MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI – Nota n. 68476 del 31 ottobre 2023
Articolo 2, comma 2-quater, del Decreto Legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112: proroga al 30 dicembre 2023 del termine previsto dall’articolo 1, comma 495, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 relativo alle procedure di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n. 81
L’articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, ha disposto un’ulteriore proroga al 30 dicembre 2023 del termine previsto dall’articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 relativo alle procedure di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
La ratio di tale ulteriore proroga risiede nell’intento di favorire il completamento del percorso di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, appartenenti al cosiddetto bacino storico, delle regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, avviato con d.P.C.M. 28 dicembre 2020 e proseguito con d.P.C.M. 20 maggio 2022, d.P.C.M. 10 ottobre 2022 e d.P.C.M. 6 settembre 2023, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, mediante il riparto delle risorse finanziarie disponibili e sufficienti.
A tal fine, si rammenta che l’articolo 37-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, prevede che per le finalità di cui all’articolo 1, comma 495, della citata legge n. 160 del 2019, possano procedere all’assunzione a tempo indeterminato anche le amministrazioni pubbliche presso le quali risultano temporaneamente utilizzati i lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000.
Pertanto, gli enti interessati dovranno presentare apposita istanza secondo il modello allegato alla presente, da far pervenire entro il 12 novembre 2023 ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata, inoltrandola, altresì, per conoscenza, alla Regione di appartenenza:
– forma di collaborazione con gli enti interessati per agevolare la presentazione delle richieste di contributo, anche attraverso forme di pubblicità sul proprio sito internet.
Inoltre, per consentire la massima diffusione dell’opportunità offerta dall’ulteriore proroga di legge, la presente nota è pubblicata sui siti del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Si evidenzia che la ripartizione delle risorse statali preposte sarà effettuata riconoscendo alle amministrazioni che procedono alla stabilizzazione un incentivo, a regime, a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato, per un importo annuo pari a € 9.296,22 per ciascun lavoratore, coerentemente con quanto già previsto nelle pregresse procedure di stabilizzazione.
A garanzia delle finalità descritte, resta fermo che detto contributo potrà essere cumulato con eventuali contributi regionali.
Allegato
(testo dell’allegato)
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