MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Nota 14 ottobre 2020, n. 8054
Chiarimenti in tema di programmazione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC), gestione dei PUC al termine dei 18 mesi di fruizione del beneficio da parte di beneficiari Rdc volontari.
Nel far seguito alla nota prot. n. 7605 del 30 settembre 2020, si forniscono ulteriori chiarimenti e precisazioni in tema di:
1. programmazione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC);
2. modalità di assegnazione dei beneficiari Rdc tenuti agli obblighi ai PUC in gestione ai servizi sociali e ai Centri per l’Impiego e assegnazione dei beneficiari Rdc volontari;
3. gestione delle attività dei PUC al termine dei 18 mesi di fruizione del beneficio nel caso in cui i beneficiari coinvolti manifestino la volontà di continuare a svolgere le attività progettuali dei PUC, copertura assicurativa da attivare in tali ipotesi e rendicontazione dei costi sostenuti.
1. Programmazione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC)
Con riferimento alla programmazione, a cura dei Comuni titolari, della quantità di posti da rendere disponibili per la partecipazione a Progetti Utili alla Collettività (PUC) da parte dei beneficiari Rdc, si informa che sulla dashboard interna della Piattaforma GePI, a seguito dei recenti aggiornamenti, gli operatori accreditati possono conoscere, per ogni Comune, il dato relativo al numero delle domande dei nuclei familiari beneficiari Rdc in gestione ai servizi sociali con almeno un componente tenuto agli obblighi e il dato relativo al numero di quelle in gestione ai Centri per l’Impiego. Tale informazione, nel caso in cui si intenda avviare ai PUC almeno un componente di ogni nucleo familiare tenuto agli obblighi previsti dal DL 4/2019, consentirà agevolmente di calcolare la dimensione dei Progetti che dovranno essere realizzati.
Si informa, inoltre, che a seguito degli ultimi aggiornamenti della Piattaforma, all’interno del dato relativo al numero di domande in gestione ai Comuni possono essere individuate quelle con analisi preliminare conclusa con esito A (trasferiti o in trasferimento ai CPI) e quelle chiuse per esclusione/esonero dai case manager (tutto il nucleo escluso/esonerato). A valle della suddivisione delle platee è anche possibile conoscere il dato relativo al numero di domande Rdc con l’intero nucleo familiare escluso dalla condizionalità.
2. Modalità di assegnazione dei beneficiari Rdc tenuti agli obblighi ai PUC in gestione ai servizi sociali e ai Centri per l’Impiego e assegnazione dei beneficiari Rdc volontari
In ordine alle modalità di assegnazione ai PUC dei beneficiari Rdc tenuti agli obblighi, si comunica che per i nuclei beneficiari Rdc in gestione ai servizi sociali dei Comuni si è passati alla fase a regime, che consente di accedere tramite GePI alla lista in ordine di priorità delle persone da attivare nelle posizioni aperte dei PUC, il cui numero complessivo è determinato sulla base dei posti attivati negli stessi PUC.
In particolare, si precisa che nella lista dei “proposti” (si ribadisce: persone da avviare ai PUC secondo l’ordine di priorità) potrebbero non essere inseriti alcuni dei beneficiari seguiti dai case manager perché queste persone, seppure già convocate, potrebbero non rientrare nell’ordine di priorità dei proposti selezionati dal sistema.
Tuttavia, in considerazione del fatto che il criterio inizialmente utilizzato per avviare ai PUC i beneficiari Rdc, in sede di prima applicazione, è stato l’ordine di convocazione, qualora il case manager dell’ente locale, avendo già avviato la relativa interlocuzione nel precedente periodo, intenda assegnare ad un PUC un beneficiario Rdc non compreso nella lista dei proposti, tramite Gepi può effettuare tale assegnazione. Il case manager potrà aprire la domanda della persona in carico, aprire poi il Tab PUC e associare il nominativo prescelto al PUC selezionato. Per maggiori dettagli si rimanda ai documenti contenuti nella Guida delle nuove funzionalità di GePI, consultabili nella sezione Novità.
Per quanto riguarda l’assegnazione ai PUC dei beneficiari Rdc in carico ai Centri per l’Impiego, nelle more dell’interoperabilità delle Piattaforme GePI e MyAnpal, si richiamano le linee guida trasmesse da Anpal con nota 9217 del 1° ottobre 2020, allegata in copia (pubblicata anche sul sito del reddito di cittadinanza – sezione operatori, documenti e norme), che spiega la procedure per gli operatori del CPI da adottare sia nella fase transitoria che a regime. A regime, la procedura che verrà messa a disposizione degli operatori dei Centri per l’Impiego consentirà ad essi direttamente l’assegnazione dei PUC ai candidati. Nella fase transitoria, gli operatori dei CpI adotteranno il processo di associazione descritto di seguito:
– L’Operatore effettua l’accesso a MyAnpal;
– Dopo aver effettuato l’accesso, l’Operatore potrà visualizzare il Catalogo PUC sul cruscotto RDC;
– L’Operatore compilerà il template ivi allegato che raccoglie le seguenti informazioni:
– Nome, cognome, codice fiscale del candidato;
– Codice PUC;
– Data inizio e fine servizio prevista;
– Tipologia di candidato (volontario o obbligato);
– L’Operatore invierà il template al Responsabile PUC di riferimento. Le informazioni di contatto saranno disponibili all’interno del Catalogo PUC.
