MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI – Decreto ministeriale del 7 agosto 2025
Definizione di forme, contenuti, termini e modalità per l’esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli enti del terzo settore
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente decreto ha ad oggetto:
a) la definizione delle forme, dei contenuti, dei termini e delle modalità per l’esercizio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato «Ministero», e degli Uffici del registro unico nazionale del terzo settore, di seguito denominati «RUNTS», delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio relative al sistema di registrazione e controllo degli enti del terzo settore, di seguito denominati «ETS», di cui all’articolo 2 del presente decreto;
b) la definizione delle modalità di raccordo con le altre amministrazioni interessate e degli schemi delle relazioni annuali di cui all’articolo 95 comma 2 del decreto legislativo 117 del 2017;
c) la definizione dei criteri, requisiti e procedure per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di controllo da parte delle reti associative nazionali, di seguito denominate «RAN», e degli enti accreditati come centri di servizio per il volontariato, di seguito denominati «CSV», delle forme di vigilanza da parte del Ministero sui Soggetti autorizzati e dei criteri per l’attribuzione ad essi delle relative risorse finanziarie, ove previste.
2. Sono fatte salve l’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro, l’attività di controllo di competenza di altre amministrazioni, nonchè le diverse tipologie di controlli previste dalle disposizioni vigenti, con particolare riguardo ai controlli di cui all’articolo 94 del decreto legislativo n. 117 del 2017 da parte dell’amministrazione finanziaria. L’amministrazione finanziaria trasmette al competente Ufficio del RUNTS gli elementi utili a valutare la cancellazione di un ETS dal RUNTS, risultanti dalle attività di controllo da essa svolte, secondo quanto disposto dall’art. 94 comma 2 del decreto legislativo n. 117 del 2017. Sono altresì fatti salvi i controlli amministrativi e contabili delle amministrazioni pubbliche e degli enti territoriali che erogano risorse finanziarie o concedono l’utilizzo di beni immobili o strumentali di qualsiasi genere agli ETS per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, necessari a verificarne il corretto impiego da parte degli ETS beneficiari.
3. I controlli sugli ETS, di cui al presente decreto, sono esercitati nell’interesse pubblico e a tutela della funzione sociale svolta dagli enti medesimi. Se ne ricorrono i presupposti i competenti Uffici del RUNTS, all’esito dei controlli esperiti dai soggetti autorizzati, adottano i provvedimenti previsti dal decreto legislativo n. 117 del 2017, con particolare riferimento agli articoli 32, comma 1-bis, 35, comma 1-bis, 48, comma 4, 50, comma 1.
Se ne ricorrono i presupposti, essi irrogano altresì le sanzioni di cui all’articolo 48 dello stesso decreto legislativo n. 117 del 2017.
Le risultanze dei controlli sono acquisite ai fini della revisione periodica del RUNTS, ai sensi dell’articolo 51 del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017. L’Ufficio del RUNTS competente può utilizzare gli esiti dei controlli effettuati nei confronti degli ETS costituiti in forma di fondazione per l’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile.
4. Il Ministero autorizza, ai sensi delle disposizioni del presente decreto, le RAN e i CSV, di seguito congiuntamente denominati «Soggetti autorizzati», che ne facciano richiesta, all’esercizio dell’attività di controllo nei confronti degli ETS ad essi aderenti.
5. Ai fini del presente decreto, si considerano «enti aderenti» gli ETS che abbiano dichiarato al RUNTS, con le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, n. 106, la propria affiliazione ad un soggetto autorizzato.
6. Il presente decreto non si applica agli enti in possesso della qualifica di impresa sociale, che sono sottoposti a vigilanza ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 112 del 2017 e relative disposizioni di attuazione.
7. Il presente decreto non si applica altresì alle società di mutuo soccorso, anche se iscritte nella sezione f) del RUNTS, che sono sottoposte a vigilanza ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e relative disposizioni di attuazione.
Art. 2
Enti del terzo settore sottoposti a controllo
1. Sono sottoposti ai controlli di cui al presente decreto esclusivamente gli ETS iscritti nelle sezioni a), b), c), e) e g) del RUNTS, compresi quelli in scioglimento volontario o in concordato preventivo, ad eccezione di quelli sottoposti a gestione commissariale ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del codice civile, e alle procedure concorsuali di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
Art. 3
Finalità e forme di controllo
1. I controlli sugli ETS accertano:
a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all’iscrizione nel RUNTS;
b) il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
c) l’adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione nel RUNTS.
