MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI – Nota n. 25843 del 17 aprile 2023
Articolo 1, comma 6, lett. b) del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198: proroga al 30 giugno 2023 del termine previsto dall’articolo 1, comma 495, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 relativo alle procedure di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n. 81
L’articolo 1, comma 6, lett. b), del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha disposto un’ulteriore proroga al 30 giugno 2023 del termine previsto dall’articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 relativo alle procedure di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
La ratio di tale proroga – che fa seguito a quelle già disposte precedentemente – è da ricercare nella volontà del legislatore di favorire l’attivazione di un ulteriore percorso di stabilizzazione, rispetto a quelli già attivati con d.P.C.M. 28 dicembre 2020, con d.P.C.M. 20 maggio 2022 e con d.P.C.M. 10 ottobre 2022, per il riparto delle risorse dirette ad incentivare l’assunzione stabile di tali lavoratori.
Tale proroga, che poggia sulla disponibilità già presente di risorse finanziarie sufficienti a favorire il riassorbimento dei lavoratori socialmente utili appartenenti al bacino storico, consente alle amministrazioni delle regioni di Basilicata, Calabria, Campania e Puglia di presentare istanza al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’accesso al contributo.
A tal fine si rammenta che l’articolo 37-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, prevede che per le finalità di cui all’articolo 1, comma 495, della citata legge n. 160 del 2019, possano procedere all’assunzione a tempo indeterminato anche le amministrazioni pubbliche presso le quali risultano temporaneamente utilizzati i lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000.
Pertanto, gli enti interessati dovranno presentare apposita istanza secondo il modello allegato alla presente, da far pervenire entro il 19 maggio 2023 ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata, inoltrandola, altresì, per conoscenza, alla Regione di appartenenza:
– Dipartimento della funzione pubblica – Ufficio per l’organizzazione e il lavoro pubblico – Servizio per la programmazione delle assunzioni e la mobilità: protocollo_dfp@mailbox.governo.it
– Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale degli ammortizzatori sociali – Divisione II: stabilizzazioni2023.lsufsof@pec.lavoro.gov.it.
Al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori in questione e nello spirito di un più ampio coordinamento, si invitano le Amministrazioni regionali in indirizzo a voler attivare ogni proficua forma di collaborazione con gli enti interessati per favorire la presentazione delle richieste di contributo, anche attraverso forme di pubblicità sul proprio sito Internet.
Inoltre, per consentire la massima diffusione dell’opportunità offerta dalla proroga di legge, la presente nota è pubblicata sui siti del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Si rammenta che la ripartizione delle predette risorse statali sarà effettuata riconoscendo alle amministrazioni che procedono alla stabilizzazione un incentivo, a regime, a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato, per un importo annuo pari a € 9.296,22 per ciascun lavoratore, coerentemente con quanto già previsto nelle pregresse procedure di stabilizzazione.
A garanzia delle finalità descritte, resta fermo che detto contributo potrà essere cumulato con eventuali contributi regionali.
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