MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Nota 10 gennaio 2014, n. 489
D.D. del 17 settembre 2013, n. 345 – Risposta a nota del 9 gennaio 2014, prot. n. 0000175/U-6.
In relazione alla nota in oggetto si rappresenta che già con circ. n. 12/2001, seppur nell’ambito di un diverso contesto normativo, questo Ministero ha chiarito che possono considerarsi meramente formali e quindi non sanzionabili, “tutte le violazioni che si concretino in una comunicazione di assunzione errata o incompleta, tale da non incidere sull’essenziale funzione di controllo e monitoraggio che caratterizza la materia del collocamento”.
Nell’ambito delle violazioni formali si ritiene possano rientrare anche quelle attinenti alla indicazione, richiesta dalla nuova modulistica, sulla “retribuzione/compenso” che sarà corrisposto al lavoratore.
Ciò in quanto tale elemento, oltre che difficilmente preventivabile ab initio, essendo evidentemente legato alle dinamiche del rapporto di lavoro (si pensi, a titolo esemplificativo allo svolgimento di lavoro straordinario), non può ritenersi essenziale ai fini sia del controllo circa la corretta instaurazione del rapporto di lavoro che, più in generale, del monitoraggio del mercato del lavoro.
Peraltro si ricorda che, nell’ambito del modello UNILAV, è richiesta altresì l’indicazione del contratto collettivo applicato che, già di per sé, garantisce la corretta applicazione dei contenuti di cui all’art. 9 bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996).
Premesso quanto sopra, ferma restando l’obbligatorietà della compilazione del campo “retribuzione/compenso”, la stessa potrà essere effettuata in maniera indicativa.
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