2. I controlli sono «ordinari» o «straordinari».
3. Sono «ordinari» i controlli programmati di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e all’articolo 21 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, n. 106, condotti a scadenza triennale su tutti gli ETS di cui al precedente articolo 2, secondo le disposizioni del presente decreto.
4. Sono «straordinari» i controlli disposti dal competente Ufficio del RUNTS sulla base di esigenze di approfondimento derivanti dagli esiti dei controlli ordinari, nonchè ogni qualvolta ed in qualsiasi momento esso lo ritenga opportuno in ragione di atti o fatti, rilevanti per le finalità elencate al comma 1, di cui sia venuto a conoscenza, anche su segnalazione di altre amministrazioni.
Art. 4
Soggetti responsabili del controllo
1. Sono «Soggetti responsabili» dei controlli di cui al presente decreto gli Uffici del RUNTS e i soggetti autorizzati.
2. I controlli ordinari sono effettuati:
a) dai soggetti autorizzati sugli enti ad essi aderenti;
b) dai soggetti autorizzati, a seguito della stipula di apposite convenzioni con altre reti associative ed altri CSV, sugli enti aderenti a questi ultimi salvo quanto previsto dal successivo comma 4;
c) dai soggetti autorizzati, a seguito della stipula di apposite convenzioni con gli Uffici del Runts, sugli enti non aderenti ad alcun soggetto autorizzato nè ad altre reti associative e ad altri CSV convenzionati di cui alla lettera b);
d) dagli Uffici del RUNTS sugli enti non aderenti ad alcun soggetto autorizzato, che non rientrino nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c).
3. Le convenzioni di cui alle lettere b) e c) sono trasmesse al Ministero, che le pubblica, anche per estratto, sul suo sito internet. I soggetti autorizzati che hanno sottoscritto le convenzioni comunicano al sistema informativo del RUNTS i dati necessari per mettere in relazione gli enti da controllare con il soggetto autorizzato che effettuerà il controllo.
4. I controlli straordinari sono effettuati dagli Uffici del RUNTS sia sugli enti aderenti che sugli enti non aderenti ai soggetti autorizzati.
5. L’Ufficio del RUNTS legittimato per i controlli sugli ETS è l’Ufficio competente ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, n. 106.
6. Se un ente ha aderito a due o più Soggetti autorizzati, il soggetto competente per i controlli ordinari su di esso è:
a) il soggetto autorizzato espressamente scelto dall’ente mediante apposita funzionalità del sistema informativo del RUNTS;
b) nel caso di mancata scelta effettuata ai sensi della precedente lettera a), il Soggetto autorizzato che dalle informazioni disponibili sul RUNTS risulti indicato per primo.
7. Ai soli fini dell’individuazione del soggetto autorizzato responsabile dei controlli ai sensi delle disposizioni precedenti, la revoca dell’adesione non produce effetti se dichiarata al RUNTS successivamente all’avvio dei controlli ordinari.
Art. 5
Modelli di verbale
1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, l’Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero presso il quale è istituito l’ufficio statale del RUNTS approva con apposito decreto i modelli di verbale dei controlli ordinari e straordinari.
2. Le risultanze delle attività di controllo devono essere riportate esclusivamente nel modello di verbale approvato con il decreto direttoriale di cui al comma 1.
Art. 6
Autorizzazione di reti associative nazionali e centri di servizio per il volontariato
1. L’autorizzazione allo svolgimento dei controlli ordinari sugli ETS è rilasciata con decreto dell’Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero presso il quale è istituito l’ufficio statale del RUNTS. Il decreto di autorizzazione è pubblicato sul sito internet del Ministero.
2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, ciascuna RAN e ciascun CSV interessato presenta al Ministero istanza di autorizzazione con dichiarazione di impegno ad effettuare i controlli ordinari sugli enti aderenti, corredata di documentazione comprovante:
a) la propria capacità di effettuare detti controlli, anche avvalendosi delle risorse umane e strumentali delle proprie articolazioni territoriali;
b) la disponibilità di un numero di soggetti incaricati del controllo tale da garantire il regolare ed efficace espletamento delle attività di controllo sugli enti aderenti.
3. Ai fini di cui al comma 2, RAN e CSV devono avere adempiuto gli obblighi di pubblicazione nel RUNTS loro imposti dalla normativa vigente.
4. L’autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza e mantiene validità sino all’avvenuta cancellazione della RAN dall’apposita sezione del RUNTS, alla revoca dell’accreditamento del CSV o fino alla revoca della stessa autorizzazione. Decorso il predetto termine di novanta giorni, l’autorizzazione s’intende rilasciata.
