Ministero del Lavoro – Interpello 22 luglio 2013 n. 23
LAVORO – AMMORTIZZATORI SOCIALI – IMPRESE SOTTOPOSTE A PROCEDURE CONCORSUALI – TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE – CONCESSIONE AI LAVORATORI DI IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON O SENZA CESSIONE DEI BENI – CHIARIMENTI
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – art. 3, comma 1, L. n. 223/1991 – CIGS e concordato preventivo con o senza cessione di beni.
La FIM-CISL ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 3, comma 1, L. n. 223/1991, modificato dall’art. 46 bis, comma 1, lett. h) D.L. n. 83/2012 (conv. da L. n. 134/2012), concernente la disciplina della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese sottoposte a procedure concorsuali.
In particolare, l’istante chiede se ai sensi della nuova disposizione normativa, nell’ipotesi di ammissione a concordato preventivo, con o senza cessione dei beni, risulti ancora possibile concedere all’azienda interessata il trattamento CIGS.
Al riguardo, acquisto il parere della Direzione generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare occorre anzitutto sottolineare che, ai sensi del novellato art. 3, comma 1, L. n. 223/1991, la CIGS viene concessa ai lavoratori di imprese rientranti nel campo di applicazione della citata Legge nelle ipotesi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria laddove “sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”.
Il 4 dicembre 2012 il Ministero ha provveduto ad emanare apposito Decreto proprio al fine di individuare i parametri oggettivi per la valutazione delle istanze di CIGS presentate dal curatore fallimentare, dal commissario liquidatore e dal commissario straordinario, facendo riferimento alle procedure concorsuali sopra richiamate (D.M. n. 70750).
Ai fini della soluzione del quesito, occorre tuttavia soffermarsi sulla lettura della seconda parte della disposizione, in virtù della quale il trattamento straordinario di integrazione salariale è riconosciuto anche “nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni”, ferma restando la relativa omologazione.
Come chiarito da questo Ministero con nota, prot. n. 14/13876 del 26/05/2010, sebbene la norma contempli la concessione della CIGS solo nell’ipotesi di concordato preventivo con cessione di beni, deve ritenersi che tutte le fattispecie di concordato preventivo, con o senza cessione dei beni, consentano l’accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale, in quanto sottoposte al controllo dell’autorità giudiziaria. Risulta esclusa, invece, la procedura prevista dall’art. 67, comma 3, lett. d), L.F., in considerazione del piano di risanamento della situazione debitoria aziendale attestato esclusivamente da un professionista e non da un soggetto pubblico terzo.
Alla luce delle osservazioni sopra svolte, si ritiene dunque che il Decreto del 4 dicembre 2012 è volto ad indicare esclusivamente quali siano i parametri oggettivi per la valutazione delle istanze in relazione alle procedure concorsuali ivi contemplate (dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione straordinaria – cfr. artt. 2-3) e non invece ad individuare le fattispecie rientranti nel campo di applicazione della norma.
Pertanto, il trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere concesso, ai sensi del novellato art. 3, comma 1, L. n. 223/1991, anche ai lavoratori di imprese ammesse a concordato preventivo, con o senza cessione dei beni.
Si evidenzia inoltre che, in forza dell’art. 2, comma 70, L. n. 92/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’art. 3 in esame si considera abrogato, determinando evidentemente l’inapplicabilità stessa del D.M. Ne consegue che da tale data non sarà più possibile la concessione di CIGS in base alla suddetta disposizione normativa.
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