MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI – Nota del 1° ottobre 2024, n. 15466
Articolo 5, comma 3- bis, della Legge 12 marzo 1999, n. 68 – Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dell’11 giugno 2024, di modifica delle modalità di versamento del contributo esonerativo per autocertificare l’esonero dall’obbligo di cui all’art. 3 della Legge 68 del 1999 per quanto concerne gli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille – Indicazioni operative
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dell’11 giugno 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali “www.lavoro.gov.it”, sezione “Pubblicità legale” in data 5 agosto 2024, relativo alle modalità di versamento del contributo esonerativo di cui all’ articolo 5, comma 3-bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68 abroga e sostituisce il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 10 marzo 2016, a decorrere dal 1° ottobre 2024.
Beneficiari
Il comma 3-bis all’art. 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68 prevede che ”I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l’esonero dall’obbligo di cui all’articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato”.
Pertanto, i datori di lavoro privati possono usufruire dell’istituto dell’esonero in argomento, a condizione che:
– abbiano in servizio addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille;
– presentino apposita autocertificazione di esonero dall’obbligo di cui all’art. 3 della legge 68 del 1999 per quanto concerne i medesimi addetti;
– versino al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 13 della legge n. 68 del 1999 un contributo esonerativo per ogni giorno lavorativo, per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
Autocertificazione
La presentazione dell’autocertificazione avviene esclusivamente in via telematica per il tramite della banca dati del collocamento mirato, mediante la compilazione dell’apposito format sul portale “Servizi lavoro” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, disponibile all’indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it, cui si accede tramite SPID/CIE ed ogni altro strumento di identificazione previsto dalla legge.
L’autocertificazione deve contenere tutte le provincie coinvolte nell’esonero oggetto del menzionato decreto. Non è consentita la presentazione di più autocertificazioni contemporaneamente in corso di validità, anche se contenenti differenti ambiti provinciali.
Con l’autocertificazione, il datore di lavoro dichiara la classe occupazionale complessiva di appartenenza di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 12 marzo 1999, n. 68, mediante indicazione della base di computo, del numero di lavoratori con disabilità occupati e del numero degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato a livello nazionale e, con riferimento a ciascun ambito provinciale in cui insistono le unità produttive interessate dall’esonero, dichiara:
a. la base di computo;
b. il numero dei lavoratori con disabilità occupati;
c. il numero degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato;
d. la quota di esonero.
Ai fini del calcolo del contributo esonerativo e della compilazione del modello di autocertificazione è resa disponibile una procedura telematica assistita per la determinazione della quota di riserva, della base netta, della quota netta, nonché della quota di esonero massima sulla base degli altri dati dichiarati.
La quota di esonero non può essere superiore:
a. alla differenza tra la quota di riserva e la quota netta;
b. alla differenza tra la quota di riserva e il numero dei lavoratori con disabilità occupati;
c. al limite massimo esonerabile, diminuito della percentuale della quota di riserva esonerato ai sensi dell’art. 5, co. 3, della Legge 68/99.
In assenza di variazioni della quota di esonero, il datore di lavoro può continuare ad avvalersi dell’esonero effettuando il versamento del contributo per il successivo trimestre, senza dover ripresentare l’autocertificazione.
In caso di variazioni della quota di esonero, l’autocertificazione deve essere ripresentata con le medesime modalità, entro 60 giorni dal momento in cui si è verificata la variazione.
Resta ferma la possibilità di effettuare l’autocertificazione entro la fine del trimestre in cui è intervenuta la variazione in diminuzione, laddove il datore di lavoro intenda avvalersene al fine di versare in misura ridotta il corrispondente contributo relativo al trimestre successivo.
In caso di incremento della quota di esonero, la corrispondente integrazione del contributo esonerativo è effettuata in occasione dell’invio della nuova autocertificazione, tenuto conto che la procedura telematica genera un avviso di pagamento per il versamento del solo importo integrativo tramite piattaforma PagoPA.
In caso di mancato versamento del contributo esonerativo con le modalità previste nel decreto dell’11 giugno 2024 il datore di lavoro decade dalla possibilità di avvalersi dell’esonero ed è tenuto a presentare, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della legge n. 68 del 1999, entro 60 giorni dal termine del trimestre coperto da versamento, la richiesta di assunzione dei lavoratori con disabilità.