5. Il Ministero forma, aggiorna tempestivamente e pubblica con modalità idonee sul proprio sito internet l’elenco delle RAN e dei CSV autorizzati allo svolgimento dei controlli. Dell’avvenuta autorizzazione allo svolgimento dei controlli è data evidenza nel RUNTS mediante apposita indicazione, visibile al pubblico, nella posizione individuale di ciascuna RAN e di ciascun CSV, quale «Soggetto autorizzato allo svolgimento dei controlli sugli enti aderenti ai sensi dell’articolo 93, comma 6, decreto legislativo n. 117/2017».
6. Nell’effettuazione dei controlli sugli enti aderenti, i soggetti autorizzati sono tenuti ad osservare le disposizioni stabilite dal presente decreto e ad utilizzare i modelli di verbale di cui all’articolo 5.
Art. 7
Vigilanza sui soggetti autorizzati
1. Il Ministero vigila sui soggetti autorizzati per quanto attiene all’osservanza delle disposizioni del presente decreto.
2. L’Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero presso il quale è istituito l’ufficio statale del RUNTS revoca con decreto l’autorizzazione nei seguenti casi:
a) se il soggetto autorizzato richiede la revoca;
b) se il soggetto autorizzato perde i requisiti previsti dalla legge;
c) se sono accertate gravi o frequenti irregolarità nello svolgimento dei controlli;
d) se è accertata, sulla base delle risultanze dei controlli espletati, l’inidoneità del soggetto autorizzato ad assolvere efficacemente l’attività di controllo sugli enti aderenti.
3. La revoca disposta ai sensi della lettera a) del comma precedente produce effetti soltanto a partire dal triennio successivo di controlli. Il soggetto autorizzato è tenuto a effettuare i controlli già programmati per il triennio nel quale la revoca su richiesta è stata disposta.
4. Il soggetto al quale è stata revocata l’autorizzazione non può richiederla nuovamente se non sono trascorsi tre anni dal provvedimento di revoca.
Art. 8
Soggetti incaricati dei controlli: requisiti ed elenchi
1. Nell’effettuazione dei controlli i soggetti responsabili si avvalgono di soggetti incaricati, individuati tra i propri dipendenti o tra collaboratori e professionisti esterni. Per le RAN autorizzate i dipendenti e i collaboratori possono essere individuati anche con riferimento alle relative articolazioni territoriali ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lett. a). Resta ferma in capo ai soggetti responsabili la responsabilità per l’attività di controllo.
2. Gli Uffici del RUNTS rendono pubblico l’elenco dei soggetti da essi incaricati. Ove questi siano collaboratori o professionisti esterni devono essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 5.
3. Ciascun soggetto autorizzato tiene un elenco costantemente aggiornato dei propri soggetti incaricati, lo pubblica sul proprio sito internet e ne dà comunicazione al Ministero. I soggetti autorizzati iscrivono nei propri elenchi dei soggetti incaricati, collaboratori o professionisti esterni solo se in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) aver frequentato con esito positivo, accertato attraverso una prova finale, uno dei corsi di formazione organizzati ai sensi del seguente comma, idonei a fornire le conoscenze necessarie allo svolgimento dei controlli sugli ETS di cui all’articolo 2;
b) aver comprovata esperienza, di durata almeno triennale, nella revisione, controllo, gestione e consulenza ad ETS o in materia di ETS;
c) appartenere ad una delle categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma 2 del codice civile.
4. I soggetti autorizzati e gli ordini professionali, anche in collaborazione tra loro, organizzano i corsi di formazione finalizzati alla maturazione del requisito di cui al comma 3, lettera a) del presente articolo. I corsi hanno una durata non inferiore a quaranta ore e terminano con una prova finale. A seguito del superamento della prova finale viene rilasciata al partecipante una apposita attestazione. Il Ministero individua con decreto i contenuti minimi dei corsi.
5. I soggetti autorizzati e gli ordini professionali, anche in collaborazione tra loro, organizzano altresì specifici corsi di aggiornamento di durata non inferiore a venti ore. Gli Uffici del RUNTS e I soggetti autorizzati cancellano dai propri elenchi dei soggetti incaricati i collaboratori o professionisti esterni di cui al comma 3, lett. a) e b) del presente articolo che non abbiano partecipato ad almeno uno di tali corsi nell’arco di un triennio. I soggetti incaricati appartenenti alle categorie di cui all’articolo 2397, comma 2 del codice civile, non sono tenuti a partecipare ai corsi per mantenere la loro iscrizione negli elenchi.
6. Non possono essere incaricati dei controlli e, se incaricati, decadono dall’ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 2382 e 2399, comma 1, del codice civile.
