MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Nota 12 giugno 2020, n. 4771
Disposizioni specifiche connesse all’emergenza sanitaria legata all’epidemia COVID 19 per la gestione e rendicontazione delle operazioni ammesse a finanziamento a valere sui fondi sociali
Si riscontrano di seguito alcune domande di chiarimento ricevute da parte di Regioni, Ambiti territoriali e Comuni in merito alle tipologie di spesa ammissibili e rendicontabili a valere sui fondi sociali nazionali nel contesto dell’emergenza legata all’epidemia COVID-19.
1. Come anticipato nella circolare direttoriale del 23/3/2020, ai fini del contrasto all’emergenza sociale causata dal diffondersi del Covid19, con il DL n. 18 del 17/3/2020, art. 40, come modificato in sede di conversione dalla L. n. 27 del 24/4/2020, sono stati introdotti alcuni margini di flessibilità nell’utilizzo dei servizi finanziati a valere sulla quota servizi del Fondo povertà in favore di utenti in condizione di bisogno in relazione all’emergenza epidemiologica Covid-19.
Il comma 1-ter del citato art. dispone, infatti che: “Tenuto conto della necessità di assicurare assistenza di carattere sociale o socio-assistenziale in relazione alle esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, i Comuni e gli Ambiti Territoriali delle Regioni possono destinare gli interventi e i servizi sociali di cui all’art 7 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147, finanziati con le risorse del Fondo per la Lotta alla Povertà e all’esclusione sociale, di cui all’art 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai bisogni di assistenza che emergessero nell’attuale situazione emergenziale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto e per un periodo di due mesi”.
Pertanto, ai fini della corretta rendicontazione, si comunica che, con riferimento al periodo considerato (dal 17/3 al 16/5 c.a.) risulta ammissibile l’estensione della platea dei beneficiari per gli interventi e i servizi sociali, di cui all’art 7 del D.Lgs. 15/9/2017, n. 147, finanziati a valere sulla quota servizi del Fondo povertà, per i bisogni di assistenza causati dall’attuale stato di emergenza per il periodo di tempo previsto dal suddetto articolo.
Si ricorda che gli interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà previsti dal citato art. 7 sono “servizi per l’accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla L. 328/2000”, che includono specificamente:
“a) segretariato sociale;
b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale di cui all’articolo 5, comma 2;
c) tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell’accordo del 22/1/2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
d) sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
e) assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;
f) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
g) servizio di mediazione culturale;
h) servizio di pronto intervento sociale”.
2. Si evidenzia, inoltre, che l’art. 89 del DL 34/2020 (cd. decreto Rilancio), ai fini di velocizzare la messa a disposizione dei fondi sociali, ha previsto, al comma 1, che “ai fini della rendicontazione da parte di regioni, ambiti territoriali e comuni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’art. 59, co. 44, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, del Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all’art. 1, co. 1264, della L. 27/12/2006, n. 296, del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare di cui all’art. 3, co. 1, della L. 22 giugno 2016, n. 112, del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza di cui all’art. 1 della L. 28/8/1997, n. 285, la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente è condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione. Le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione”.
Il successivo comma 2 dell’art. 89, statuisce che: “Ai fini delle rendicontazioni di cui al comma 1, con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2020, le amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere, per le prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, specifiche spese legate all’emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all’approvvigionamento di dispositivi di protezione e all’adattamento degli spazi.”
A tal proposito, anche se l’art. 89, in ragione delle peculiarità specifiche di erogazione e rendicontazione della quota servizi del Fondo povertà, non richiama esplicitamente tale fondo, si ritiene che il comma 2 trovi applicazione analogica anche nel caso dell’ammissibilità delle spese a carico del Fondo Povertà alla luce del fatto che la fattispecie può essere sussunta agilmente nell’ambito di operatività della norma per ragioni di assonanza sostanziale di ratio con quelle espressamente previste.
3. Preme in questa sede sottolineare come l’art. 40 del DL 18 abbia sostanzialmente consentito di utilizzare le risorse innanzitutto professionali che la quota servizi del fondo povertà ha permesso di acquisire, rivolgendo, nei primi due mesi di insorgenza dell’emergenza, anche ad altri soggetti gli stessi interventi e servizi sociali già avviati per i beneficiari del reddito di inclusione prima e del reddito di cittadinanza ora, nello specifico “servizi per l’accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla L. 328/2000”. Dal canto suo, l’art. 89, con riferimento all’intera annualità 2020, ha previsto fra le spese rendicontabili per tutti i fondi sociali quelle aggiuntive, specificamente legate all’emergenza COVID-19, relative ai servizi effettivamente erogati.
4. Ad ogni buon conto si ricorda che, come previsto dalla circolare 1/2020 “E’ fondamentale che ciascun Ente, ciascuna struttura e ciascun operatore siano consci del ruolo che i servizi sociali sono chiamati ad assicurare nell’attuale contesto e ridefiniscano ed adattino nel modo migliore i servizi e le prestazioni lavorative per garantire una risposta di elevata qualità e al tempo stesso rigorosa nell’assicurare il rispetto delle norme precauzionali che il Governo ha dovuto assumere. Gli sforzi dovranno concentrarsi sulle attività che, nell’attuale momento, rivestono carattere di priorità e privilegiare, ove possibile, modalità di lavoro agile”.
5. Quanto infine alla rendicontazione del personale assunto a valere sulla quota servizi del Fondo povertà, si rimanda alla nota dell’Autorità di Gestione del Pon Inclusione 3013 del 14/4/2020, che ad ogni buon fine si allega in copia, che al par. 3, lett. a) disciplina le modalità di gestione e rendicontazione del “Rafforzamento dei servizi sociali mediante il potenziamento del personale impegnato e lavoro agile”.
6. Infine, con riferimento alla sospensione delle condizionalità relative, fra l’altro, al reddito di cittadinanza di cui all’art. 40, comma 1, del DL 18/2020, come modificato dall’art. 76 del DL 34/2020, per quanto di competenza di ricorda che il periodo di sospensione avrà termine alla fine del IV mese a partire dalla data di pubblicazione in GU del DL 18, avvenuta il 17/3 c.a. In particolare, a partire dal 17/7 p.v. potranno essere attivati i progetti di utilità collettiva PUC di cui al DL 4/2020. In merito si rimanda alla nota di questo stesso ufficio dello scorso 9/6 recante “Proroga della sospensione dei termini per la convocazione dei beneficiari del RDC ai fini della sottoscrizione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l’inclusione sociale a seguito del protrarsi dello stato emergenziale COVID – 19”.
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