MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Nota 16 luglio 2013, n. 12945
Qualificazione giuridica del cd. contratto di raccolta latte.
A seguito delle richieste di chiarimento pervenute alla scrivente Direzione generale in merito al corretto inquadramento contrattuale dell’attività di raccolta del latte così come svolta nella prassi commerciale invalsa presso l’industria lattiera e casearia si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni operative.
La predetta attività consiste di regola nella raccolta e relativo trasporto del latte non lavorato dalle località dove operano i singoli allevatori ai siti produttivi delle aziende committenti.
Nello specifico tale attività di raccolta, in ragione della particolare natura della merce trasportata, in quanto bene altamente deperibile, richiede una serie di operazioni strumentali e necessarie a scongiurare l’alterazione della stessa, oltre che finalizzate al rispetto delle normative igienico-sanitarie.
In particolare il trasportatore effettua pressoché quotidianamente il giro assegnatogli dal committente per la raccolta del latte presso gli allevatori dove, una volta arrivato, è tenuto a svolgere una serie di operazioni preliminari, tra cui le più ricorrenti consistono, a mero titolo di esempio, nel controllo della temperatura e della freschezza del latte, nel prelievo di campioni da analizzare presso il committente, specialmente nei casi di sospette anomalie nel prodotto, nella registrazione nell’apposito terminale in uso dei predetti dati, nell’attesa, all’arrivo presso il committente, della apposita pesatura della merce, nella consegna anche dei campioni di latte prelevati e nello svolgimento di tutte le altre operazioni documentali contrattualmente e legislativamente previste (ivi inclusa la consegna al committente ed alla azienda produttrice dei documenti commerciali e fiscali scambiati in corso di rapporto).
Premesso quanto sopra si ritiene che le operazioni appena descritte risultino del tutto strumentali ed accessorie allo svolgimento della raccolta e del trasporlo del latte in funzione del rispetto degli specifici obblighi di custodia e conservazione della merce trasportata cui il vettore è tenuto ai sensi degli artt. 1633 c.c. e ss. e, pertanto, ascrivibili alla relativa disciplina civilistica.
Per quanto concerne gli ulteriori aspetti propriamente organizzativi dell’attività in oggetto restano ferme le indicazioni già fornite con circolare n. 17 dell’11 luglio 2012 circa i criteri per un esatto inquadramento dei singoli contratti nelle diverse fattispecie del contratto di trasporto ovvero nell’appalto di servizi di trasporto.