7. L’incaricato del controllo che abbia già effettuato nell’anno precedente o che abbia in corso un’attività di vigilanza in materia del lavoro o di legislazione sociale a carico di un ETS non può procedere ai controlli di cui al presente decreto nei confronti dello stesso.
8. I soggetti autorizzati non possono dare incarico alla stessa persona di effettuare più di tre procedure di controllo consecutive sullo stesso ETS. Gli Uffici del RUNTS applicano, nella individuazione delle persone che svolgono i controlli, il principio di rotazione degli incarichi, compatibilmente con le risorse umane disponibili.
Art. 9
Soggetti incaricati dei controlli: doveri e poteri
1. I soggetti incaricati dei controlli che non sono già dipendenti di pubbliche amministrazioni, nell’esercizio delle loro funzioni sono incaricati di pubblico servizio. L’ETS assicura ai soggetti incaricati la massima collaborazione possibile durante l’esecuzione dell’incarico.
2. Il soggetto incaricato dei controlli adempie i propri doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico, nonchè in assenza di situazioni di conflitto d’interesse.
3. Il soggetto incaricato risponde della veridicità delle proprie attestazioni e mantiene la riservatezza sui fatti e sui documenti di cui ha acquisito conoscenza in ragione del proprio ufficio.
4. Nella provincia autonoma di Bolzano i controlli sono effettuati nella lingua indicata dall’ETS sottoposto a controllo, a scelta fra quella italiana o tedesca.
Titolo II
I controlli ordinari
Art. 10
Periodicità e programmazione dei controlli ordinari
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 21, ciascun ETS di cui all’articolo 2 è assoggettato a controllo ordinario almeno una volta ogni tre anni. Il termine per il primo controllo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui l’ETS è stato iscritto nel RUNTS.
2. Si intendono controllati nel triennio gli ETS nei confronti dei quali il controllo ordinario, avviato entro il 31 dicembre del terzo anno, si conclude entro i termini stabiliti dall’articolo 14.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascun soggetto responsabile definisce il programma dei controlli ordinari di propria competenza per il successivo triennio, sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 8. Entro la medesima data, il soggetto responsabile carica il programma sull’apposita sezione della piattaforma del RUNTS.
Art. 11
Oggetto dei controlli ordinari
1. Il controllo ordinario verifica, anche attraverso accertamenti effettuati a campione sulla documentazione esibita, il rispetto da parte dell’ente sottoposto a controllo della normativa ad esso applicabile, anche in ragione della sezione del RUNTS in cui è iscritto, ed in particolare che:
a) la denominazione dell’ente è correttamente formata, anche in ragione della sezione di iscrizione nel RUNTS, e la sua forma giuridica è compatibile con la qualifica di ETS e la sezione di iscrizione nel RUNTS;
b) l’ente non è un soggetto escluso ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, e non risulta sottoposto a direzione e coordinamento o controllato da soggetti esclusi, fatte salve le deroghe previste dalla legge;
c) è presente il numero minimo di associati se richiesto dalla legge e la base sociale non è composta in contrasto con quanto previsto dalla disciplina vigente;
d) l’atto costitutivo o lo statuto dell’ente prevedono gli elementi di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 117 del 2017, nonchè quelli previsti per le particolari categorie di ETS;
e) l’ente ha effettivamente svolto attività di interesse generale in via quanto meno prevalente, anche in considerazione della specifica qualifica acquisita e non risultano accertate da parte delle amministrazioni competenti violazioni di norme particolari che ne disciplinano l’esercizio ai sensi dell’art. 92, comma 2 del decreto legislativo n. 117 del 2017;
f) nel caso di avvenuto svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, le stesse sono state esercitate sulla base di apposita disposizione statutaria e in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 e relative disposizioni di attuazione;
g) sono stati rispettati i principi e le linee guida sull’attività di raccolta fondi eventualmente svolta;
h) non è stato distribuito nessun utile, neanche in via indiretta;
i) i bilanci sono stati redatti e depositati in conformità alle previsioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 117 del 2017 e relative disposizioni di attuazione;
j) il bilancio sociale, ove obbligatorio per legge, è stato redatto, depositato e pubblicato in conformità alle previsioni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017 e relative disposizioni di attuazione;
k) sono state pubblicate, ove richiesto dalla legge, le informazioni di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017;
l) sono stati correttamente tenuti i libri sociali obbligatori per legge;
m) sono state rispettate le norme di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 117 del 2017, il registro dei volontari è stato correttamente tenuto e l’obbligo di assicurazione dei volontari di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 117 del 2017 è stato adempiuto;
n) per gli enti iscritti nelle sezioni a) e b) del RUNTS sono stati prevalentemente impiegati volontari associati o aderenti agli enti associati e sussiste il corretto rapporto tra volontari e lavoratori o, in alternativa nel secondo caso tra associati e lavoratori richiesto dalla legge;
o) il patrimonio degli enti con personalità giuridica non è inferiore di oltre un terzo rispetto al patrimonio minimo necessario per conseguire la personalità giuridica;
p) sono stati nominati e sono correttamente composti e funzionanti gli organi sociali essenziali per legge;
q) sono state effettuate le comunicazioni e i depositi al RUNTS che sono obbligatori in forza della normativa vigente;
r) non sussistono cause di scioglimento o estinzione dell’ente.
