Ministero del Tesoro
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
SERVIZIO V – ANTIRICICLAGGIO,
CONTENZIOSO E VALUTARIO
Comitato Legge n°197/1991
SEDUTA DEL 9.11.1995
PARERE N° 28
OGGETTO: normativa antiriciclaggio; applicazione dell’art. 1, comma 2, della Legge 5 luglio 1991 n° 197 ai vaglia cambiari.
E’ stato posto il quesito se sussiste l’obbligo di apposizione della clausola di non trasferibilità sui vaglia cambiari ordinari (cambiali) di importo superiore ai venti milioni di lire.
Al riguardo il Comitato, esaminata la questione alla luce delle disposizioni in vigore, esprime il parere che segue.
L’art. 1, comma 2, della Legge 5 luglio 1991 n° 197 stabilisce che “i vaglia postali e cambiari e gli assegni postali, bancari e circolari per importi superiori ai venti milioni di lire devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”.
E’ evidente che la norma prende in considerazione esclusivamente i titoli che costituiscono mezzi di pagamento e tra questi i vaglia cambiari speciali emessi dall’Istituto di emissione, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia.
Ne consegue che nella previsione della norma non rientra il vaglia cambiario ordinario (cambiale) che non è un mezzo di pagamento bensì una obbligazione.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
allegato
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