L’esonero parziale dall’obbligo di assunzione ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge n. 68 del 1999 è compatibile con l’esonero autocertificato ai sensi del comma 1 a condizione che gli esoneri non riguardino i medesimi addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato e che la quota di esonero autocertificata e la quota di esonero autorizzata complessivamente non siano superiori al limite massimo esonerabile.
L’autocertificazione è resa disponibile dalla banca dati del collocamento mirato al servizio in cui il datore di lavoro ha la sede legale e ai servizi competenti per ciascuna unità produttiva interessata dall’esonero.
Contributo esonerativo
Secondo quanto previsto dall’art. 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, commi 1 e 2, recante “Codice dell’amministrazione digitale, i datori di lavoro che autocertificano l’esonero non dovranno più effettuare il versamento tramite bonifico bancario ordinario, intestato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali su apposito capitolo del Bilancio dello Stato, come avveniva in precedenza, bensì utilizzare l’avviso di pagamento generato dalla procedura telematica al termine della compilazione dell’autocertificazione che copre il periodo compreso dalla data dell’esecuzione del pagamento alla fine del trimestre.
Anche i versamenti successivi al primo vanno effettuati utilizzando l’avviso di pagamento generato trimestralmente dalla procedura telematica, entro il giorno 10 del primo mese del trimestre che si intende coprire con l’esonero e, in ogni caso, valgono a copertura dell’intero trimestre per il quale vengono versati.
I pagamenti, pertanto, sono effettuati tramite avvisi di pagamento generati dalla procedura telematica di cui all’art. 3, comma 6, del citato decreto e sono gestiti mediante piattaforma PagoPA.
Non sono considerate valide, ai fini della fruizione dell’esonero in oggetto, altre modalità di pagamento.
Solo a fronte del riscontro positivo sull’esecuzione del pagamento dalla piattaforma PagoPA, l’autocertificazione può essere considerata validamente presentata e inizia a decorrere il periodo di fruizione dell’esonero ex art. 5, comma 3-bis, della L.68/99.
Peraltro, considerato che l’importo del contributo esonerativo è stato adeguato da € 30,64 ad € 39,21 per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato, per effetto del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 193 del 30 settembre 2021, adottato ai sensi dell’art. 5, comma 6, della legge 68 del 1999, il decreto interministeriale in oggetto aggiorna altresì l’importo del contributo trimestrale che i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere.
In particolare, il contributo è calcolato convenzionalmente su cinque giorni lavorativi a settimana e su 22 giorni lavorativi al mese indipendentemente dal CCNL applicato ed è, pertanto, stabilito in euro 2.587,86 a trimestre per ciascun lavoratore con disabilità per cui si autocertifica l’esonero.
Le informazioni sui pagamenti sono rese disponibili per il tramite della Banca dati del collocamento mirato al servizio in cui il datore di lavoro ha la sede legale ed ai servizi competenti per ciascuna unità produttiva interessata.
Disposizioni transitorie
I datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore del decreto, già fruivano dell’esonero e che intendano continuare ad avvalersi dell’istituto, sono tenuti ad inviare una nuova autocertificazione attestante le unità in esonero in tutte le provincie interessate, entro il termine di 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, quindi entro il 1° novembre 2024.
La nuova autocertificazione di cui sopra, si intende presentata in regime di continuità con il trimestre precedente e, pertanto, è valida per l’intero trimestre nel quale si effettua il pagamento, previa corresponsione dell’intero importo dovuto.
E’ fatta salva, in ogni caso, la possibilità per il datore di lavoro di dichiarare, tramite procedura telematica, di non volersi avvalere del regime di continuità con la conseguenza che gli effetti dell’autocertificazione decorreranno dal giorno della presentazione della stessa.
Nel caso di mancata presentazione dell’autocertificazione nel termine predetto, i datori di lavoro potranno avvalersi della procedura di cui in oggetto secondo quanto disposto dagli artt. 3 e 4 del decreto medesimo, senza tuttavia beneficiare del regime di continuità con la precedente autocertificazione.
Operatività del sistema
Considerato che sono previste per i primi di ottobre attività di aggiornamento delle piattaforme del MLPS, l’applicativo per la presentazione dell’autocertificazione esonero dall’obbligo di cui all’articolo 5, comma 3-bis della legge 68 del 1999 per quanto concerne gli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille, sarà disponibile a far data dal 3 ottobre 2024.