2. Se l’ente ha la forma giuridica di fondazione, mediante il controllo ordinario si accerta anche che:
a) lo scopo non è divenuto irrealizzabile;
b) non sono state assunte deliberazioni contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione, all’ordine pubblico o al buon costume;
c) gli amministratori non hanno agito in difformità allo statuto, allo scopo della fondazione o alla legge.
3. Il controllo ordinario sugli enti che nel triennio antecedente l’anno di effettuazione del controllo hanno depositato tutti i bilanci con entrate complessive non superiori a 60.000 euro annui, ha esclusivamente ad oggetto gli accertamenti di cui alle lettere a), c), d), f), i), q) e r).
4. Il controllo di cui alla lettera d) del comma 1 non si esegue sugli statuti redatti ai sensi dell’articolo 47, comma 5, del decreto legislativo n. 117 del 2017, se depositati al RUNTS con le corrette modalità.
5. Nel caso di enti religiosi civilmente riconosciuti e di fabbricerie di cui all’articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222, i riferimenti di cui al comma 1 ad atto costitutivo e statuto devono intendersi fatti al regolamento di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 2017.
6. Nei confronti degli enti sottoposti a controllo ordinario, che hanno superato per due esercizi consecutivi almeno due dei tre limiti dimensionali fissati nell’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, l’Ufficio del RUNTS procede, altresì, ai sensi dell’articolo 48, comma 6, del predetto decreto legislativo, all’acquisizione dell’informazione antimafia.
Art. 12
Svolgimento dei controlli ordinari
1. I controlli ordinari sono effettuati da uno o più soggetti incaricati dal soggetto responsabile del controllo a norma dell’articolo 4 del presente decreto. Al momento dell’avvio dell’attività di controllo, il soggetto incaricato dà comunicazione via PEC all’ente.
2. I controlli ordinari sono effettuati attraverso accertamenti documentali, facendo ricorso ai documenti depositati nel RUNTS e ad altri documenti, dati ed informazioni da richiedersi all’ente sottoposto a controllo. A tal fine, le comunicazioni tra soggetto incaricato ed ente sottoposto a controllo avvengono esclusivamente via PEC. Il soggetto incaricato può altresì richiedere documenti ad altre amministrazioni pubbliche.
3. Se dagli accertamenti documentali emerge la necessità di un approfondimento istruttorio, il Soggetto incaricato può effettuare visite nella sede legale dell’ente o negli altri luoghi in cui si svolge la sua attività, anche in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni. In tal caso l’ente sottoposto a controllo esibisce i libri sociali, i registri e i documenti, e fornisce i dati, le informazioni e i chiarimenti richiesti.
4. I controlli di cui al comma 3 (di seguito denominati «controlli in loco»), sono effettuati alla presenza del legale rappresentante dell’ente o di un associato o amministratore appositamente delegato, nel rispetto del principio del contraddittorio. Il rappresentante dell’ente può essere assistito da altri componenti dell’organo di amministrazione, da componenti dell’organo di controllo, associati, dipendenti o professionisti di fiducia.
5. I controlli in loco sono effettuati presso la sede legale dell’ente, ovvero presso altro luogo concordato con il rappresentante dell’ente medesimo, dove si trovano i libri, i registri e i documenti dell’ente.
6. Se i controlli in loco sono effettuati in luogo diverso dalla sede legale dell’ente, il legale rappresentante dell’ente sottoposto a controllo o il suo delegato si recano in detto luogo con i libri sociali, i registri e la documentazione richiesta.
7. Il soggetto incaricato può chiedere copia dei libri sociali, dei registri e degli altri documenti ed ha facoltà di siglarli al fine di impedirne alterazioni o manomissioni.
8. Il soggetto incaricato nei limiti in cui sia utile per gli accertamenti di competenza può effettuare sopralluoghi e verifiche presso sedi secondarie ed altri luoghi in cui si svolge l’attività dell’ente, sentire i singoli soci dell’ente, i dipendenti ed eventuali terzi interessati, dandone conto nel verbale del controllo.