– Il Responsabile PUC si occuperà del caricamento dell’associazione nominativo – PUC sulla propria piattaforma per la gestione dei Progetti di Utilità Collettiva e dell’attivazione della polizza assicurativa.
Si precisa, tuttavia, che entrambe le procedure sono ancora in via di implementazione da parte di ANPAL. Con successiva nota integrativa, ANPAL comunicherà i tempi di rilascio delle funzionalità accessibili da MyAnpal per la gestione dei beneficiari da avviare ai PUC (in via transitoria e a regime) e le regole per la gestione degli eventi suscettibili di dar luogo a sanzioni, secondo le rispettive competenze. In ogni caso, per l’avvio dei PUC e l’assegnazione dei posti a disposizione la piattaforma GePI mette già a disposizione il catalogo dei PUC con l’indicazione dei posti disponibili per i CPI, visibile anche all’esterno, così che anche i navigator e gli operatori dei CPI potranno accedere a questa sezione, consultare il catalogo dei PUC e verificare il numero dei posti disponibili per loro.
Allo stato attuale è assicurata ai CPI la possibilità di comunicare i nominativi dei beneficiari Rdc da avviare ai PUC, tramite template excel (che può essere anche scaricato da GePI, nella medesima sezione accessibile all’esterno), al Responsabile PUC, che avrà cura di caricare il file excel ricevuto dal Centro per l’Impiego su GePI per l’avvio della partecipazione e l’attivazione della relativa copertura assicurativa.
In merito ai beneficiari Rdc non tenuti agli obblighi che partecipano ai PUC su base volontaria, allo stato attuale è possibile indicare i nominativi con l’attuale specifica di “volontario Comune” o “volontario CPI” nel file excel scaricabile da GePI, nei limiti della percentuale stabilita dal responsabile PUC al momento di creazione del progetto.
E’ necessario, pertanto, che ogni Comune individui uno o più Responsabili dei PUC per assolvere alle funzioni a proprio carico in qualità di titolare dei progetti: caricamento dei Progetti e assegnazione definitiva dei beneficiari ai progetti, sulla base delle indicazioni fornite dai case manager e dai referenti dei Centri per l’impiego, nonché apertura della relativa copertura assicurativa.
Come indicato nelle slide di introduzione ai PUC presenti nella pagina PUC dell’area operatori del portale del Reddito di cittadinanza, cui si rimanda, il ruolo di Responsabile dei PUC può coesistere con altri ruoli (es. case manager, coordinatore dei controlli anagrafici, ecc.). Tuttavia, sarebbe preferibile non individuare uno dei Case Manager quale Responsabile dei PUC, dovendo rappresentare la figura di riferimento nella gestione dei PUC per tutti i Case Manager ed i referenti dei Centri per l’Impiego.
3. Gestione delle attività dei PUC al termine dei 18 mesi di fruizione del beneficio nel caso in cui i beneficiari coinvolti manifestino la volontà di continuare a svolgere le attività progettuali dei PUC, copertura assicurativa da attivare in tali ipotesi e rendicontazione dei costi sostenuti
Con riferimento al caso in cui nei PUC siano state coinvolte persone a cui scadeva l’erogazione del beneficio Rdc nel mese di settembre u.s., o ne è prossima la scadenza si ricorda che gli obblighi connessi alla fruizione del Rdc cessano con il termine di erogazione della misura. L’obbligo di partecipazione ai PUC è limitato al periodo di fruizione del Rdc, trascorso il quale l’adesione potrebbe essere solo volontaria.
Al riguardo, si ricorda che il premio speciale unitario per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al DM 14.1.2020 è applicabile ai soli percettori Rdc.
Per i casi in cui non si vogliano sospendere le attività dei PUC che siano state avviate, sarà comunque possibile far partecipare ai PUC i beneficiari Rdc che hanno cessato di percepire il beneficio. Tuttavia, in tale ipotesi la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, così come quella per la responsabilità civile verso i terzi dovrà essere garantita attraverso apposite polizze private ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 117/2017. Al riguardo, anche a parziale correzione di quanto ipotizzato nella citata nota n. 7605 del 30/9 u.s. circa l’eventualità di accordi diretti con l’INAIL, si precisa che per i volontari non può essere attivata la copertura assicurativa INAIL, in quanto non ricorre il requisito soggettivo per l’assicurabilità di cui all’articolo 4 del DPR 1124/1965.
In ogni caso, i costi che i Comuni sosterranno per far partecipare ai PUC ex beneficiari Rdc a titolo volontario, potranno essere sostenuti a valere sulle risorse della Quota Servizi Fondo Povertà o del PON Inclusione (Avviso 3/2016 o Avviso 1/2019 PaIS). Qualora dopo il periodo di sospensione il beneficio economico Rdc fosse rinnovato, sarà nuovamente possibile attivare la copertura assicurativa INAIL.