Ministero del Lavoro nota n. 14184 del 05 agosto 2013 n. 14184
LAVORO – REALTÀ IMPRENDITORIALI DI MODESTE DIMENSIONI – COLLABORATORI FAMILIARI – PRESTAZIONI OCCASIONALI – SETTORI ARTIGIANATO, AGRICOLTURA E COMMERCIO – OBBLIGHI DI NATURA ASSICURATIVA DEI COLLABORATORI – POTERE DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE – ULTERIORI PRECISAZIONI
Oggetto: collaboratori familiari nei settori dell’artigianato, dell’agricoltura e del commercio – indicazioni operative per il personale ispettivo – ulteriori precisazioni.
Questo Ministero, con lett. circ. prot. 37/0010478 del 10 giugno 2013, ha fornito indicazioni operative al personale ispettivo in ordine all’impiego di collaboratori familiari nei settori dell’artigianato, dell’agricoltura e del commercio e alla conseguente attività di accertamento.
Sulla base di richieste pervenute in particolare dall’INAIL, fermo restando il contenuto della predetta nota, si ritiene utile fornire ulteriori precisazioni, con particolare riferimento ai connessi obblighi di natura assicurativa dei collaboratori e al corretto utilizzo del potere di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 81/2008.
In particolare va precisato che le indicazioni contenute nella predetta nota sono evidentemente riferite agli obblighi di carattere previdenziale nei confronti dell’INPS.
In relazione agli obblighi assicurativi nei confronti dell’INAIL, notoriamente più stringenti, restano ferme le indicazioni già fornite dall’Istituto che, a prescindere dal settore in cui operi il collaboratore, hanno inteso evidenziare la sussistenza di tali obblighi ogniqualvolta la prestazione sia “ricorrente” e non meramente “accidentale”.
Al fine tuttavia di fornire, anche in tal caso, un parametro di carattere oggettivo si ritiene possibile, in via orientativa e d’intesa con l’INAIL, considerare “accidentale” una prestazione resa una/due volte nell’arco dello stesso mese a condizione che nell’anno le prestazioni complessivamente effettuate non siano superiori a 10 giornate lavorative.
Ciò premesso, ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 occorre tenere presente che:
– la base numerica su cui calcolare il totale dei “lavoratori presenti sul luogo di lavoro” momento dell’accesso ispettivo deve ricomprendere anche i lavoratori che effettuano una prestazione non “ricorrente” e cioè i lavoratori non soggetti all’assicurazione INAIL;
– ai fini dell’individuazione della quota del 20% necessaria per l’adozione dell’anzidetto provvedimento non vanno computati, evidentemente, i lavoratori non assicurabili all’INAIL secondo le indicazioni di cui alla presente nota.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 26 aprile 2022, n. 40 - Nota 5941 del 5 aprile 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, "Ordinamento contabili degli Enti del Terzo settore. Articolo 13 del D.lgs. n. 117/2017"
- NOTA INTERPRETATIVA DELL’AVVISO FONDO NUOVE COMPETENZE - FNC pubblicato in data 04.11.2020 approvato con Decreto Direttoriale n. 461 del 04.11.2020, così come integrato dal Decreto Direttoriale n. 69 del 17/02/2021 - ANPAL - Nota 05 agosto 2021
- Nota Ministero del lavoro - "Quesiti in materia di redazione e deposito bilanci da parte degli Enti del Terzo settore" - CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 25 novembre 2022, n. 112
- CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 21 gennaio 2022, n. 12 - Nota al Mef spese sanitarie e richiesta al Ministero della Giustizia integrazione gruppi di lavoro
- MINISTERO DELLA SALUTE - Nota 06 novembre 2021, n. 1218 - Trasmissione della nota tecnica relativa a: "Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico".
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…