Art. 13
Esiti del controllo ordinario
1. Se dai controlli effettuati non emergono, irregolarità, il soggetto incaricato dei controlli sottoscrive il verbale di avvenuto controllo senza rilievi. Il verbale è trasmesso all’ente via PEC e caricato nel sistema informativo del RUNTS. Il soggetto responsabile del controllo emette l’attestazione di avvenuto controllo e lo pubblica nel RUNTS.
2. Se nel corso del controllo sono state riscontrate irregolarità sanabili, il soggetto incaricato invita l’ente a regolarizzarle, fornendo adeguate istruzioni ed assegnando a tal fine un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine indicato, il soggetto incaricato del controllo verifica l’avvenuta regolarizzazione, dandone atto nel relativo verbale. Nel caso di avvenuta regolarizzazione nei termini si procede ai sensi del comma precedente.
3. Se l’ente non ha provveduto alla regolarizzazione nei termini o se dal controllo sono emerse irregolarità non sanabili, il soggetto incaricato invia il verbale via PEC all’ente, assegnandogli un termine di quindici giorni per l’invio di eventuali osservazioni o controdeduzioni. Decorso il termine ed esaminate le osservazioni pervenute, formalizza nel verbale una proposta motivata, non vincolante per l’Ufficio del RUNTS competente, di adozione del provvedimento da adottarsi nei confronti dell’ente.
4. Se il controllo non ha avuto luogo perchè l’ente è risultato irreperibile, il soggetto incaricato del controllo propone all’Ufficio del RUNTS competente l’adozione del provvedimento di cancellazione dell’ente dal RUNTS.
Art. 14
Durata del controllo ordinario
1. Il controllo ordinario sugli ETS ha avvio con la comunicazione via pec di cui all’articolo 12, comma 1 e si conclude entro novanta giorni, con la pubblicazione dell’attestazione di avvenuto controllo di cui all’articolo 13, comma 1 o con la sottoposizione del verbale all’Ufficio del RUNTS competente per l’adozione dei provvedimenti nei confronti degli enti sottoposti a controllo.
2. La formulazione della richiesta di informazioni di cui all’articolo 12 comma 2 all’ente sospende i termini di conclusione del controllo. I termini ricominciano a decorrere dal ventesimo giorno successivo al momento in cui l’ente ha ricevuto la richiesta.
Se al ventesimo giorno non sono state fornite le informazioni richieste, il soggetto incaricato considera l’ente inadempiente e provvede ai sensi dell’art. 13 comma 4.
3. L’invito alla regolarizzazione di cui all’articolo 13 comma 2 sospende i termini di conclusione del controllo. I termini ricominciano a decorrere dal momento in cui il soggetto incaricato del controllo effettua la verifica della regolarizzazione o dal trentunesimo giorno successivo alla conclusione dei termini assegnati all’ETS per la regolarizzazione, nel caso in cui non sia stata effettuata la verifica.
Titolo III
I controlli straordinari
Art. 15
Oggetto dei controlli straordinari
1. Nell’atto con cui viene disposto il controllo straordinario, l’Ufficio del RUNTS competente indica le motivazioni e l’oggetto del controllo, specificando se esso sia di natura generale oppure diretto ad accertare soltanto uno o più degli oggetti di cui all’articolo 11, commi 1 e 2 o la regolare fruizione del Social Bonus, secondo quanto previsto dall’articolo 12 comma 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della cultura 23 febbraio 2022, n. 89.
2. L’esecuzione di un controllo straordinario non influisce sulla scadenza del successivo controllo ordinario, fatta salva una diversa indicazione dell’Ufficio del RUNTS che abbia disposto il controllo straordinario.
Art. 16
Svolgimento del controllo straordinario
1. I controlli straordinari sono effettuati attraverso accertamenti documentali, facendo ricorso ai documenti depositati nel RUNTS e agli altri documenti utili richiesti all’ente sottoposto a controllo. A tal fine, le comunicazioni tra soggetto incaricato del controllo ed ente sottoposto a controllo avvengono esclusivamente via PEC. Il soggetto incaricato può altresì richiedere documenti ad altre amministrazioni.
2. Se dagli accertamenti documentali emerge la necessità di un approfondimento istruttorio, il Soggetto incaricato può effettuare visite ed ispezioni nella sede legale dell’ente o negli altri luoghi in cui si svolge la sua attività, anche in collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni. In tal caso l’ente sottoposto a controllo esibisce i libri sociali, i registri e i documenti, e fornisce i dati, le informazioni e i chiarimenti richiesti.
