione professionale e servizi al lavoro ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 n. 166.
Che informazioni devono contenere i programmi?
I programmi dovranno necessariamente riportare:
– i profili professionali e i relativi settori d’impiego, sulla base di un’accurata analisi dei fabbisogni del mercato del lavoro italiano;
– le modalità di selezione dei destinatari della formazione nel Paese di realizzazione del programma formativo;
– le modalità dettagliate delle attività di formazione professionale e civico-linguistica con la specificazione della durata e della data prevista di inizio, nonché delle modalità didattiche previste (lezione frontale, FAD, laboratori professionali,) e degli strumenti utilizzati;
– l’indicazione del soggetto attuatore, delle risorse umane coinvolte, delle risorse strumentali utilizzate per lo svolgimento dell’attività, nonché la disponibilità di idonee sedi operative didattiche nel Paese di intervento;
– le modalità di coordinamento con Istituzioni e/o altri soggetti pubblici/privati locali;
– le fonti di finanziamento, a copertura del budget necessario allo svolgimento delle attività formative, nel rispetto del divieto di oneri in capo ai partecipanti;
– modalità di realizzazione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro in Italia ai fini dell’inserimento lavorativo dei destinatari formati;
– modalità per la valutazione e il monitoraggio del percorso proposto.
Quali sono i contenuti essenziali della formazione?
I programmi dovranno necessariamente prevedere:
– la formazione linguistica per il raggiungimento almeno del livello A1 (Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, contenuto nella raccomandazione R(98) 6 emanata dal Consiglio dei Ministri il 17 marzo 1998) ed elementi di educazione civica, per l’acquisizione di una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, dell’organizzazione e del funzionamento delle Istituzioni pubbliche e del contesto socio-culturale italiano;
– la formazione professionale, che dovrà includere nozioni in materia di lavoro e diritti dei lavoratori, elementi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, lessico di settore e sessioni di orientamento al lavoro per il potenziamento delle competenze trasversali e il supporto alla ricerca attiva del lavoro.
La formazione può essere erogata anche a distanza?
La formazione potrà essere erogata con l’utilizzo combinato di metodologie didattiche differenti, tra le quali la formazione a distanza – FAD. È rimessa alla discrezionalità dei soggetti proponenti la facoltà di definire le percentuali di ricorso a questa modalità di erogazione della formazione che, ad ogni modo, non potrà essere esclusiva.
Cosa viene rilasciato ai partecipanti al termine della formazione?
A conclusione dei corsi, ai partecipanti dovrà essere rilasciata un’attestazione degli apprendimenti conseguiti:
– per la formazione linguistica, bisognerà attestare il raggiungimento almeno del livello di lingua A1;
– per la formazione professionale, previo esame finale, dovrà essere rilasciato un attestato di frequenza, con l’indicazione delle conoscenze maturate e delle competenze acquisite grazie al percorso formativo.
Come deve essere accertato il raggiungimento del livello A1 di conoscenza della lingua italiana?
Il raggiungimento del livello di lingua A1 è accertato tramite il superamento di un test organizzato dall’ente formatore e strutturato secondo l’art. 4, co.1, Lett. A del Decreto interministeriale del 7 dicembre 2021.
In alternativa, potrà essere attestato tramite:
– certificazione rilasciata da uno degli enti certificatori riconosciuti (Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università degli Studi Roma Tre, Società Dante Alighieri, Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria), ovvero da altri soggetti convenzionati con i predetti enti certificatori, in conformità con la normativa vigente;
– titolo attestante il livello di conoscenza della lingua italiana, rilasciato da un Istituto di cultura italiana all’estero.
I partecipanti che hanno completato con successo il percorso formativo (professionale e civico linguistico) possono lavorare in Italia?
Sì. Il cittadino straniero – residente all’estero e/o apolide o rifugiato riconosciuto dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle Autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito – che ha completato con successo un percorso di formazione professionale e civico-linguistica disciplinato dall’art. 23 del Testo Unico dell’immigrazione, può fare ingresso e soggiornare in Italia per lavoro subordinato, a fronte della richiesta nominativa presentata da un datore di lavoro.
Il nulla osta per lavoro subordinato viene rilasciato al di fuori delle quote previste dal decreto flussi. La domanda di visto di ingresso deve essere presentata entro sei mesi dalla conclusione del corso di formazione, e deve essere corredata dalla conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro.
Il soggetto organizzatore del programma formativo dovrà comunicare, in fase di avvio, l’elenco dei partecipanti al seguente indirizzo mail: programmi.art23@pec.lavoro.gov.it; allo stesso indirizzo, dovrà, successivamente, comunicare l’elenco di quanti hanno concluso con successo la formazione.
Quale è la procedura per l’approvazione dei programmi?
I soggetti proponenti devono inviare al MLPS (programmi.art23@pec.lavoro.gov.it) il programma di formazione professionale e civico-linguistica, che sarà esaminato da una Commissione interministeriale di valutazione convocata periodicamente dalla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione.
Tutte le eventuali variazioni, rispetto al programma approvato, andranno comunicate al MLPS.
Al MLPS dovrà, inoltre, essere inviata una relazione conclusiva al termine del corso di formazione.
Quali sono i criteri di valutazione e di approvazione dei programmi?
La Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione – unitamente alle altre amministrazioni coinvolte nella Commissione interministeriale – procederà all’esame della proposta valutando la rispondenza all’art. 23 del T.U.I. e alle Linee Guida, con riferimento alla progettazione, all’organizzazione e alla coerenza con la domanda di lavoro.
Come vengono finanziati i programmi di formazione?
L’individuazione delle fonti di finanziamento è a carico dei soggetti proponenti, che possono far ricorso a risorse pubbliche e/o private.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI - Comunicato del 7 luglio 2023 - Adottate le Linee Guida sui programmi di formazione professionale e civico-linguistica all’estero
- MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI - Comunicato del 12 settembre 2023 - Programmi di formazione all’estero, aggiornate le FAQ
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