3. Il soggetto incaricato del controllo straordinario se necessario, acquisisce e trattiene la documentazione sociale per la durata del controllo straordinario dandone atto nel verbale. Il soggetto incaricato del controllo straordinario può inoltre convocare, sentire informalmente ed acquisire in dichiarazione tutti i soggetti coinvolti nell’attività dell’ente, compresi i terzi interessati. Le dichiarazioni sono raccolte in un apposito processo verbale redatto dal soggetto incaricato del controllo straordinario e sottoscritto dal soggetto che le rilascia, oppure sono rese in forma libera con atto sottoscritto dall’interessato, e a conclusione delle verifiche sono allegate al verbale. La durata del controllo straordinario non può essere superiore a trenta giorni.
4. Ai controlli straordinari si applicano le disposizioni che regolano i controlli ordinari, in quanto compatibili.
Titolo IV
Provvedimenti
Art. 17
Provvedimenti degli Uffici del RUNTS
1. Ricevuto dal soggetto incaricato dei controlli ordinari o straordinari il verbale contenente la proposta di adozione di un provvedimento nei confronti dell’ente, il competente Ufficio del RUNTS:
a) dispone se lo ritiene opportuno, un controllo straordinario o un ulteriore approfondimento del controllo straordinario;
b) diffida l’ente a regolarizzare la situazione se possibile, entro un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta giorni dal quale deve essere sottratto il termine già assegnato all’ente ai sensi dell’articolo 13, comma 2, specificando che in caso di mancata ottemperanza, l’Ufficio cancellerà l’ente dal RUNTS, ai sensi dell’articolo 48, comma 4, del decreto legislativo n. 117 del 2017;
c) avvia il procedimento di cancellazione dell’ente dal RUNTS, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017 e dell’articolo 24 del d.m. 15 settembre 2020, n. 106 in caso di irreperibilità dell’ente, di mancata regolarizzazione nei termini o di irregolarità non sanabili.
2. Ai sensi dell’articolo 90 del decreto legislativo n. 117 del 2017, se l’ente ha la forma giuridica di fondazione, il competente Ufficio del RUNTS può, prima di procedere all’adozione del provvedimento di cui alla lettera c) del primo comma:
a) provvedere alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell’atto di fondazione non possano attuarsi;
b) sciogliere l’amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano o non hanno agito in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge;
c) porre in essere gli ulteriori provvedimenti consentiti dalla legge.
3. Il competente Ufficio del RUNTS può in ogni caso irrogare le sanzioni di cui all’articolo 48, comma 5, e 91 del decreto legislativo n. 117 del 2017.
Titolo V
Vigilanza e monitoraggio, raccordo con altre amministrazioni e schemi di relazioni annuali
Art. 18
Relazioni annuali
1. Gli Uffici regionali e provinciali del RUNTS caricano entro il 15 marzo di ogni anno nel sistema del RUNTS la relazione prevista dall’articolo 95, comma 2 del decreto legislativo 117 del 2017.
2. La relazione annuale di cui al comma 1 si compone di due parti.
La prima parte riporta i dati statistici relativi ai procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione avviati e conclusi nell’anno di riferimento; il numero dei procedimenti conclusi per silenzio assenso e silenzio rigetto; la durata media dei procedimenti; il numero e le tipologie di provvedimenti adottati; gli eventuali ricorsi proposti avverso i provvedimenti adottati dall’ufficio ed il loro eventuale esito; il numero e le qualifiche del personale addetto agli uffici del RUNTS. La seconda parte della relazione contiene la descrizione delle fattispecie maggiormente significative emerse nell’esperimento delle istruttorie di competenza di ciascun ufficio, anche ai fini dell’individuazione di soluzioni atte ad assicurare l’uniforme applicazione del decreto legislativo n. 117 del 2017.
3. I soggetti autorizzati inseriscono entro il 15 marzo di ogni anno nel sistema del RUNTS una relazione sull’attività complessivamente svolta nell’anno precedente, che, in coerenza con il programma di cui all’articolo 10, comma 3, e al caricamento dei verbali di cui all’articolo 13, comma 1, riporta i controlli avviati, quelli conclusi, gli esiti degli stessi, le eventuali criticità emerse e le soluzioni ipotizzate ai fini del loro superamento.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero presso il quale è istituito l’ufficio statale del RUNTS approva con proprio decreto, i modelli di relazioni annuali di cui ai commi 1 e 3.
Art. 19
Collaborazione con le altre amministrazioni
1. Gli uffici del RUNTS trasmettono all’amministrazione finanziaria gli esiti dei controlli, ove rilevanti ai fini dell’eventuale assunzione di provvedimenti di competenza della medesima amministrazione.
2. Gli uffici del RUNTS sviluppano iniziative e forme di collaborazione con le altre amministrazioni pubbliche utili a permettere o a facilitare l’acquisizione di dati e informazioni per l’efficace espletamento delle funzioni di controllo di cui al presente decreto.
Titolo VI
Disposizioni finanziarie, transitorie e finali
Art. 20
Finanziamento del sistema dei controlli
1. Al fine di sostenere lo svolgimento dei controlli ordinari da parte dei soggetti autorizzati, le risorse finanziarie previste dall’articolo 96 del decreto legislativo n. 117 del 2017 disponibili a legislazione vigente e iscritte sul capitolo n. 3526, piano gestionale 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono ripartite tra i medesimi soggetti nella misura massima riportata nella sottostante tabella, parametrata all’ammontare più alto delle entrate dell’ente controllato risultante dai bilanci depositati relativi agli esercizi finanziari dell’ultimo triennio antecedente all’avvio del controllo:
| Fascia | Importo massimo (euro) | Entrate dell’ente controllato |
| a) | 50,00 | Fino a euro 60.000,00 |
| b) | 100,00 | Da euro 60.000,01 a euro 300.000,00 |
| c) | 250,00 | Da 300.000,01 a euro 1.000.000,00 |
| d) | 500,00 | Oltre euro 1.000.000,00 |
2. Il contributo per lo svolgimento dei controlli ordinari è erogato annualmente sulla base delle seguenti modalità:
a) una prima quota a titolo di anticipazione calcolata nella misura del 60% dell’importo di cui alla fascia a) del comma 1 moltiplicata per il numero di enti che ciascun soggetto autorizzato prevede di controllare nell’anno di riferimento secondo il programma di cui all’articolo 10 comma 3;
b) il saldo sulla base del numero dei controlli risultati conclusi dai verbali caricati sul RUNTS ai sensi dell’articolo 13.
3. Gli importi erogati a titolo di anticipazione e a titolo di saldo sono ridotti proporzionalmente ove le risorse finanziarie disponibili non consentono l’integrale copertura di tutti i controlli programmati e conclusi nell’anno di riferimento.
4. Se le somme erogate ad un soggetto autorizzato a titolo di anticipazione sono risultate eccedenti rispetto al contributo complessivamente spettante a titolo definitivo per la medesima annualità, il Ministero provvede al recupero della relativa somma mediante corrispondente riduzione del contributo da erogare nell’annualità successiva, oppure, se non è possibile procedere alla riduzione, mediante restituzione da parte del soggetto autorizzato delle somme non dovute.
5. Per lo svolgimento dei controlli ordinari e straordinari da parte degli Uffici del RUNTS si provvede entro i limiti delle risorse finanziarie di cui all’articolo 53, comma 3 del decreto legislativo n. 117 del 2017 disponibili a legislazione vigente e iscritte sul capitolo n. 8060 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le suddette risorse possono essere impiegate anche per il finanziamento delle convenzioni degli Uffici del RUNTS con soggetti autorizzati di cui all’articolo 4, comma 2, lett. c), nel rispetto degli importi massimi di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 21
Disposizioni transitorie
1. In sede di prima applicazione, il termine di cui all’articolo 10, comma 1, decorre dalla data individuata con apposito decreto dell’Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero presso il quale è istituito l’ufficio statale del RUNTS sentite le province autonome, sulla base dello stadio di attivazione dell’apposita sezione del sistema informativo dedicato ai controlli.
In coerenza con il termine di cui al periodo precedente, con il medesimo provvedimento può altresì essere prorogato il termine di cui all’articolo 10, comma 3 di definizione del programma dei controlli del primo triennio.
2. Nel primo triennio di applicazione delle disposizioni del presente decreto, i controlli ordinari dovranno riguardare almeno il 55% degli enti iscritti nelle sezioni del RUNTS indicate nell’articolo 2, comma 1 del presente decreto.
3. Nel primo anno di applicazione delle disposizioni del presente decreto, i corsi di formazione di cui all’articolo 8, comma 4 possono essere organizzati altresì dal Ministero, in collaborazione con le regioni e le province autonome nonchè con le associazioni più rappresentative sul territorio nazionale, rispettivamente, degli ETS e dei CSV.
Art. 22
Clausola di invarianza finanziaria
1. Il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All’attuazione delle disposizioni in esso contenute si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
Art. 23
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.